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Protezione civile: permessi retribuiti e rimborsi per volontari

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n.3 del 2023 che contiene le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal maltempo.

Nella circolare n. 3 del 23 maggio 2023, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro riepiloga la disciplina applicabile ai lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato di protezione civile inserite nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile in qualità di volontari. Essi possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dal Servizio nazionale di protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR n.194/2001). I lavatori hanno dritto di assentarsi dal posto di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti Esonero dal servizio La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza dovrà essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono. I lavoratori devono dimostrare la partecipazione all’attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione. Per partecipare alle attività di previsione, prevenzione e intervento in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative, le organizzazioni di volontariato di protezione civile devono essere iscritte all’elenco nazionale. I datori di lavoro hanno diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario per il quale è stata presentata al Dipartimento della Protezione Civile, la richiesta, nei termini, di attivazione del volontariato e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge per le esercitazioni di questa categoria. Lavoratori autonomi I volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi. Soccorso alpino I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni (L. n.162/92). I volontari del soccorso alpino hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24:00. Lavoratori dipendenti Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza (l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'Istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Fanno parte della retribuzione da rimborsare al datore di lavoro tutti gli elementi rientranti nella paga globale di fatto giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa. Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro; vanno escluse Lavoratori autonomi I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità , per il periodo di astensione dal lavoro, devono farne richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successive a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci, dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/24/protezione-civile-permessi-retribuiti-rimborsi-volontari

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