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Servizi assistenziali, dipendenti Anaste: ridefiniti alcuni istituti contrattuali

Per i lavoratori dipendenti delle aziende appartenenti al settore dei servizi assistenziali, Anaste e Ciu-Unionquadri, Snalv-Confsal, Confsal, CSE, CSE sanità e CSE Fulscam, grazie alla firma del verbale del 28 aprile 2023, hanno introdotto alcune importanti modifiche ad istituti contrattuali di settore disciplinati dal CCNL del 27 dicembre 2022. Le modifiche al contratto collettivo nazionale di lavoro in oggetto si riferiscono, in particolare, al pagamento dell’una tantum, ai minimi retribuitivi tabellari, all’indennità professionale infermieri, alla flessibilità, alla malattia e all’apprendistato professionalizzante.

Col verbale del 28 aprile 2023, Anaste e Ciu-Unionquadri, Snalv-Confsal, Confsal, CSE, CSE sanità e CSE Fulscam, hanno introdotto alcune modifiche ad istituti contrattuali disciplinati dal CCNL 27 dicembre 2022 per i dipendenti Anaste. Una tantum La disciplina dell’una tantum viene così modificata. A copertura del periodo 1° gennaio 2020 - 27 dicembre 2022, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL 27 dicembre 2022 e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022 è corrisposto un importo una tantum pari a € 300. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo, gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa, con le seguenti modalità: - assunzione nel corso del 2020: € 300; - assunzione nel corso del 2021: € 200; - assunzione nel corso del 2022: € 100. Tali importi saranno erogati da gennaio 2023 a febbraio 2024 in 15 rate mensili (comprensive della tredicesima mensilità). Gli importi non sono utili ai fini del computo di nessun istituto contrattuale né del TFR. Minimi tabellari Viene precisato che per il personale già assunto alla data di sottoscrizione del CCNL 27 dicembre 2022, gli incrementi retributivi stabiliti dal CCNL si applicano alla retribuzione di fatto di cui all'art. 68 del contratto collettivo nazionale, già percepita al 31 dicembre 2022. Indennità professionale infermieri Viene precisato che l’indennità spetta a tutto il personale con qualifica e mansioni di infermiere. Flessibilità L'orario di lavoro può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali prevedendosi orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 32 ed un massimo di 44 ore settimanali, da compensarsi entro il medesimo anno di fruizione (1° gennaio-31 dicembre) fatti salvi i casi di comprovate e oggettive situazioni emergenziali, per periodi fino ad un massimo di 6 settimane consecutive. In tale regime, il maggiore orario prestato non dà diritto a compenso per lavoro straordinario. Malattia - Trattamento economico Viene confermato che l'azienda corrisponderà ai lavoratori un'indennità pari al 90% della retribuzione giornaliera per il 1’ evento morboso di ciascun anno solare e un'indennità pari al 75% della retribuzione con riferimento al 2’ evento morboso di ciascun anno solare. Con riferimento ai primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1’ al 4’ compreso, è prevista un'indennità a carico dell'azienda pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi, purché debitamente ed adeguatamente certificate: - ricovero ospedaliero (comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi); - day-hospital; - emodialisi; - patologie gravi, di natura cardiovascolare e cerebrale; - patologie oncologiche; - sclerosi multipla o progressiva; - patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche; - malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in ipotesi di infezione da COVID-19; - eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni. Viene inoltre confermato il seguente trattamento: - dal 4’ al 20’ giorno, un'integrazione dell'indennità posta a carico dell'INPS, sino a concorrenza dell'80% della retribuzione giornaliera; - dal 21’ giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto, un'integrazione dell'indennità posta a carico dell'INPS sino a concorrenza del 100% della retribuzione giornaliera. e viene altresì confermato che nessuna indennità o integrazione è riconosciuta al lavoratore nei seguenti casi: - a partire dal 5’ evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario (1° gennaio-31 dicembre) ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, debitamente ed adeguatamente certificati nello specifico; - nelle ipotesi in cui, a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta; - ove l'assenza sia ritenuta ingiustificata all'esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell'art. 91 del CCNL; - nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall'art. 64 del CCNL. Apprendistato professionalizzante Il trattamento economico è pari alle seguenti percentuali del minimo contrattuale conglobato da conseguire:

Contratti fino a 12 mesiContratti fino a 32 mesi
Livelli/DurataRetribuzioneLivelli/DurataRetribuzione
1, 2, 3, 3S, 4 e 56, 7, 8, 9 e 10
- dal 1’ al 6’ mese90%- dal 1’ al 28’ mse90%
- dal 7’ mese95%- dal 29’ mese95%
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Verbale 28/04/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/06/21/servizi-assistenziali-dipendenti-anaste-ridefiniti-istituti-contrattuali

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