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Custode Giudiziario: i nuovi compiti

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le Fondazioni nazionali Ricerca e Formazione, ha pubblicato il documento “Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario”. In particolare il documento pone l’attenzione tra l’altro, all’introduzione del nuovo istituto della “vendita diretta” attraverso il quale il debitore, a determinate condizioni, può essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, favorendo in tal modo una rapida liquidazione.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le Fondazioni nazionali Ricerca e Formazione, ha pubblicato il documento “Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario”. Il documento è il primo di una serie di approfondimenti che la Commissione Esecuzioni mobiliari e immobiliari del Consiglio Nazionale della categoria dedicherà alle novità della recente riforma del Codice di procedura civile e delle disposizioni attuative. La Commissione, presieduta da Monica Pestilli, si avvale in qualità di esperti, dei contributi dei giudici Antonino Geraci, Raffaele Rossi e Francesco Turco e dell’avvocato Ernestina De Medio. L’attività della Commissione rientra tra quelle dell’area “Funzioni giudiziarie e ADR”, alla quale è delegata la Consigliera segretaria Giovanna Greco.In particolare il documento pone l’attenzione al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 243 del 17 Ottobre 2022, Suppl. Ordinario n. 38) con il quale è stata data attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Il decreto, unitamente ad altri provvedimenti normativi, completa il processo di attuazione della riforma della giustizia in considerazione degli obiettivi posti nel PNRR per assicurare speditezza, semplificazione e razionalizzazione del processo civile e dei procedimenti speciali e novella il testo di alcune disposizioni relative al processo esecutivo, oggetto di reiterati interventi di riforma negli ultimi anni. In questa direzione, in particolare, sono orientate le disposizioni che ridefiniscono i compiti del custode e valorizzano il ruolo del professionista delegato alle operazioni di vendita. Novità di particolare rilievo, inoltre, è l’introduzione del nuovo istituto della “vendita diretta” di cui agli artt. 568-bis c.p.c. e ss. attraverso il quale il debitore, a determinate condizioni, può essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, favorendo in tal modo una rapida liquidazione. Vendita diretta: criticità rilevate La vendita diretta consente al debitore di evitare il complesso e lungo procedimento dell’asta giudiziaria che può comportare costi e tempistiche maggiori. Il documento evidenzia che l’istituto ha lo scopo di favorire una “liquidazione ‘virtuosa’ e rapida attraverso la collaborazione del debitore”, facendo attenzione a non allungare “infruttuosamente i tempi processuali” e ad evitare che siano perpetrate “frodi in danno dei creditori”, ma la normativa pur perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’espropriazione e facilitare la soddisfazione dei creditori, mostra alcune criticità. Una prima incertezza attiene al rapporto tra la vendita diretta e l’udienza disciplinata dall’art. 569 c.p.c. che, pur costituendo sostanzialmente l’unica udienza dell’espropriazione immobiliare, è contraddistinta da molteplici adempimenti che potrebbero allungare i tempi dell’esecuzione. Infatti, la proposizione dell’istanza non può certamente determinare il venire meno di tale udienza, giacché in questa il giudice dell’esecuzione, oltre a fissare i termini per la vendita ordinaria (art. 569, comma 3, c.p.c.), alla quale la vendita c.d. diretta sarebbe alternativa, nel contraddittorio delle parti svolge i necessari accertamenti prodromici alla vendita, tra cui quello di verificare che il creditore procedente abbia effettuato le notificazioni previste dall’art. 498, comma 3, c.p.c., di provvedere sulle opposizioni agli atti, di determinare, ai sensi dell’art. 568 c.p.c., il prezzo base all’esito dell’iter dettato dall’art. 173-bis, commi 3 e 4, disp. att. c.p.c. ovvero di delegare il professionista a tale incombenza sempre all’esito del predetto iter, come prevede l’art. 591-bis, comma 3, n. 1), c.p.c. (disposizione quest’ultima pressoché inutilizzata), di fissare l’udienza prevista dall’art. 499, comma 5, c.p.c. Altro aspetto che rende poco attrattivo l’istituto della vendita diretta attiene alla liberazione dell’immobile. La normativa prevede la liberazione dell’immobile, ancorché abitato dal debitore con il suo nucleo familiare, entro trenta giorni, a pena di decadenza dall’istanza. Appare evidente che le prospettive di impiego dell’istituto appaiono esigue. Nel caso probabilissimo di accordo tra l’offerente e il debitore affinché quest’ultimo possa continuare ad abitare l’immobile con la sua famiglia, si potrebbe verificare l’assurda ipotesi che il medesimo sarebbe tenuto a lasciare l’immobile libero da persone e da cose, per poi rientrare dopo pochi mesi con le persone e le cose. Da ultimo, nel caso di opposizione da parte dei creditori, il debitore dovrebbe soggiacere comunque alla procedura della vendita diretta, con offerta formulata al prezzo base e assoggettata alla procedura competitiva, con l’aggravante di essere tenuto entro trenta giorni a liberare l’immobile abitato con la sua famiglia, anziché affrontare la procedura della vendita ordinaria con offerta dell’interessato “non ostile” a prezzo minimo (ossia ridotto del 25% rispetto al prezzo base), che, a differenza della vendita diretta, meglio gli garantirebbe la permanenza nell’immobile, dal medesimo abitato con la sua famiglia, sino al decreto di trasferimento. Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC – FNC, documento “Riforma Cartabia: i nuovi compiti del custode giudiziario” luglio 2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/28/custode-giudiziario-compiti

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