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Rifiuti: determinate le condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Entrerà in vigore il 16 settembre 2023 il decreto 10 luglio 2023, n. 119 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica che riporta il regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2023. In particolare il decreto definisce, tra l’altro, le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2023, il decreto 10 luglio 2023, n. 119 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica che riporta il regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il regolamento definisce: a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata; b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio delle attività di cui al punto a); c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo; d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo. Ambito di applicazione Il decreto chiarisce che le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.Per i RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020. La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto dalle operazioni deve essere munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; c) pile, batterie e accumulatori; d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale19 novembre 2019, n. 182; e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; g) i veicoli fuori uso. Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo Per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea; b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia; c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; d) non aver riportato condanna passata in giudicato; e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159; f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo; g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non è comunque integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la violazione non è stata rimossa. L‘impresa individuale o la società che svolge le attività di preparazione per il riutilizzo deve inoltre: a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalità liquidativa. Entrata in vigore Il decreto entrerà in vigore il 16 settembre 2023. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, decreto 10/07/2023, n. 119 (Gazzetta Ufficiale 01/09/2023, n. 204)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/02/rifiuti-determinate-condizioni-esercizio-preparazioni-riutilizzo-forma-semplificata

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