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Incentivo assunzione giovani NEET: quanto spetta al datore di lavoro. Con e senza cumulo

Ai nastri di partenza il nuovo incentivo per l’assunzione stabile di giovani NEET. Le domande potranno essere presentate a partire dal 31 luglio ma, per procedere correttamente, occorre controllare non soltanto i criteri di spettanza ma anche i requisiti richiesti in capo al datore di lavoro, incluso il rispetto della condizione di incremento occupazionale. La misura dell’incentivo, inoltre, cambia in caso di cumulo con altre agevolazioni, e solo in alcune precise fattispecie la cumulabilità è piena e totale. Quali controlli vanno effettuati? Come si calcola l’incentivo?

Con le istruzioni fornite dall’INPS, con la circolare n. 68 del 2023, diventa operativo e pienamente fruibile l’incentivo NEET previsto, dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023), per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Il beneficio si estende anche ai nuovi contratti stipulati a tempo parziale o a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante (non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca).

N.B. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente e occasionale e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
N.B. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.
Assetto e misura dell’incentivo L’incentivo spetta in misura pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. Tuttavia, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
N.B. Qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.
Modalità di fruizione L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, ma il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo,
N.B. A prescindere da qualsivoglia sospensione, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025 (retribuzione di competenza del mese di gennaio 2025), come chiarito dal decreto n. 189/2023 di ANPAL.
Condizioni di spettanza dell’incentivo L’agevolazione introdotta dall’art. 27 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023) si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata: - al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150); - al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui (art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006); - alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione; - al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno UE. Criteri di cumulo Il beneficio è espressamente cumulabile con l’esonero totale per l’occupazione giovanile previsto dalla legge di Bilancio 2023, previa decurtazione dell’incentivo che rimane spettante nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. In caso di cumulo della misura con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani il datore di lavoro ha diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi. L’incentivo in trattazione non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra comunitari non convenzionati. L’agevolazione è cumulabile, sempre nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: - con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate - con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia; -con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
N.B. La cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro).
Requisiti soggettivi di spettanza Oltre al rispetto dei principi di base per la fruizione delle agevolazioni all’assunzione, la norma istitutiva dell’incentivo impone il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, l’incentivo può essere legittimamente fruito a condizione che determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Occorre dunque porre a raffronto il numero medio di unità lavoro dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro dei 12 mesi successivi all’assunzione. Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. Rimane ininfluente la circostanza che l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d’età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Il computo della forza lavoro deve essere effettuato con riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e pertanto in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. Esempio di calcolo Assunzione a tempo indeterminato di un giovane under 30 al primo impiego stabile. CCNL metalmeccanico artigianato - liv. 3 Retribuzione lorda mensile: 1.476,25 euro. Contribuzione INPS: 404 euro. 1) solo incentivo NEET: applicando il nuovo incentivo previsto dal decreto Lavoro in misura intera per 12 mesi, il costo da sostenere in termini di retribuzione lorda si riduce a 1.476,25 - (1.476,25*60%) = 591 euro; la contribuzione INPS rimane dovuta in misura piena. 2) incentivo NEET + sgravio totale giovani: applicando l’incentivo giovani in cumulo con lo sgravio totale giovani, il costo da sostenere in termini di retribuzione lorda si riduce a 1.476,25 - (1.476,25*20%) = 1.181 euro; la contribuzione INPS non è dovuta per i primi 3 anni (4 anni se la sede di lavoro è nel Mezzogiorno) di durata del rapporto di lavoro. 3) applicando l’incentivo giovani in cumulo con lo sgravio totale giovani, la retribuzione si riduce a 1.476,25 - (1.476,25*20%) = 1.181 euro; la contribuzione INPS scende a 282,20 euro. Nei restanti periodi, fino al 31 dicembre 2029 previa autorizzazione UE, il datore di lavoro può applicare la decontribuzione Sud sulla contribuzione dovuta a INPS nella misura ordinaria: 30% fino a tutto il 2025, 20% per 2026 e 2027, 10% per 2028 e 2029. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/25/incentivo-assunzione-giovani-neet-spetta-datore-lavoro-senza-cumulo

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