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Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria: quali sono i nuovi obblighi per i datori di lavoro

Obbligo del datore di lavoro, o del dirigente, di nominare il medico competente qualora sia richiesto nel documento di valutazione dei rischi. E’ una delle novità previste dal decreto Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ulteriore integrazione al Testo unico di sicurezza riguarda il caso in cui il medico competente proceda ad effettuare la visita preventiva ad un lavoratore che non sia al suo primo impiego, ma abbia già svolto presso altro medico la relativa sorveglianza sanitaria. Altre indicazioni riguardano invece il caso di impedimenti del medico competenze per gravi e motivate ragioni e l’obbligo per il datore di lavoro di procedere ad una nuova nomina, anche temporanea.

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), in vigore dal 5 Maggio 2023, modifica alcuni importanti articoli del D.Lgs. n. 81/08, definito Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul Lavoro. Il Capo II del decreto Lavoro è infatti intitolato “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controllo ispettivi”. In particolare, sulle modifiche del D.Lgs. n. 81/08, interviene l’art. 14 a integrare o addirittura, in alcuni casi, a sostituire ben otto disposizioni. Tutte le novità sul ruolo del medico competente Tra le regole di sicurezza che si vogliono rafforzare vi è il ruolo centrale del medico competente. Infatti, attualmente la normativa prevede la nomina del medico competente ogniqualvolta i lavoratori siano sottoposti a rischi inerenti la loro salute ed anche nei casi in cui vi sia presente un rischio per la sicurezza, l’incolumità o la salute di se stessi o di terzi. Il decreto Lavoro va a specificare come l’obbligo del datore di lavoro, o del dirigente, di nominare il medico competente è previsto qualora sia richiesto nel documento di valutazione dei rischi che, ricordiamo, rimane un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Infatti, il documento è il riferimento principale della valutazione di tutti i rischi della singola unità lavorativa, all’interno del quale sono individuati, oltreché ovviamente i rischi, anche le misure di prevenzione e di protezione. Tra le misure principali di prevenzione emerge la sorveglianza sanitaria. Pertanto, per determinare se i lavoratori siano soggetti a rischi inerenti la loro salute o la sicurezza è necessario elaborare il documento di valutazione e stabilire le mansioni a rischio e, di conseguenza, i lavoratori soggetti alle visite mediche preventive e periodiche.Esclusivamente in queste ipotesi, stabilite appunto dalla valutazione dei rischi, potrà e dovrà essere nominato il medico competente. Non è necessaria la nomina del medico preventivamente per il suo possibile coinvolgimento nella valutazione dei rischi, come indicato dalla normativa, se la sua nomina non è necessaria: ciò è stato ben chiarito da un recente interpello rivolto alla Commissione per gli interpelli (Interpello n. 2/2023). È quindi il datore di lavoro che ha la responsabilità di determinare, attraverso la valutazione della propria organizzazione lavorativa, se sia necessaria l’attuazione della sorveglianza sanitaria in base ai rischi presenti e, di conseguenza, la nomina del medico competente. Nomina che potrà essere effettuata e formalizzata direttamente dal datore di lavoro o dal dirigente. Ulteriore integrazione del decreto Lavoro al Testo unico di sicurezza riguarda il caso in cui il medico competente proceda ad effettuare la visita preventiva ad un lavoratore che non sia al suo primo impiego, ma abbia già svolto presso altro medico la relativa sorveglianza sanitaria. In questa specifica situazione il nuovo medico deve richiedere al lavoratore la sua precedente cartella sanitaria di cui terrà conto del contenuto, nel rilasciare il relativo giudizio di idoneità al lavoro. Non viene specificato dalla normativa né i tempi entro cui il precedente medico dovrà procedere alla consegna di copia della cartella sanitaria né quali obblighi vi siano nel caso in cui il lavoratore non fosse stato in precedenza sottoposto a sorveglianza sanitaria. Risulta comunque consigliabile che il medico competente richieda una dichiarazione al lavoratore che indichi l’assenza di precedenti visite per idoneità lavorativa. Ultima previsione rivolta al medico competente, è relativa al caso di suoi impedimenti per gravi e motivate ragioni. In questo caso il professionista deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto con i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, durante la sua assenza. In questo caso il datore di lavoro o il dirigente dovranno procedere ad una nuova nomina, anche temporanea. Il medico competente in sostituzione dovrà svolgere le visite mediche in scadenza e quelle straordinarie richieste dai lavoratori ed eventualmente partecipare alla riunione periodica, se indetta durante l’intervallo di tempo del suo incarico. Non è indicato nel decreto di modifica se il datore di lavoro o il dirigente debbano obbligatoriamente tener conto delle indicazioni del medico competente momentaneamente sospeso oppure se possano procedere alla designazione di un altro medico in sostituzione. Si ipotizza attualmente che la libertà di designazione rimangano a favore del datore di lavoro e del dirigente. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/08/nomina-medico-competente-sorveglianza-sanitaria-obblighi-datori-lavoro

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