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Sospensione dell’attività d’impresa: in quali casi decade il provvedimento cautelare?

Nel caso venga adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni prevenzionistiche, indicate nell’Allegato I del TUSL, l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per l’estinzione delle contravvenzioni accertate, determina contestualmente la decadenza del provvedimento di sospensione, senza necessità che il personale ispettivo attui alcun ulteriore adempimento. E’ quanto chiarito dall’INL con la nota n. 642 del 2023. Diversa è la situazione in cui il provvedimento di sospensione sia stato contemporaneamente adottato per gravi violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza e per lavoro irregolare: in questo caso manterrà i propri effetti. Cosa dovrà fare il datore di lavoro per riprendere l’attività? Quali sono le sanzioni per la violazione del provvedimento interdittivo?

In caso di sospensione dell’attività per gravi violazioni prevenzionistiche, l’eventuale successiva archiviazione dei reati da parte del Giudice penale consente la ripresa dall’attività senza necessità di effettuare alcun ulteriore adempimento. E’ quanto chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 642 del 6 aprile 2023 che fornisce, al proprio personale ispettivo, importanti indicazioni operative. Finalità del provvedimento Com’è noto, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha natura cautelare ed ha lo scopo di contrastare e reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Difatti, l’assunto da cui parte il legislatore è che l’integrità psico-fisica può essere garantita soltanto a condizione che, alla base, vi sia un’assunzione regolare, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta. Presupposti L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato dal personale ispettivo in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze: a) impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa; b) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL. Decorrenza Gli effetti interdittivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. L’INL ha fatto presente che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato. Come conseguenza dell’adozione del provvedimento, il decreto continua a prevedere una sorta di “sanzione indiretta”. Difatti, per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione verrà comunicato all’ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per i conseguenti adempimenti. Revoca del provvedimento Il provvedimento cautelare di sospensione è, per sua natura, temporaneo. Difatti, l’art. 14 del TUSL prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni: a) la regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. A tal proposito l’INL, richiamando alcuni precedenti orientamenti del Ministero del Lavoro, ha ribadito che, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed in attesa della visita medica, ai fini della revoca potrà comunque ritenersi sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa a condizione che, i lavoratori interessati, non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità; relativamente, invece, agli obblighi di formazione e informazione, l’Agenzia ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I; d) in caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: - 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari; - 5.000 euro qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari; e) in caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di SSL, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dall’Allegato I. L’INL ha chiarito che, qualora siano state riscontrate più violazioni-presupposto per l’adozione del provvedimento, l’importo che il datore di lavoro dovrà pagare per chiedere la revoca del provvedimento sarà dato dalla somma di quanto previsto per ciascuna fattispecie. Per punire ancor più severamente i “trasgressori seriali”, è previsto che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Si rammenta che, su istanza di parte, è sempre possibile pagare le suddette somme in due soluzioni. Il datore di lavoro, difatti, può richiedere di pagare soltanto il 20% all’atto della richiesta di revoca del provvedimento, mentre il restante 80%, maggiorato del 5%, potrà versarlo entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato. Decadenza del provvedimento A seguito dell’estensione - operata dall’art. 13, del D.L. n. 146/2021 - delle competenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il personale ispettivo INL è legittimato a adottare il provvedimento di sospensione in tutti i settori produttivi e per tutte le ipotesi di gravi violazioni prevenzionistiche indicate nell’Allegato I del TUSL. L’INL, per mezzo della circolari n. 3/2021, ha fatto presente che il personale ispettivo, a fronte delle violazioni tabellate, provvederà a svolgere i dovuti accertamenti adottando altresì i relativi provvedimenti di prescrizione obbligatoria, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura (v. dopo oppure v. appresso). Con la nota n. 642 del 2023, interpretando il richiamo contenuto nel comma 16 dell’art. 14 del TUSL, l’Agenzia chiarisce adesso che nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per una delle violazioni prevenzionistiche suddette (es. mancata redazione del DVR), l’emissione del decreto di archiviazione (a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. n. 758/1994) da parte del Giudice penale per l’estinzione delle contravvenzioni accertate, determina contestualmente la decadenza del provvedimento di sospensione, senza necessità che il personale ispettivo attui alcun ulteriore adempimento (revoca del provvedimento, ecc.) e, soprattutto, senza che il datore di lavoro provveda al pagamento della prevista somma aggiuntiva. Conseguentemente, in presenza di un provvedimento cautelare così caducato, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro non comporta la violazione del comma 15 dell’art. 14, sempre che la stessa avvenga successivamente all’emanazione del decreto di archiviazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Qualora, invece, il provvedimento di sospensione sia stato contemporaneamente adottato per gravi violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza e per lavoro irregolare, lo stesso manterrà i propri effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale rispetto alle violazioni prevenzionistiche. In questo caso, pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere regolarmente l’attività lavorativa, dovrà soddisfare tutte le condizioni per ottenerne la revoca previste al co. 9, lett. a) e d), dell’art. 14 (regolarizzazione dei lavoratori, pagamento della somma aggiuntiva e presentazione di un’istanza all’ITL che ha adottato il provvedimento). L’INL chiarisce, inoltre, che se il datore di lavoro, nelle more dell’emanazione del provvedimento da parte del Giudice penale, avesse nel frattempo presentato istanza di revoca del provvedimento di sospensione mediante pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta, l’adozione del successivo decreto di archiviazione da parte dell’A.G. non farebbe comunque venir meno l’obbligo di versare la quota residua aggiuntiva, maggiorata del 5%, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

