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Rinuncia al ricorso al Fondo interprofessionale: casi di ammissibilità

Tramite una nuova Faq pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale, Anpal esamina in dettaglio i casi in cui il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale.

L’ANPAL, con una nuova faq pubblicata sul suo portale istituzionale, chiarisce che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all'iniziativa. Il datore di lavoro iscritto ad un Fondo paritetico non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo. E’ possibile non ricorrere a un Fondo paritetico interporfessionale qualora: - il datore di lavoro non aderisca a nessun Fpi; - il Fondo cui aderisce l’azienda non partecipi all'attuazione degli interventi del Fnc; - sussitono ragioni oggettive che impediscano il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (es. esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad Anpal. A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/05/25/rinuncia-ricorso-fondo-interprofessionale-casi-ammissibilita

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