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Brexit: per la circolazione dei beni il Regno Unito richiede il marchio UKCA o UKNI

Con la Brexit cambia la marcatura dei prodotti, il Regno Unito non riconosce più il marchio CE, ma introduce l’obbligo del marchio UKCA o UKNI. Gli operatori hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per adeguarsi, ma in alcuni casi l’apposizione dei muovi marchi UK è già obbligatoria. Diverse le regole per i beni circolanti nell’Irlanda del Nord ove occorre fare riferimento al Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord dell’Accordo di recesso e deve, comunque, essere effettuata una verifica per ciascun bene al fine di individuare le norme rilevanti.

A partire dal 1° gennaio 2021, con la Brexit e la definitiva uscita del Regno Unito dall’UE sono cambiate anche le regole relative alla marcatura dei prodotti che ora, per circolare nel Regno Unito, devono essere conformi alla normativa britannica e, se richiesto, riportare la marcatura UKCA (United Kingdom Conformity Assessed), che sostituisce il marchio CE e che attesta la conformità e il corretto completamento delle procedure per la valutazione della conformità stessa in base alla normativa d’oltre Manica.

Il marchio CE non sarà più riconosciuto nel Regno Unito e, di converso, il marchio UKCA non sarà riconosciuto in UE.

Anche sotto questo aspetto vi sono delle sensibili differenze tra Inghilterra, Galles e Scozia, da un lato, e l’Irlanda del Nord, dall’altro, ove il marchio CE sarà ancora riconosciuto e, in alcuni casi, potrà essere richiesto il marchio UKNI da apporre unitamente al marchio CE.

Il Governo britannico, sul proprio sito, ha fornito alcuni dettagli in merito alla tempistica per l’adeguamento alla nuova normativa e, con l’intento di agevolare la transizione, è ammesso, in alcuni casi e nel rispetto di alcune condizioni, l’utilizzo del marchio CE fino al 31 dicembre 2021.

A partire dal 1° gennaio 2022 tutti i beni soggetti a certificazione dovranno invece recare il marchio UKCA o UKNI. Potrà anche essere apposto il marchio CE, in aggiunta al marchio UKCA e, in tal caso, i prodotti dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla normativa britannica e dalla normativa dell’Unione Europea, la procedura di certificazione dovrà essere seguita in base alla normativa del Regno Unito e della UE (quindi anche se i requisiti sono gli stessi, non è ammissibile un’unica certificazione) e la marcatura UKCA dovrà essere, comunque, chiaramente visibile e apposta secondo le regole.

Gli operatori che importano beni nel Regno Unito devono tenere presente la loro responsabilità in materia di marcatura dei prodotti.

Il Regno Unito ha replicato buona parte della normativa europea in materia, per cui i prodotti soggetti alla marcatura UKCA sono quasi tutti prodotti attualmente soggetti alla marcatura CE. Anche i requisiti tecnici e le procedure per l’accertamento della conformità sono simili, così come i casi nei quali può essere fatto ricorso all’autocertificazione, ma vi sono comunque delle differenze e delle regole cosiddette “non armonizzate” per cui gli operatori dovranno fare le verifiche del caso in funzione della tipologia dei beni e non confidare sull’identità di requisiti con la normativa relativa alla marcatura CE.

Gli organismi notificati del Regno Unito sono ridenominati UK Approved Bodies (enti approvati); hanno perso la qualifica di enti notificati UE e, di conseguenza, non sono più riconosciuti al fine della certificazione UE e sono usciti dal sistema NANDO dell’UE per entrare nel sistema approntato dal governo britannico che raccoglie gli enti per le certificazioni UKCA.

I beni già immessi sul mercato della Gran Bretagna (inclusa l’Irlanda del Nord) prima del 1° gennaio 2021 con il marchio CE possono continuare a circolare fino a quando raggiungono il consumatore finale o sono messi in servizio, come previsto dall’Art. 41 dell’Accordo di recesso che prevede che agli stessi si applichi la disciplina unionale relativa alla commercializzazione dei beni.

In questo caso non è quindi previsto alcun obbligo di ritiro dal mercato o di modifiche.

Ai sensi dell’art. 40 dell’Accordo di recesso, un bene è considerato “immesso sul mercato” alla prima messa a disposizione sul mercato, ossia alla fornitura per la distribuzione il consumo o l’uso, cioè quando, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale (o un’offerta di contratto) per il trasferimento della proprietà o di altro diritto di proprietà, o per il possesso, ma non è richiesto il trasferimento fisico del bene. Per “messa in servizio” si intende il primo uso del bene da parte dell’utilizzatore finale.

L’onere della prova ricade sul produttore, l’importatore o il distributore e tale prova può essere fornita con qualunque documento commerciale (quale contratti, fatture, documenti di trasporto).

Per i beni immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2021 il Regno Unito consente ancora, in alcuni casi, la circolazione con la marcatura CE, fino al 31 dicembre 2022.

In linea generale i beni con marchio CE potranno circolare nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2021 solo se ricorrono determinate condizioni relative alla certificazione e o al soggetto che ha effettuato la certificazione (se il marchio CE è basato su autodichiarazione, se la conformità è stata valutata da un organismo notificato UE o se, essendo stata valutata da un organismo notificato del Regno Unto è stata trasferita a un organismo UE) e se i presupposti per la marcatura CE rimangono invariati e sono gli stessi per la marcatura UKCA; quindi se l’UE dovesse cambiare i requisiti per la marcatura, i beni oggetto di variazione non potranno circolare nel Regno Unito con la marcatura CE, neanche fino al 31 dicembre 2021.

Devono comunque recare il marchio UKCA fin dal 1° gennaio 2021 i beni che rientrano tra i beni per i quali è richiesto il marchio UKCA, se è richiesto l’accertamento di conformità da parte di un ente terzo, se l’accertamento di conformità è stato effettuato da parte di un ente del Regno Unito e non è stata effettuato il trasferimento ad un organismo UE.

Diverse le regole per i beni circolanti nell’Irlanda del Nord ove occorre fare riferimento al Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord dell’Accordo di recesso e deve, comunque, essere effettuata una verifica per ciascun bene al fine di individuare le norme rilevanti.

Il marchio CE sarà ancora richiesto. Se il bene rientra tra quelli per i quali è richiesta la certificazione di un ente britannico, il bene dovrà riportare anche la marcatura UK (NI). I beni destinati al resto della Gran Bretagna dovranno comunque riportare il marchio UKCA.

Il marchio UKCA non sarà sufficiente ai fini della circolazione dei prodotti in Irlanda del Nord.

Il marchio UK (NI) che sarà apposto quando l’accertamento di conformità è effettuato da un ente del Regno Unito non può comunque essere apposto senza il marchio CE.

Di converso i beni con marchio CE e UKNI non possono essere immessi sul mercato dell’UE.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/commercio-internazionale/quotidiano/2021/03/30/brexit-circolazione-beni-regno-unito-richiede-marchio-ukca-ukni

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