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Riforma dello sport: come cambia il rapporto di lavoro subordinato

La riforma organica dello sport, in vigore dal 1° luglio, prevede il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. In particolare, relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo, viene definita la forma del contratto, la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato, nonché la disciplina del patto di non concorrenza. Viene, inoltre, prevista una forma speciale di contratto che può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. Quali viene invece definito l’ambito sanzionatorio?

Dopo una pluralità di rinvii, è entrata in vigore la riforma organica dello sport introdotta inizialmente nel 2019 dalla l. n. 86/2019 e in seguito oggetto di successive modifiche e integrazioni dapprima con il D.Lgs. n. 36/2021 e in seguito dal primo decreto Correttivo (D.Lgs. n. 163/2022), recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. È stata annunciata l’emanazione di un nuovo decreto correttivo bis che è ancora al “vaglio” della conferenza congiunta stato regioni: una volta ricevuto il via libera, sarà pubblicato in GU. La riforma si focalizza, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, nell’eliminare la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e andando a prevedere, all’art. 25, una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo. L’ulteriore principio cardine è che sono previste figure e tipologie contrattuali diversificate a seconda che l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso. In particolare, qualora l’attività svolta è a titolo gratuito, viene prevista la figura del volontario ovvero di colui che non percepisce alcun compenso ma il solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente Qualora invece l’attività svolta preveda il diritto a percepire un corrispettivo, l’attività può essere svolta da parte di un lavoratore sportivo ovvero nell’ambito delle collaborazioni amministrativo gestionali. La riforma, in particolare, pone al centro la figura del lavoratore sportivo che viene definito dall’art. 25 come 1. l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo; 2. ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. La bozza del decreto Correttivo bis, precisa che non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Così come non sono lavoratori sportivi anche tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinata. Una particolarità riguarda invece i collaboratori amministrativo gestionali: tali figure, infatti, non sono definite e non rientrano nella disciplina dei lavoratori sportivi ma per essi il legislatore ha previsto l’applicazione del medesimo e particolare regime agevolato fiscale e previdenziale previsto per i lavoratori sportivi. Una volta definito il lavoratore sportivo, il legislatore stabilisce che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un: - rapporto di lavoro subordinato, - rapporto di lavoro autonomo, - rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, cpc), precisando, inoltre, che per tutto quanto non diversamente disciplinato ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario Proviamo qui di seguito ad analizzare in maniera schematica la disciplina generale applicabile al lavoratore subordinato sportivo. Fermo restando la libertà nella scelta della tipologia di rapporto con cui regolamentare l’attività, secondo le intenzioni del legislatore nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2094 c.c., salvo l’ipotesi in cui ricorrano le condizioni, per l’attivazione di un contratto di lavoro autonomo. La normativa di riferimento è l’art. 2094 ai sensi del quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. L’oggetto della prestazione è l’energia lavorativa che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro sotto la vigilanza e le direttive del datore di lavoro e viene previsto l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Forma del contratto Relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo si evidenzia che l’art. 27, comma 4: - impone la forma scritta ad substantiam; - prevede la sua predisposizione sulla base di un contratto tipo aggiornato ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale (o dalla Disciplina Sportiva Associata) di riferimento e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale. Tale contratto, dovrà poi essere depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d’immagine dell’atleta. Nel contratto individuale, inoltre, deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. In caso di apposizione, da parte della società, di eventuali clausole peggiorative rispetto al contratto tipo è prevista la sostituzione ipso iure da quelle del contratto standard. Esclusione di alcune norme e istituti particolari Alla luce della particolarità che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato nello sport, il legislatore ha previsto la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato. Si tratta in particolare delle disposizioni previste dalla: - Legge n. 300/70: art. 4 (impianti audiovisivi), art. 5 (accertamenti sanitari) e art. 18 (tutela in caso di licenziamento); - Legge n. 604/66: norme sui licenziamenti individuali; - Legge n. 92/2012: art. 1 commi da 47 a 69 disposizioni generali, tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore; - Legge n. 108/90: art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno), art. 4 (area di non applicazione), art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali); - Legge n. 223/91: art. 24 norme in materia di riduzione di personale; - D.Lgs. n. 23/2015: disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti - Art. 2103 c.c. Patto di non concorrenza Il contratto di lavoro subordinato sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Contratto a termine “speciale” Viene prevista anche una “specialità” nel contratto di lavoro a tempo determinato: il contratto di lavoro subordinato sportivo può infatti contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. Viene ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Stante la specialità di tale contratto a termine, nel rapporto di lavoro sportivo non trovano applicazioni gli articoli sul contratto a termine “ordinario” previsti dall’art. 19 all’art. DEL D.LG 81/2015 Aspetto sanzionatorio Viene prevista la non applicazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970, per le sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. Viene, inoltre, prevista la possibilità di apporre nel contratto individuale una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/10/riforma-sport-cambia-rapporto-lavoro-subordinato

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