• Home
  • News
  • Prosecuzione di fatto del contratto a termine: opportunità e limiti

Prosecuzione di fatto del contratto a termine: opportunità e limiti

Il contratto a tempo determinato è regolato dalla nuova disciplina introdotta dalla legge di conversione del decreto Lavoro, che ne ha comunque preservato alcune peculiarità. Resta invariata la disciplina della coda contrattuale, ovvero la prosecuzione di fatto di un contratto a termine oltre la data stabilita in fase di assunzione. Si tratta di un’opportunità rilevante per il datore di lavoro che può dunque, con l’accordo del lavoratore, completare l’esecuzione di una determinata prestazione fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato senza alcun adempimento formale, ma corrispondendo al lavoratore una specifica maggiorazione retributiva. Come funziona?

Quando si decide di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro ne predetermina la durata e il rapporto instaurato si estingue automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato. Le esigenze produttive che hanno comportato l’assunzione possono però protrarsi oltre la data stimata e non sempre con modalità di facile e puntuale individuazione. Prosecuzione di fatto Il contratto a termine, una volta giunto alla sua scadenza predeterminata, può essere rinnovato o prorogato solo se sussistono e sono comprovabili le condizioni previste dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023). In particolare, contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di a) casi previsti dai contratti collettivi di cui all’ art. 51, D.Lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni dettate dai CCNL, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; c) in sostituzione di altri lavoratori. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Tale numero di proroghe, sempre e solamente 4, vale anche per i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagiona In caso di violazione delle regole sul contratto a termine il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, fermo restando i limiti di durata massima dei rapporti a tempo determinato, il rapporto di lavoro può proseguire anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, purchè il datore di lavoro corrisponda al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore (art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015).

N.B. In ogni caso, la prosecuzione di durata superiore a 30 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 50 giorni negli altri casi comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Divieto e limiti di apposizione del termine E’ in ogni caso vietata la stipulazione del contratto a termine: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge L. n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; - presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; - da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, invece, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Modalità operative La durata massima complessiva, anche per sommatoria, dei contratti a tempo determinato intercorsi tra la stessa azienda e il medesimo lavoratore è pari a 24 mesi, con obbligo di indicazione della causale dopo i primi 12 mesi di durata del contratto. Ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore fa comunque espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima stabilita, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento (INL, circolare n. 804/2021). In caso di proroga del contratto è necessario predisporre e trasmettere in via telematica il modello Unilav. La prosecuzione di fatto invece non necessita di alcun adempimento preventivo obbligatorio: i giorni lavorati successivi alla scadenza del termine contrattualmente convenuto dovranno essere riportati nella sezione presenze del LUL e retribuiti con la relativa maggiorazione.
Durata del contrattoMax durata codaTrasformazione a tempo indeterminatoIncremento retribuzione
Primi 10 giorniGiorni dall’11 in poi
Meno di 6 mesiMassimo 30 giorniDal 31° giorno in poi+ 20%+ 40%
6 mesi esattiMassimo 50 giorniDal 51° giorno in poi+ 20%+ 40%
Più di 6 mesiMassimo 50 giorniDal 51° giorno in poi+ 20%+ 40%
Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/08/prosecuzione-contratto-termine-opportunita-limiti

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble