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CU autonomi entro il 31 ottobre: chi deve inviarla e come

I sostituti d’imposta, entro il 31 ottobre 2023, sono tenuti ad effettuare l’invio telematico delle Certificazioni Uniche autonomi contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata: compensi corrisposti per prestazioni occasionali, provvigioni, compensi a professionisti e ai contribuenti in regime forfettario o di vantaggio. La trasmissione delle certificazioni deve essere fatta esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto tenuto alla comunicazione o tramite un intermediario abilitato. Occorre fare particolare attenzione all’indicazione dei compensi corrisposti a contribuenti che applicano regimi fiscali agevolati. Cosa fare qualora il sostituto d’imposta intenda annullare una CU già presentata? Quali sono le sanzioni nel caso in cui non siano rispettati i termini?

Entro il 31 ottobre i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, i modelli ordinari di Certificazione Unica che contengono redditi da lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti, o comunque non dichiarabili mediante le dichiarazioni precompilate. L’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998 prevede infatti che la presentazione di tali Certificazioni può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), quindi entro il 31 ottobre 2023. Soggetti obbligati Sono obbligati all’invio della Certificazione Unica 2023 coloro che nel 2022 hanno: - corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte; - corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali e/o premi dovuti all’INAIL; - riconosciuto somme e valori per i quali non è prevista la ritenuta alla fonte ma soggetti a contribuzione INPS; Sono, inoltre, tenuti all’invio della Certificazione Unica: - i titolari di posizione assicurativa INAIL per comunicare i dati relativi al personale assicurato (soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ex D.P.R. n. 1124/1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della legge n. 63/1993); - tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. Si ricorda, inoltre, che in riferimento al particolare regime fiscale delle locazioni brevi, introdotto dall’articolo 4, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, l’obbligo di consegnare e trasmettere la Certificazione Unica, è esteso ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai citati contratti, intervenendo in qualità di sostituti d’imposta nel pagamento dei canoni stessi e applicando una ritenuta del 21% sul loro ammontare, all’atto del pagamento al beneficiario. Modalità di trasmissione Il flusso contenente le certificazioni deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: - direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; - tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. Il sostituto che si avvale della trasmissione telematica diretta può effettuare le comunicazioni utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti previsti per i rispettivi canali di trasmissione, predisponendo: - un unico invio di tutte le certificazioni sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi; - invii separati, come avviene, ad esempio, quando le certificazioni di lavoro dipendente sono state predisposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sono invece affidate ad un commercialista, oppure nel caso in cui si utilizzino software diversi. Nel caso di presentazione telematica diretta la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dall’attestazione di avvenuto ricevimento rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. In proposito si ricorda che il servizio telematico rilascia un primo messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file e, successivamente, la comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione. Tale comunicazione, in assenza di errori, rappresenta la prova della presentazione. Nel caso in cui il flusso contenente le Certificazioni sia trasmesso da un intermediario abilitato, questi è tenuto a consegnare al sostituto d’imposta l’impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche, precisando se esse siano state predisposte dal sostituto ovvero dall’intermediario stesso. L’intermediario dovrà inoltre rilasciare copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento e conservare copia delle Certificazioni trasmesse, da esibire in caso di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In proposito si ricorda che i soggetti incaricati della trasmissione conservano copia delle dichiarazioni e comunicazioni trasmesse, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), inteso come termine per l'accertamento del periodo d'imposta di riferimento. Attenzione ai termini Occorre precisare che scadenza del 31 ottobre riguarda esclusivamente l’obbligo di trasmissione del modello al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Difatti, sebbene la legge preveda un termine più ampio per la trasmissione delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, il termine di consegna del modello ai percipienti è unico per tutti: - entro il 16 marzo di ogni anno sostituti d’imposta e intermediari sono tenuti a trasmettere le Certificazioni Uniche di dipendenti e pensionati, contenenti le tipologie di reddito che confluiscono nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; parimenti, entro la stessa data, deve essere effettuata la consegna del modello “sintetico” di Certificazione a tutti i percipienti (anche autonomi); - entro il 31 ottobre 2023 (scadenza stabilita per la trasmissione del Modello 770), è possibile effettuare l’invio telematico delle Certificazioni Uniche “autonomi” contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (compensi corrisposti per prestazioni occasionali, provvigioni, compensi a professionisti e ai contribuenti in regime forfettario o di vantaggio). Il rispetto del termine di consegna della Certificazione al percipiente (16 marzo) consente a quest’ultimo di avere a disposizione i dati da indicare nella propria dichiarazione dei redditi al fine di calcolare correttamente le imposte dovute, le cui scadenze di versamento cadono in un periodo precedente al termine previsto per la trasmissione del modello CU autonomi. Pertanto, va stigmatizzato il comportamento di quei sostituti d’imposta che attendono il 31 ottobre anche per effettuare tale consegna. Si ricorda, infine, che in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998). Compensi corrisposti a forfettari I compensi corrisposti a contribuenti che applicano regimi fiscali agevolati, tra cui il regime forfettario di cui all’art.1, della legge n. 190/2014 e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, del D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 (c.d. minimi) devono essere indicati nella Certificazione Unica anche se non sono assoggettati a ritenute. Per i sostituti d’imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfettari, è previsto l’obbligo di indicare nelle Certificazioni Uniche, nella sezione destinata al lavoro autonomo, i compensi che hanno corrisposto ai forfettari. Anche per i compensi corrisposti a tali soggetti, quindi, è obbligatorio l’invio telematico della Certificazione Unica 2023 (fissato al 31 ottobre) nonché la sua consegna al percipiente. Se un soggetto “minimo” o “forfettario” riceve fattura da un contribuente “ordinario”, dovrà compilare sia la Certificazione Unica che il Modello 770. Se invece è il soggetto “minimo” o “forfettario” ad emettere fattura ad un contribuente ordinario, quest’ultimo dovrà compilare esclusivamente la Certificazione Unica, non il 770. La fatturazione di prestazioni effettuate tra due soggetti che hanno entrambi adottato il regime dei “minimi” prevede la compilazione della Certificazione Unica ma non del modello 770. Quando invece un soggetto “minimo” fattura ad un forfettario, o quando quest’ultimo riceve fattura da un soggetto ordinario, il forfettario non compilerà né la Certificazione Unica, né il 770, ma è tenuto a compilare il quadro RS nel Modello REDDITI PF, al fine di trasmettere all’Amministrazione finanziaria una serie di informazioni inerenti la propria attività, che tuttavia non influiscono sul reddito imponibile e non incidono sulla tassazione. Quando, infine, la fattura è emessa da un soggetto forfettario ad un soggetto “minimo”, quest’ultimo compilerà solo la Certificazione Unica e non il Modello 770. Nella tabella seguente si riepilogano le varie combinazioni in riferimento ai distinti obblighi di predisporre il modello di Certificazione Unica e il Modello 770, nei rapporti tra soggetti che applicano diversi regimi contabili.

