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Fotolaboratori conto terzi: rinnovo del CCNL

Per i lavoratori dipendenti del settore fotolaboratori per conto terzi, ASSOFOTOLABO, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, in data 31 maggio 2023, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Più in dettaglio, il nuovo CCNL introduce importanti modifiche con riferimento ai capitoli dei minimi retributivi tabellari, del periodo di prova, della maternità, e agli istituti del preavviso, dell’assistenza integrativa, dell’apprendistato, del lavoro agile, a termine e a tempo parziale, oltre che alla previdenza integrativa. L’accordo decorre a partire dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.

In data 31 maggio 2023, ASSOFOTOLABO, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dei fotolaboratori conto terzi. Minimi tabellari I nuovi importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.1.2023Dal 1.4.2024Dal 1.1.2025
1Q1.377,531.412,701.454,91
11.377,531.412,701.454,91
21.242,941.274,741.312,84
31.098,971.126,971.160,67
4978,841.003,841.033,84
5865,55887,67914,22
6744,23763,23786,03
7625,88641,88661,08
Periodo di prova I periodi di prova, computati in mesi di effettivo lavoro, sono i seguenti:
QualificheLivelliDurataProroga
Impiegati1’42
2’, 3’ e 4’31
5’ e 6’21
Operai3’, 4’ e 5’2-
6’ e 7’1-
Maternità Nel periodo di astensione obbligatoria sarà corrisposta l'intera retribuzione globale. Ove durante tale periodo intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni inerenti alla malattia qualora più favorevoli. Preavviso Per gli operai la durata del preavviso è pari ai seguenti giorni di calendario: - livv. 3’, 4’ e 5’: 1 mese e 15 giorni (2 mesi per anzianità di servizio superiori a 10 anni); - livv. 6’ e 7’: 1 mese. Per gli impiegati la durata del preavviso (che decorre dal 1’ o dal 15’ giorno del mese) è la seguente:Anzianità di servizio fino a 5 anni- liv. 1: 3 mesi; - livv. 2’, 3’ e 4’: 2 mesi e 15 giorni; - livv. 5’ e 6’: 1 mese.Anzianità di servizio oltre 5 anni- liv. 1: 6 mesi; - livv. 2’, 3’ e 4’: 3 mesi; - liv. 5: 2 mesi. Assistenza integrativa Le Parti si impegnano ad assolvere le formalità di adesione al fondo Salute Sempre, cui saranno iscritti automaticamente, dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza della copertura dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a € 120 annui per dipendente, sarà integralmente a carico azienda. Apprendistato La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Viene precisato che i periodi di apprendistato professionalizzante svolti per almeno 12 mesi presso più datori di lavoro, saranno considerati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto sarà ridotta di 6 mesi fermo restando quanto previsto per il possesso del titolo di studio. Vengono disciplinati l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione. Lavoro a termine Le attività stagionali alle quali si applica la disciplina della riassunzione a termine sono quelle relative alla celebrazione di matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ecc., alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere, alle feste di S. Valentino; della mamma e del papà, alla preparazione di fotocalendari e prodotti natalizi e quelle coinvolte con l’impegno scolastico. I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro a termine che periodi in somministrazione, qualora la somma dei periodi di lavoro nelle 2 tipologie superi i 48 mesi complessivi anche non consecutivi (comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita), acquisiscono il diritto all’assunzione a tempo indeterminato nella misura del 40%. Lavoro a tempo parziale L'instaurazione del rapporto e la sua eventuale trasformazione devono avvenire con il consenso delle parti e devono essere stipulate per iscritto, con indicazione delle mansioni, della distribuzione dell’orario di lavoro nonché degli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno. A livello aziendale, si potranno definire particolari modalità di concessione del part-time. La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato. Con il consenso del lavoratore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare, fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale e le ore di supplementare prestate saranno gestite tramite la flessibilità. È facoltà delle parti apporre clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale e/o la variazione in aumento della prestazione (in tal caso nel limite massimo del 50% dell’orario contrattuale). Le clausole possono essere attivate dall’azienda con un preavviso minimo di 2 giorni e devono prevedere (qualora non richieste dal lavoratore) una maggiorazione forfettaria del 10%. Il lavoratore può revocare le clausole elastiche nei casi di cui all'art. 8, c. da 3 a 5, D.Lgs. n. 81/2015 e nel caso di lavoratori studenti. Lavoro agile Viene previsto il ricorso al lavoro agile, con rinvio al D.Lgs. n. 81/2017, che si realizza mediante accordo tra le parti. Fatto salvo il diritto alla disconnessione, il lavoratore deve essere contattabile durante il proprio orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di lavoro e/o degli accordi tra le parti. Eventuali impedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati. Previdenza integrativa Possono iscriversi a Byblos anche i lavoratori stagionali che abbiano svolto almeno 4 mesi di lavoro. Dal 1° giugno 2023 il contributo a carico azienda è elevato all’1,3% della retribuzione utile per il TFR. Informazioni sul rapporto di lavoro Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2022 e del D.L. n. 48/2023, l’azienda mette a disposizione del personale (anche mediante pubblicazione sul sito web), il testo dei contratti nazionali, territoriali o aziendali applicabili. Decorrenza L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Copyright © - Riproduzione riservata

CCNL 31/05/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/30/fotolaboratori-conto-terzi-rinnovo-ccnl

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