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Indennità lavoratori autonomi per le zone alluvionate: importo, requisiti e modalità per la domanda

Indennità una tantum di 500 euro, entro un massimo complessivo di 3.000 euro, per collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché per lavoratori autonomi o professionisti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. E’ quanto previsto dal D.L. n. 61 del 1° giungo 2023. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda all’INPS corredandola della documentazione che attesta i requisiti richiesti, l’Istituto provvederà all’erogazione entro un limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. Previsti anche interventi a sostegno delle imprese esportatrici e la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 il D.L. n. 61/2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le misure per i lavoratori autonomi: importo e requisiti Fra le misure adottate alcune interessano direttamente i lavoratori autonomi, in particolare l’art. 8 che interviene a sostegno del reddito per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Potranno beneficiarne i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti. Per beneficiarne, i titolari di attività di impresa devono: - essere iscritti ad una forma obbligatoria di previdenza e assistenza; - alla data del 1° maggio 2023 essere residenti o domiciliati od operativi esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'elenco allegato al decreto; - aver dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni è riconosciuta una indennità una tantum di 500 euro entro un massimo complessivo di 3.000 euro. Come si presenta la domanda Gli interessati dovranno presentare la domanda all’INPS corredandola della documentazione che attesta i requisiti di cui sopra, l’Istituto provvederà all’erogazione entro un limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. Il limite sarà monitorato, anche in via prospettica, dall’INPS che al raggiungimento di detto limite non accoglierà ulteriori domande.

N.B. Diventa quindi essenziale monitorare il provvedimento con cui l’INPS fornirà le istruzioni per la presentazione delle domande onde non incorrere nell’esaurimento dei fondi.
Contributi per le imprese esportatrici Un ulteriore misura interessa le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. A decorrere dal 2 giugno 2023, data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, queste imprese potranno ricevere contributi a fondo perduto dalla Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. per l'indennizzo dei danni diretti e per i quali non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. Le condizioni, i termini e le modalità di questo intervento saranno stabiliti con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 entro un limite massimo di 300 milioni di euro. Sospensione dei versamenti Si evidenzia, infine che gli articoli 1 e 2 del decreto sanciscono: - la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi ai versamenti tributari, agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai sostituti d'imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato al decreto 61 in argomento. Per il periodo dal 1°maggio 2023 al 31 agosto 2023 per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nel già citato allegato 1, sono sospesi anche i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/06/indennita-lavoratori-autonomi-zone-alluvionate-importo-requisiti-modalita-domanda

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