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Pensioni: regole per il cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso organizzazioni internazionali

Il decreto Salva infrazioni interviene in materia di cumulo pensionistico. In particolare, modifica la disciplina del computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione Svizzera, presso organizzazioni internazionali. La possibilità di computo riguarda i soggetti (anche non italiani) iscritti o già iscritti ad una delle forme pensionistiche obbligatorie di base previste nella normativa italiana, ivi comprese quelle gestite da persone giuridiche di diritto privato, a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane di contribuzione maturate negli ordinamenti pensionistici interni.

Il decreto Salva infrazioni (D.L. n. 69/2023) interviene in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali. Si interviene così per prevenire l’apertura di una procedura di pre-infrazione dal momento che la Commissione UE ha contestato la non corretta esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE C-233/12. Possibilità di cumulo Va ricordato come tale possibilità di computo, ora oggetto di estensione alla luce dell’art. 5 del decreto Salva infrazioni è stata introdotta, con decorrenza, 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 115/2015 in relazione al quale opportuni chiarimenti sono stati forniti dalla circolare dell’INPS n. 71/2017. La legge era stata elaborata ed emanata in seguito all’apertura della procedura di infrazione n. 2014/4168, avviata con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 2015 della Commissione UE; quest’ultimo atto faceva seguito della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 luglio 2013 (causa C-233/12, Simone Gardella contro INPS), relativa alla facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l’INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. A legislazione vigente non è pertanto consentito, attraverso l’esercizio della facoltà di cumulo, conseguire il diritto ad una prestazione pensionistica diversa da quanto indicato espressamente dall’art. 18 della legge n. 115/2015. Con tale sentenza si è dichiarato incompatibile con il principio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro che non consenta almeno una delle seguenti due possibilità: - il trasferimento del capitale rappresentativo dei diritti a pensione già maturati in uno Stato membro presso il regime pensionistico dell'organizzazione internazionale interessata; - la "considerazione" dei periodi di lavoro svolti presso un'organizzazione internazionale (situata nel territorio di un altro Stato membro), al fine del riconoscimento del "diritto alla pensione di vecchiaia". La novità del decreto Salva infrazioni Attingendo al Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato va evidenziato come l’art. 5 del decreto Salva infrazioni modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione Svizzera, presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità è stata già introdotta con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti. Con la novità si estende tale facoltà anche all’ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest’ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto. Come osservano le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del provvedimento è stata introdotta la nuova previsione di cui al decreto Salva Infrazioni in seguito all’apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, apertura con cui la Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea (con comunicazione del 17 dicembre 2021) ha rilevato la necessità , in virtù del principio sulla libera circolazione dei lavoratori  che il computo sia ammesso anche per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata. Più nello specifico il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato evidenza come la possibilità di computo riguarda i soggetti (anche non italiani) iscritti o già iscritti ad una delle forme pensionistiche obbligatorie di base previste nella normativa italiana, ivi comprese quelle gestite da persone giuridiche di diritto privato, a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane di contribuzione maturate negli ordinamenti pensionistici interni. Sono esclusi dalla possibilità di computo: - i periodi che si sovrappongano a periodi già riconosciuti negli ordinamenti pensionistici interni (e rientranti tra quelli su cui si basa la domanda di pensione); - i periodi che siano stati oggetto di rimborso. I trattamenti pensionistici derivanti dalla domanda di computo in esame decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima ovvero, in caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa (decorrenza, quest’ultima, retroattiva). Resta ferma, in alternativa alla domanda di computo la possibilità di riscatto, secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero, dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale. Si ricorda, inoltre, che, in base alla disciplina sul computo in esame, lo scambio di informazioni e notizie in materia con le organizzazioni internazionali può avvenire anche attraverso modalità informatiche; i dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere impiegati esclusivamente al fine di applicare la disciplina pensionistica in esame, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/06/pensioni-regole-cumulo-periodi-contribuzione-maturati-presso-organizzazioni-internazionali

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