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Indennità una tantum autonomi colpiti dalle alluvioni: come fare domanda dal 15 giugno

A partire dal 15 giugno, e fino al 30 settembre, è possibile presentare all’INPS la domanda per chiedere il riconoscimento dell’indennità una tantum, prevista dal decreto Alluvioni, destinata a lavoratori autonomi, professionisti e collaboratori colpiti dagli eventi emergenziali verificatisi nel mese di maggio. Le istruzioni operative sono state fornite dall’Istituto con la circolare n. 54 del 2023. L’importo del sostegno è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro. Come si presenta l’istanza? Quali sono i requisiti da rispettare?

Insieme alla cassa integrazione unica emergenziale l’INPS ha dato il via libera, a partire dal 15 giugno, alla misura di sostegno del reddito dei lavoratori autonomi, professionisti e collaboratori, iscritti alla Gestione separata, colpiti dagli eventi alluvionali. Con la circolare n 54 dell’8 giugno 2023 entrano dunque nel vivo le previsioni del decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023). In particolare, è stata introdotta un’indennità una tantum, con riferimento ai periodi che vanno dal 1° maggio al 31 agosto 2023, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro, in favore di co.co.co e lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 1° maggio risiedono, sono domiciliati o operano in uno dei Comuni delle Regioni colpite dall’evento metereologico. Soggetti beneficiari L’Indennità è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori: - collaboratori coordinati e continuativi, - titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, - lavoratori autonomi, - professionisti, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L’indennità è erogata dall’INPS, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, in misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro. Collaboratori coordinati e continuativi Con riferimento ai soggetti elencati alla lettera A dell’elenco allegato al decreto, beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’INPGI o dell’ENPAPI, nonchè tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS. Il campo di applicazione si estende inoltre ai dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale Con riferimento ai soggetti elencati alla lettera B dell’elenco allegato al decreto, la misura spetta ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (venditori porta a porta). Lavoratori autonomi e professionisti Con riferimento ai soggetti elencati alla lettera C dell’elenco allegato al decreto sono inclusi nel campo di applicazione gli iscritti: - alle gestioni previdenziali dell’INPS; - alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS; - alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS; - alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, inclusi gli IAP; - alla gestione separata dell’INPS in qualità di liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici; Inclusi sono anche i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals e i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Sono, altresì, destinatari dell’indennità una tantum i coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri. Requisiti e misura dell’indennità una tantum L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l’attività. La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque per un importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.N.B. I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei, possono anche essere continuativi. In ogni caso non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa. Presentazione della domanda I lavoratori destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS a partire dal 15 giugno ed entro il 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la funzione “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni alluvionati. E’ altresì possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato o tramite il servizio di Contact Center multicanale. Nell’istanza il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, con riferimento alla data del 1° maggio 2023: a) di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del D.L. n. 61/2023; b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023; c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023; d) di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023; e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023; f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/13/indennita-tantum-autonomi-colpiti-alluvioni-domanda-15-giugno

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