Il decreto alluvioni è legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023. Tra le misure, la conferma della sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, delle misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi: dalla cassa integrazione emergenziale all’indennità una tantum fino 3.000 euro per professionisti e lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività. Istituito inoltre un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Entra in vigore il 1° agosto 2023 la legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.Si riepilogano di seguito alcune delle misure confermate dalla legge. Scadenze fiscali In particolare, la legge conferma la sospensione dei termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi: - agli adempimenti e ai versamenti tributari; - agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; - ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta; - agli avvisi di addebito INPS. I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi. Sostegno ai lavoratori Per i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 48. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario. La legge riconosce altresì una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati. Sospensione di termini in favore delle imprese Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori alluvionati, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi: a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023; c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Contributi Simest La legge conferma inoltre i contributi a fondo perduto, erogati da Simest, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, nei limiti della quota dei medesimi per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. La dotazione complessiva prevista è di 300 milioni di euro.Misure di sostegno al comparto turistico Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori alluvionati, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Copyright © - Riproduzione riservata

Legge 31/07/2023, n. 100, (Gazzetta Ufficiale 31/07/2023 n. 177)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/01/decreto-alluvioni-legge

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