Regime contabile del soggetto che emette fatturaRegime contabile del clienteCompilazione CUCompilazione 770Quadro RS mod. REDDITI
ForfettarioForfettarioNONOSI
ForfettarioMinimoSINO
ForfettarioOrdinarioSINO
MinimoForfettarioNONOSI
MinimoMinimoSINO
MinimoOrdinarioSINO
OrdinarioForfettarioNONOSI
OrdinarioMinimoSISI
OrdinarioOrdinarioSISI
Per la compilazione della Certificazione Unica 2023 relativa ai compensi erogati in favore dei forfettari, nella sezione “Dati relativi alle somme erogate - Tipologia reddituale” si deve indicare la causale “A” prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto comprensivo di eventuali anticipazioni ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4%, mentre non deve essere riportato in tale campo il contributo relativo alla cassa di previdenza (ad esempio 2% o 4%), applicato in fattura dal forfettario. Si precisa che, quando la prestazione è stata resa da un professionista che ha riaddebitato il bollo, la Certificazione Unica deve riportare tale importo unitamente al compenso con il codice 24 (punto 6). L’importo del bollo confluisce nei ricavi e compensi qualora addebitato in fattura e concorre alla determinazione del reddito soggetto a imposta sostitutiva (Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 e in precedenza Risposta a interpello n. 67/2020). L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo sorge al momento della formazione del documento e spetta in via principale al prestatore d’opera (il professionista); pertanto, il riaddebito al cliente dell’imposta la rende parte integrante dei compensi e non una spesa anticipata in nome e per conto del cliente. Per la compilazione del punto “6” è necessario utilizzare una serie di codici, in particolare, si utilizza il codice "24" nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario; si utilizza invece il codice "22" nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.
Esemplificando, ipotizziamo un sostituto d’imposta che nel corso del 2022 ha corrisposto compensi ad un professionista in regime forfettario con Cassa di previdenza: - Compenso 802 euro (comprensivo di imposta di bollo 2 euro); - Contributo 4% alla Cassa di previdenza 32 euro; - Anticipazioni in nome e per conto del cliente (art. 15, D.P.R. n. 633/1972) 70 euro; per un totale fattura di 904 euro.
Nel punto “4” della Certificazione Unica il sostituto d’imposta dovrà indicare l’importo lordo di 872,00 euro (non va indicata la Cassa di previdenza); nel punto “6” dovrà indicare il codice “24” riferito all’importo di 802 euro (compenso) e con il codice “22” l’ammontare delle spese anticipate per 70 euro. Per ciascun codice esposto nel punto “6” occorre indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto “7” predisponendo un modulo di Certificazione per ogni importo contraddistinto da un diverso codice. Correzione degli errori e sanzioni Qualora il sostituto d’imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda annullare una Certificazione già presentata, deve compilare una nuova Certificazione barrando la casella “Annullamento” del frontespizio. Se invece, prima della scadenza del termine di presentazione, il sostituto volesse sostituire una Certificazione già presentata, dovrà compilarne una nuova comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione”. Nell’ipotesi in cui si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole Certificazioni da annullare o da sostituire; quindi, nel flusso da trasmettere non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie ed altre da sostituire o annullare. Le Certificazioni sostitutive o di annullamento si considerano trasmesse nei termini se inviate entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria (Circ. Agenzia delle Entrate n. 10/E/2015). Per il computo dei giorni utili alla ritrasmissione delle Certificazioni è importante considerare quanto segue: - per le Certificazioni Uniche inviate nuovamente dopo lo scarto dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto; - per le Certificazioni Uniche trasmesse incomplete o con omissione di dati, i 5 giorni si calcolano a partire dalla data di scadenza. Nel caso in cui non siano rispettati i termini stabiliti ovvero quando la Certificazione Unica è trasmessa in ritardo o in maniera errata, si applicano le sanzioni contenute all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. La sanzione è ridotta ad un terzo per ogni certificazione errata trasmessa e corretta entro 60 giorni, con un massimo di 20.000 euro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/14/cu-autonomi-entro-31-ottobre-inviarla

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