CasisticaAzioni del datore di lavoroConseguenzeEffetti
Provv.to di sospensione adottato soltanto per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza anche in ipotesi di reati a condotta esaurita (All. I TUSL)Puntuale adempimento alla prescrizione impartita secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 758/1994 (1);L’A.G. emana il decreto di archiviazione per le violazioni previste dall’All. I del TUSL - Il provvedimento cautelare decade e il datore di lavoro può riprendere l’attività (nel frattempo rimasta sospesa) senza richiedere alcuna revoca e senza necessità di pagare la somma aggiuntiva prevista dall’art. 14, co. 9, lett. e); (2) - L’ITL, ove ne sia a conoscenza, dovrà comunicare la decadenza all’ANAC e al MIMS;
Provv.to di sospensione adottato soltanto per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza anche in ipotesi di reati a condotta esaurita (All. I TUSL) ma il datore di lavoro chiede la revoca immediata del provvedimento- Puntuale adempimento alla prescrizione impartita secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 758/1994 (1); - Istanza di revoca con pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta (ovvero dell’intero importo);L’A.G. emana il decreto di archiviazione per le violazioni previste dall’All. I del TUSL - Il provvedimento di sospensione viene revocato dall’ITL sulla base della presentazione dell’istanza, della regolarizzazione dei lavoratori e del pagamento parziale della somma aggiuntiva; - Il datore di lavoro può subito riprendere l’attività senza attendere il decreto di archiviazione da parte dell’A.G.; - Il datore di lavoro deve comunque provvedere al versamento della restante somma pari all’80% (maggiorato del 5%) entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca;
Provv.to di sospensione adottato per lavoro irregolare e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza anche in ipotesi di reati a condotta esaurita (All. I TUSL)Puntuale adempimento alla prescrizione impartita secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 758/1994 (1);L’A.G. emana il decreto di archiviazione per le violazioni previste dall’All. I del TUSLIl provvedimento di sospensione manterrà i suoi effetti fino al momento in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza di revoca, dimostri la regolarizzazione anche dei lavoratori in nero e paghi la somma aggiuntiva di cui all’art. 14, co. 9, lett. d).
(1) Per i reati a condotta esaurita è sufficiente il pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa; (2) La ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione dell’art. 14 co. 15.
Si rammenta che il provvedimento di prescrizione obbligatoria (cfr. art. 15, D.Lgs. n. 124/2004; art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro) è un istituto premiale previsto per le contravvenzioni per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda. Mediante la sua adozione, il personale ispettivo, in qualità di Ufficiale di P.G., impartisce al contravventore, con atto scritto, le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate, fissando un termine (massimo sei mesi) per la relativa regolarizzazione. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al P.M. la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del C.p.p.. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il personale ispettivo verificherà se la violazione è stata eliminata nei modi e nei termini indicati nel provvedimento. In caso di ottemperanza alla prescrizione, l’UPG ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa ed il reato si estingue. In caso di inottemperanza, invece, viene data, entro novanta giorni, comunicazione dell’inadempimento all’Autorità giudiziaria ed al contravventore e il procedimento penale - nel frattempo sospeso - riprende il suo corso (cfr. artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 758/1994). Inosservanza del provvedimento Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito: - con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. In quest’ultima ipotesi, trattandosi di una violazione di tipo contravvenzionale punita alternativamente con l’arresto o con l’ammenda, sarà applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari a 1.600 euro)Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/15/sospensione-attivita-impresa-casi-decade-provvedimento-cautelare

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