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Infortunio lavoratori stranieri in Italia: modalità di rimborso delle spese sanitarie

Con la circolare n. 32 del 2023, l’INAIL fornisce chiarimenti in merito all'accordo con il Ministero della salute per il rimborso delle spese sostenute relativamente agli infortuni dei lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

L’INAIL, con la circolare n. 32 del 18 luglio 2023 interviene rispetto alla regolamentazione del caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato UE, Stati SEE, Svizzera a favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia con riferimento al rimborso degli oneri delle prestazioni gravi sul Ministero della salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera. A seguito della riforma sanitaria, infatti, avvenuta con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, i compiti e le funzioni fino ad allora svolti dall’INAIL a favore dei propri assicurati, in materia di tutela sanitaria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono stati trasferiti, come è noto, al Servizio Sanitario Nazionale. Per un lavoratore assicurato in Italia che si infortuni in uno Stato membro o aderente ai regolamenti comunitari e che ha diritto alle cure presso detto Stato, l'INAIL deve provvedere formalmente al rimborso di tutti gli oneri connessi alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, compresi quelli di natura sanitaria, che in base alla legislazione italiana sono invece di competenza del SSN. Accordo INAIL e Ministero della Salute Con l’Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2022 e ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 5 gennaio 20232, l’Inail e il Ministero della salute hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di disciplinare in particolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono essere effettuati dall’INAIL per conto del Ministero della salute, relativamente agli infortuni e le malattie professionali di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni. Ogni richiesta di rimborso inoltrata dall’Organismo estero creditore alla Direzione centrale rapporto assicurativo con SED DA010 (AW-BUC 05) è corredata anche del SED DA002 della sede Inail e, ove manchi, la Direzione centrale provvederà ad acquisirlo dalla Sede al fine di operare correttamente il rimborso richiesto dall’ente estero. Copyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 18/07/2023, n. 32

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/20/infortunio-lavoratori-stranieri-italia-rimborso-spese-sanitarie

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