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CU per minimi e forfettari: esonero per i sostituti d’imposta dal 2025

Esonero per i sostituti d’imposta dal rilascio della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti ai soggetti forfettari ed ai soggetti in regime fiscale di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Si tratta degli adempimenti riferiti alla Certificazione Unica che saranno eliminati dal 2025: la CU 2024 seguirà le vecchie regole e dovrà essere consegnata ai percipienti e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento relativo all’anno d’imposta 2023. E’ quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 55 del 23 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge n. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario. Tra le diverse misure che vanno nella direzione di semplificare e rimodulare i rapporti fisco-contribuente è prevista l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. L’attuale sistema di certificazione La Certificazione Unica deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nell’anno precedente alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai “contribuenti minimi” (art. 27, D.L. n. 98/2011) e che non sono stati assoggettati a ritenuta d’acconto. Analogamente, mediante la Certificazione Unica deve essere attestato l’ammontare dei ricavi e compensi corrisposti alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54 - 89 della Legge n. 190/2014 e ss.mm.). La disciplina attualmente vigente prevede due distinti obblighi in riferimento ai compensi corrisposti ai predetti contribuenti; - la consegna al percettore del modello sintetico di Certificazione Unica entro il 16 marzo di ogni anno; - la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello ordinario, entro il più ampio termine previsto per l’invio del Modello 770 (31 ottobre). La ratio del duplice adempimento risiede nella funzione di controllo fiscale esercitata dall’Amministrazione finanziaria sulle somme corrisposte ai contribuenti che adottano tali regimi sostitutivi dell’IRPEF e delle relative addizionali, che beneficiano di una serie di semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito, tra cui l’esonero dall’obbligo di registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili. A tal fine, in fase di compilazione del modello di Certificazione Unica, nel punto 4 del quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” deve essere indicato l’intero importo lordo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto; il medesimo importo deve essere indicato anche al punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”. Le novità previste nel decreto Adempimenti In un’ottica di semplificazione degli adempimenti tributari, nelle intenzioni del Governo si prevede la modifica all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 che detta le regole in materia di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta. Più precisamente, con l’introduzione del comma 6-septies, si stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. In buona sostanza si tratta degli adempimenti sopra descritti, riferiti alla Certificazione Unica che, pertanto, saranno eliminati dal 2025 (la CU 2024 seguirà le vecchie regole e dovrà essere consegnata ai percipienti e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento relativo all’anno d’imposta 2023). La semplificazione trova ragione nell’imminente estensione generalizzata del sistema di fatturazione elettronica ai soggetti che aderiscono al regime forfettario. Difatti, dal 1° gennaio 2024, termina il periodo transitorio che ha introdotto, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica solo per i soggetti forfettari che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 anche gli altri soggetti saranno tenuti ad assolvere gli obblighi di emissione e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, da ultimo modificato dall’art. 18, commi 2 e 3, del D.L. n. 36/2022 (“Decreto PNRR 2”). L’estensione di tale obbligo consentirà all’Amministrazione finanziaria di acquisire i dati attraverso i flussi che transiteranno nel Sistema di Interscambio (SdI) al pari degli altri contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, senza più deroghe di carattere soggettivo, rendendo così superflua la trasmissione delle Certificazioni Uniche. Tra le novità, grazie ai dati in suo possesso, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al potere di controllo formale dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014. In riferimento ai soggetti che adottano il regime forfettario, inoltre, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate verifica l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori (art. 1, co. 73 della legge n. 190/2014) da riportare nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dei contribuenti che hanno compilato la sezione II del quadro LM. Di recente, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 636 della medesima norma, l’Agenzia delle Entrate ha inviato numerose lettere di compliance ai contribuenti forfettari per favorire l’adempimento spontaneo per errori o omissioni per l’anno d’imposta 2021. L’art. 6 del D.L. n. 132/2023 ha sospeso gli effetti delle comunicazioni inviate, stabilendo che gli obblighi informativi relativi al periodo d’imposta 2021 possono essere adempiuti entro il 30 novembre 2024. In proposito, tra le novità di rilievo del decreto in commento si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre sarà sospeso l’invio ai contribuenti di una serie di inviti e di comunicazioni, ivi comprese quelle appena indicate. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/26/cu-minimi-forfettari-esonero-sostituti-imposta-2025

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