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Salute e sicurezza sul lavoro: aumentano sanzioni e ammende in caso di violazioni

Rivalutazione del 15,9% per ammende e sanzioni amministrative pecuniarie riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. E’ quanto previsto dal decreto n. 11/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e, analogamente a quanto previsto nelle precedenti rivalutazioni, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2023. Quali sono le violazioni sul lavoro più frequenti soggette a sanzioni?

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%. E’ quanto prevede il decreto n. 111 del 20 settembre 2023 a firma del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023. Finalità delle ammende e delle sanzioni Le ammende e le sanzioni amministrative sono strumenti utilizzati dallo Stato e dalle autorità competenti per far rispettare leggi, regolamenti e norme. Servono a raggiungere diversi obiettivi, tra cui: - deterrenza: le sanzioni e le ammende hanno lo scopo di scoraggiare le persone dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti. Sapendo che possono affrontare conseguenze finanziarie o legali per le loro azioni, le persone sono così più propense a rispettare le norme; - riparazione: in molti casi, vengono utilizzate per riparare i danni causati da un'azione illegale o inappropriata; - finanziamento pubblico: le ammende possono costituire una fonte di entrate per lo Stato o le autorità locali. Questi fondi possono essere utilizzati per finanziare servizi pubblici, progetti di infrastruttura o altre iniziative; - giustizia: le sanzioni servono anche a garantire che le persone rispondano delle loro azioni di fronte alla legge. Possono essere utilizzate per punire chiunque infranga le leggi o i regolamenti, assicurando che ci sia una conseguenza proporzionata all'illecito commesso; - regolamentazione: le ammende possono essere utilizzate per regolare determinate attività economiche o comportamenti. Ad esempio, i governi possono imporre multe per scoraggiare la concorrenza sleale, l'inquinamento ambientale o altre pratiche dannose; - prevenzione: le sanzioni possono essere un mezzo per prevenire situazioni pericolose o comportamenti indesiderati. Ad esempio, le contravvenzioni previste in caso di violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono previste anche per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. In generale, le sanzioni e le ammende sono strumenti importanti per mantenere l'ordine sociale, promuovere la sicurezza pubblica, far rispettare le leggi e incentivare il comportamento conforme alle norme della società. Tuttavia, è importante che siano applicate in modo equo e proporzionato per garantire che siano efficaci e giuste. Le ragioni dell’incremento L’art. 306, co. 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) prevede che, ogni cinque anni, le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso, nonché da atti aventi forza di legge, vadano indicizzate al costo della vita. Pertanto, la D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro, dopo aver verificato che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo ha complessivamente registrato nel quinquennio 2019-2023 un aumento pari al 15,9%, ha decretato un equivalente incremento di tutte le ammende e le sanzioni amministrative previste dal TUSL, nonché da atti aventi forza di legge. Si fa presente che l’incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e, analogamente a quanto previsto nelle precedenti rivalutazioni, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2023.

Gli incrementi intervenuti nel tempo
Riferimento normativoPercentuale incrementoDecorrenza
Art. 9, co. 2, D.L. n. 76/2013 (conv. in Legge n. 9/2013) ha sostituito l’art. 306, co. 4-bis del TUSL; in sede di prima applicazione, in via diretta, questa norma ha rivalutato per la prima volta le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie9,6%1° luglio 2013
Decreto Capo dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 ha indicizzato le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 306, co. 4-bis del TUSL1,9%1° luglio 2018
Art. 1, co. 445, lett. d), Legge n. 145/2018, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che gli importi gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale 10%1° gennaio 2019
Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 ha indicizzato le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 306, co. 4-bis del TUSL15,9%.1° luglio 2023
Si precisa che l’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'15,9%; conseguentemente, non si applica alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal computo.
Esempi di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Precetto/Violazione TUSLNorma sanzionatoria TUSLSanzione originariaSanzione in vigore dall’1/7/2023
Art. 29, co. 1: DVRIl datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’arti. 41Art. 55, co. 1Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euroArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro
Art. 18, co. 1, lett. g): Visita medica preventive e periodicaIl datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;Art. 55, co. 5, lett. e) e 6-bisAmmenda da euro 2.000,00 a 4.000,00 euroAmmenda da € 2.847,69 a € 5.695,36; Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati
Art. 37, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiIl datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.Art. 55, co. 5, lett. c) e 6-bisArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euroArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro; Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati
Infine, si evidenzia che l’incremento in questione non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Difatti, come rammentato più volte dall’INL, tali somme non costituiscono propriamente una “sanzione”.Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/25/salute-sicurezza-lavoro-aumentano-sanzioni-ammende-violazioni

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