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Emergenza climatica e lavoratori: misure di integrazione salariale e linee guida per la sicurezza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore la legge di conversione del D.L. n. 98/2023 che introduce maggiori tutele per i lavoratori in caso di emergenze climatiche, come le forti ondate di calore. Si prevedono in particolare sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, effettuate nel periodo individuato non debbano essere applicati i limiti di durata previsti dalla normativa generale.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 98/2023, che prevede una serie di interventi a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nei casi di emergenza climatica, con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023: interventi che sono pensati per diventare strutturali nel prossimo futuro. Integrazione salariale Con l’obiettivo di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, la nuova legge prevede che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, effettuate nel periodo individuato non debbano essere applicati i limiti di durata previsti dalla normativa generale. Tali periodi, dunque, non saranno conteggiati ai fini del calcolo del limite di 52 settimane nel biennio mobile, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, anche se richiesti dalle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni. Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate da luglio a dicembre, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. Tali periodi di trattamento, dunque, non vengono conteggiati ai fini del limite di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Proroga per il versamento del contributo di solidarietà Il provvedimento a tutela dei lavoratori contro le emergenze climatiche prevede anche alcune disposizioni in materia di proroga di termini di versamento. Lle imprese che presentano domanda di integrazione salariale per eventi climatici emergenziali non sono tenute al pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si prevede la proroga del termine di scadenza per il versamento del contributo di solidarietà, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 contro il caro bollette. L’importo dovuto può essere versato senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 novembre 2023. Si prevede anche che il Ministero del Lavoro e Ministero della Salute convochino le parti sociali con l’obiettivo di sottoscrivere appositi accordi tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare linee guida e procedure per l’attuazione delle previsioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Copyright © - Riproduzione riservata

Presidente della Repubblica, legge 18/09/2023, n. 127 (G.U. 23/09/2023, n. 223)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/26/emergenza-climatica-integrazione-salariale-linee-guida-sicurezza

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