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Stralcio automatico dei debiti contributivi: saldo in unica soluzione o a rate mensili entro il 31 dicembre

I soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi, di cui all'art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023, possono chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. E’ quanto previsto da un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Lavoro, approvato dalla Commissione Affari sociali del Senato. L’obiettivo della misura e di tutelare le posizioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti dall'INPS.

E’ stato da più parti segnalato che lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali d’importo inferiore ai mille euro avrebbe potuto danneggiare le posizioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, stante che per questa categoria di lavoratori l’accredito contributivo è condizionato dal versamento dei contributi dovuti. Non opera, infatti, per gli autonomi il principio dell’automaticità della prestazione propria del lavoro subordinato ove l’accredito o meno di un periodo dipende dal comportamento di soggetti terzi. Nuove disposizioni in materia di stralcio dei debiti contributivi Nell’iter di conversione in legge del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) la Commissione Bilancio del Senato ha aggiunto al testo del decreto l’art. 23-bis che si propone la tutela delle posizioni assicurative degli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS che, a seguito dell’applicazione dell'art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022, hanno fruito della cancellazione dei debiti verso l’Ente previdenziale. Il richiamato comma 222 dispone infatti l’ annullamento automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. L’unico modo per evitare lo stralcio era il pagamento entro il 30 aprile 2023 all’Agenzia della Riscossione di quanto dovuto. Il nuovo art. 23-bis, se confermato nell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto Lavoro, consente ai soggetti interessati di chiedere all’INPS nei limiti dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS. La disposizione si applica anche ai debiti contributivi cancellati in base alla precedente rottamazione di cui all'art. 4, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018. Il richiamo ai limiti di cui alla legge n. 335 del 1995 ricorda che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini che, per le contribuzioni al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre gestioni pensionistiche che, a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono stati ridotti da 10 a 5 anni, salvo il caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ovviamente la prescrizione può essere stata interrotta ed il fatto che vi siano delle iscrizioni a ruolo lo lascia presupporre. Se il versamento dei contributi è ancora fattibile, si dovrà prendere in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti negli anni interessati al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti. Attenzione merita anche la circolare n. 84 del 10 giugno 2021 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa non sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 in ordine agli obblighi contributivi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/14/stralcio-automatico-debiti-contributivi-saldo-unica-soluzione-rate-mensili-entro-31-dicembre

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