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Ferie e malattia: come devono essere gestite dal datore di lavoro

Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti, la cui mancata ottemperanza determina conseguenze anche in termini sanzionatori e con riferimento al DURC. Potrà inoltre verificarsi l’insorgere della malattia del lavoratore durante la fruizione di ferie programmate o collettive. Quali sono gli oneri in capo al datore di lavoro al fine di garantire il godimento delle ferie? Quali comunicazioni deve effettuare il lavoratore in caso di malattia durante la fruizio0ne delle ferie?

A tutela del diritto alla salute dei lavoratori dipendenti, l’art. 36 della nostra Costituzione garantisce loro il diritto al godimento di un periodo di ferie annuali retribuite al fine di consentire il recupero delle energie psico-fisiche spese nel corso dell’anno per l’esecuzione dell’attività lavorativa, oltre a soddisfare le esigenze derivanti dalla vita privata, familiare e sociale. Ferie: diritto indisponibile Quello relativo alla maturazione e al godimento delle ferie è un diritto non rinunciabile del lavoratore, con riferimento alla misura minima di quattro settimane, maturate in base ai giorni lavorati in un periodo di dodici mesi generalmente corrispondenti all’anno solare, salvo previsioni di miglior favore della contrattazione collettiva. Almeno due delle quattro settimane devono essere effettivamente godute in maniera continuativa durante il periodo di maturazione su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione del datore di lavoro che tiene conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda. Il diritto al godimento del periodo di ferie sussiste indipendentemente dall’anzianità di servizio, anche durante il periodo di prova. L’istituto delle ferie legali trae fondamento dalle norme costituzionali previste a tutela della salute e del benessere del lavoratore. La maturazione del diritto è proporzionata all’orario di lavoro ed è anche correlata alle eventuali assenze o sospensioni dell’attività lavorativa. Obblighi e adempimenti del datore di lavoro Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti. La mancata ottemperanza determina pesanti conseguenze anche in termini sanzionatori e di DURC, oltre che di risarcimento danni nei confronti del lavoratore. In particolare, la mancata fruizione delle ferie entro i termini di legge espone il datore di lavoro ad una sanzione che va: - da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione; - da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno due anni; - da 800 a 4.500 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno quattro anni. L’onere posto in capo al datore di lavoro consiste nell’obbligo di concedere e far godere: - almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione. Il lavoratore può chiedere che tale fruizione avvenga senza soluzione di continuità. Si tratta di una richiesta che il datore di lavoro è obbligato a soddisfare, compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa; - le restanti due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Ai CCNL è data facoltà di prolungare il termine di fruizione nonché di rinviare il godimento delle ferie, purchè tale ritardo non comprometta le finalità di tutela per le quali il legislatore ha introdotto la disciplina in esame. Il termine legale di fruizione resta sospeso qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (es. in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata). Il codice civile all’art. 2109 richiede inoltre che il periodo annuale di ferie retribuito sia “possibilmente continuativo”, quindi pone un limite al datore di lavoro nella scelta del periodo di ferie dei propri lavoratori e tutela il vero scopo del periodo di riposo, vale a dire l’effettivo recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Malattia e ferie Le norme cogenti riguardanti la fruizione delle ferie legano tale esigenza al recupero delle energie fisiche e mentali da parte del lavoratore. Tale funzione legata dal legislatore al periodo feriale viene meno nel caso in cui il lavoratore contragga malattia: - durante la fruizione di ferie programmate: in questo caso il godimento alle ferie è rinviato ad un momento successivo; - durante il periodo di ferie collettive: in questo caso il periodo feriale rimanente viene ripreso in godimento a fine malattia, salvo il diritto di recuperare quelle precedentemente non godute a causa dell’insorgere della malattia. Qualora si ammali durante le ferie, il lavoratore è tenuto alla comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia al fine di convertire l’assenza per ferie in assenza per malattia. Il lavoratore potrà fruire delle ferie rimanenti in un periodo successivo. La decorrenza della malattia coincide con la data nella quale il datore di lavoro viene a conoscenza dell’evento morboso.EsempioFerie programmate dall’11 al 31 agosto Malattia con data di emissione certificato 20 agosto e decorrenza 14 agosto Conversione ferie in malattia dal 20 agosto.Casi particolariLa decorrenza del periodo di fruizione delle ferie comincia dal termine dei giorni prescritti dal certificato medico. Anche la malattia del bambino, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/04/ferie-malattia-devono-gestite-datore-lavoro

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