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Assunzione a termine oltre i limiti quantitativi o in somministrazione: cosa conviene di più

La disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato prevede una unica fattispecie di violazione che non comporta la conversione del rapporto ma soltanto l’applicazione di una sanzione amministrativa. Si tratta del superamento del limite quantitativo. Qualora dunque si renda necessario procedere all’assunzione di uno o più dipendenti a termine oltre il limite previsto alla norma o dai CCNL, occorre valutare, anche in termini di risparmio sul costo del lavoro, la possibilità di assumere direttamente o di ricorrere alla somministrazione. Cosa conviene di più al datore di lavoro?

ChiAssunzione a termine oltre il limite quantitativoLa stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i settori produttivi nel rispetto dei limiti quantitativi posti dal legislatore: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività; - da imprese start up innovative; - nelle attività stagionali; - per specifici spettacoli; - per sostituzione di lavoratori assenti; - con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Attenzione Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Somministrazione a tempo determinatoLa somministrazione di lavoro coinvolge tre distinti soggetti: l'agenzia di lavoro, l'utilizzatore e il lavoratore. In particolare, l'agenzia mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori che svolgeranno la propria prestazione nel suo interesse e sotto la sua direzione e controllo. Pertanto, si realizza sia un contratto commerciale (agenzia-utilizzatore) sia un contratto di lavoro (agenzia-lavoratore). I lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando il limite percentuale fissato al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula dei predetti contratti.
Attenzione È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
CosaAssunzione a termine oltre il limite quantitativoIl datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un contributo addizionale pari all’1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Il contributo addizionale non è dovuto in caso di: a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, purchè esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima. b. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni; c. apprendisti, anche stagionali; d. rapporti a tempo determinato degli operai agricoli.
Attenzione Per le ipotesi di violazione del limite percentuale, si stabilisce soltanto una sanzione amministrativa - e non la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - a carico del datore di lavoro pari: - al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca a un solo lavoratore assunto in eccedenza al predetto limite; - al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza.
Somministrazione a tempo determinatoIl contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti. Tale possibilità può realizzarsi entro precisi limiti quantitativi e nel rispetto dei divieti di legge. È obbligatoria la forma scritta del contratto che deve contenere specifici elementi essenziali. ComeAssunzione a termine oltre il limite quantitativoL’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, a pena di inefficacia. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia dell'atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Attenzione La forma scritta non è necessaria per i contratti di lavoro puramente occasionali, ossia di durata non superiore a 12 giorni.
Somministrazione a tempo determinatoIl contratto di somministrazione di lavoro che regola il rapporto tra agenzia ed utilizzatore deve essere stipulato in forma scritta e deve contiene i seguenti elementi: - gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; - il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. QuandoAssunzione a termine oltre il limite quantitativoAl contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori; c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.Somministrazione a tempo determinatoSalvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, nella somministrazione a termine, se superiore a 12 mesi anche per effetto di proroghe, e nei successivi rinnovi è necessario il rispetto solo da parte dell’utilizzatore delle causali giustificatrici (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. La durata massima del sottostante contratto a termine è di 24 mesi.
Attenzione Questo limite temporale non si applica se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione: in questo caso, infatti, per quanto la missione sia a tempo determinato, le garanzie di stabilità sono evidenziate dalla tipologia contrattuale utilizzata dal datore di lavoro (Agenzia di somministrazione) e cioè quella a tempo indeterminato e non quella prevista dall’azienda utilizzatrice: prestazione a termine.
Calcola il risparmioA) Assunzione oltre i limiti quantitativi o in somministrazioneSi ponga il caso di una nuova assunzione riguardi un lavoratore con retribuzione mensile pari a 1.511 euro Se l’assunzione è effettuata con contratto a tempo determinato oltre il limite quantitativo è prevista una sanzione pari al: - 20% della retribuzione mensile, se il superamento riguarda una sola unità lavorativa - 50% della retribuzione mensile, se il superamento riguarda più di un lavoratore In caso di assunzione in somministrazione, entro il maggio limite fissato al 30% dei lavoratori in forza stabile, l’onere aggiuntivo a carico del datore di lavoro è dato dal compenso spettante all’agenzia di somministrazione.Risparmio %Nel caso di assunzione, oltre il limite quantitativo, di un lavoratore a termine, il costo complessivamente sostenuto dall’azienda differisce solo del 2% rispetto alla opzione per la somministrazione del dipendente. Qualora l’assunzione a termine riguardi due o più lavoratori, la somministrazione diviene l’opzione più conveniente, attestandosi il risparmio al 15% circa.
  Assunzione a termine Impiego in somministrazione
Retribuzione lorda mensile erogata 1.511 1.511
Contribuzione INPS 429 429
Maggiorazione 302  
Compenso agenzia somministrazione   349
Totale costo del lavoro mensile 2.242 2.289
Risparmio % 2%  
B) Assunzione di due lavoratori oltre il limite quantitativo o in somministrazione
  Assunzione a termine Impiego in somministrazione
Retribuzione lorda mensile erogata 1.511 x 2 1.511 x 2
Contribuzione INPS 429 x 2 429 x 2
Maggiorazione 755 x 2  
Compenso agenzia somministrazione   349 x 2
Totale costo del lavoro mensile 5.390 4.578
Risparmio %   15%
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/17/assunzione-termine-limiti-quantitativi-somministrazione-conviene

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