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Accordi di ristrutturazione: a quali condizioni è possibile la transazione fiscale e previdenziale

Il decreto Sport e PA interviene anche sul Codice della crisi e dell’insolvenza riformando le omologazioni delle transazioni fiscali/previdenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il ricorso all’omologazione forzosa da parte del tribunale anche in caso di parere avverso degli enti creditori risultava in un pagamento, a favore dell’erario, di importo limitato e senza il rispetto della graduazione dei privilegi, sebbene, il soddisfacimento fosse superiore a quanto realizzabile in sede liquidatoria. Per rimediare, il legislatore conferma la possibilità dell’omologazione forzosa in caso di ristrutturazione dei debiti, ma la vincola al rispetto di alcune condizioni. Quali?

In attesa del varo del Codice della crisi e dell’insolvenza, il D.Lgs. n. 125/2020 (avente ad oggetto le misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ad altre disposizioni su argomenti vari), in sede di conversione nella legge n. 159/2020, ha visto l’introduzione, all’articolo 3, di novità in materia fallimentare che hanno previsto la modifica delle norme riguardanti l’omologazione di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando l’assenso o il voto favorevole di Agenzia delle entrate ed INPS risultavano determinanti per ottenere l’assenso da parte del Tribunale. Furono introdotte disposizioni che si prevedeva sarebbero entrate in vigore con il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) in materia di “transazione” fiscale e previdenziale, contenute nell’art. 182 ter della Legge fallimentare (Trattamento dei crediti tributari e contributivi), con effetti sugli articoli 180 e 182 bis, L.F., riguardanti l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi Come sono state favorite le transazioni fiscali e previdenziali Con tali novità sono state favorite le transazioni fiscali e previdenziali prevedendo la possibilità per giudici e tribunali di omologare accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi anche se l’Amministrazione Finanziaria, l’INPS e gli altri enti previdenziali ed assicurativi non si dovessero essere espressi sulla proposta presentata dal debitore oppure (si è stabilito in seguito) anche in presenza del loro voto contrario. Questo, però, al verificarsi di specifiche condizioni sulle quali è tenuto ad esprimenti un professionista incaricato dal debitore. È stata, così, “forzata” la mano per favorire l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati previsti nella Legge Fallimentare dove l’atteggiamento tenuto dai predetti enti pubblici potevano costituire un ostacolo per il buon esito della proposta presentata ai creditori. Da quel momento, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando è decisiva per il raggiungimento del 60% dei creditori aderenti, il tribunale ha avuto la possibilità di omologare l’accordo anche in mancanza di adesione, o di voto contrario, da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria. Nei concordati preventivi, il tribunale ha la possibilità di dar corso all’omologa anche senza il voto dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, quando la loro adesione risulta determinante per il raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del piano (crediti ammessi al voto e/o nel voto della maggioranza delle classi). In entrambi i casi, per consentire questa opportunità, riveste un ruolo fondamentale la relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) L.F., che si deve esprimere sulla convenienza della proposta presentata dal debitore. L’attestatore si deve esprimere, infatti, sulla convenienza del soddisfacimento dei crediti tributari o contributivi e relativi accessori previsto dal debitore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Queste disposizioni sono entrate a far parte del Codice della crisi e dell’insolvenza, senza interventi modificativi, a partire dal 15 luglio 2022, all’interno dell’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e dell’art. 88 per i concordati preventivi.
Da fine 2020, perciò, le imprese hanno avuto la possibilità di utilizzare una misura di grande interesse per ottenere l’omologazione della proposta presentata ai creditori. Quali sono le criticità dell’omologazione forzosa A distanza di circa 2 anni e mezzo dall’avvio della possibilità per i debitori di “sfruttare” l’omologazione forzosa collegata alla transazione fiscale e previdenziale, si rileva che l’utilizzo di soluzioni particolarmente aggressive per beneficiare di questa opportunità hanno indotto il legislatore ad un repentino intervento. L’attenzione è stata posta nei confronti di quanto previsto all’articolo 63 del Codice della crisi e dell’insolvenza, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, dove, in presenza di transazioni fiscali rigettate dall’Agenzia delle entrate ma omologate coercitivamente dai tribunali, il pagamento a favore dell’erario è risultato decisamente modesto mentre a favore di altri creditori la riduzione applicata è stata più contenuta o addirittura inesistente. Le risorse per far fronte ai pagamenti a favore dei creditori comprendevano, in alcuni casi, anche somme non corrisposte a favore dell’erario che, in sede di accordo di ristrutturazione, veniva soddisfatto in misura modesta. Soddisfacimento superiore a quanto realizzabile in sede liquidatoria, ma comunque di importo limitato e senza il rispetto della graduazione dei privilegi. Il cantiere mai chiuso del Codice della crisi e dell’insolvenza si arricchisce, quindi, di nuove disposizioni con l’obiettivo di frenare l’utilizzo di questa soluzione nell’ambito delle transazioni fiscali negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Nessun intervento risulta riguardare le transazioni in ambito di concordato preventivo. Come cambiano le omologazioni delle transazioni fiscali e previdenziali L’occasione della modifica è stata data dal decreto legge Sport e PA, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso, dove è stato inserito l’articolo 25 dove si prevede di riformare le omologazioni delle transazioni fiscali/previdenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti. La bozza del decreto legge, mantenendo inalterata la struttura della transazione fiscale/previdenziale per negli accordi di ristrutturazione, prevede la possibilità per i tribunali di forzare il voto contrario o la mancata espressione del voto da parte dei creditori pubblici, fermo restando il miglior soddisfacimento rispetto alla alternativa liquidatoria, in presenza: a) del pagamento dei creditori pubblici in misura non inferiore al 30% del loro credito, se l’importo dei restanti creditori aderenti è pari ad almeno il 25% del totale dell’indebitamento; b) del pagamento dei creditori pubblici in misura non inferiore al 40% del loro credito, con dilazione non superiore a 10 anni, se l’importo dei restanti creditori aderenti è inferiore al 25% del totale dell’indebitamento, oppure se non ci sono altri creditori aderenti all’accordo; c) gli accordi non hanno natura liquidatoria. Dall’entrata in vigore di questa novità, negli accordi di ristrutturazione dei debiti si potrà continuare ad utilizzare la transazione fiscale ma, per poter beneficiare dell’omologazione forzosa, dovranno essere rispettati i presupposti sopra indicati. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/20/accordi-ristrutturazione-condizioni-possibile-transazione-fiscale-previdenziale

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