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Diritto alle prestazioni INAIL: quando opera la sospensione del termine triennale di prescrizione

L’INAIL, con la circolare n. 44 del 2023, ha aggiornato le istruzioni operative sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni. In particolare, l’Istituto ha chiarito che il termine di prescrizione è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche se questo non si concluda entro i termini previsti. L’adeguamento delle istruzioni è avvenuto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11928 del 2019.

La prescrizione triennale del diritto a prestazioni INAIL è sospesa dalla data dell’infortunio fino al termine del relativo procedimento amministrativo, con la decisione dell’Ente. L’INAIL adegua le relative istruzioni alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, sez. un. civ., sentenza 7 maggio 2019 n. 11928 che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale ed amministrativo ha sancito che la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni assicurative “resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto.” Le istruzioni operative dell’INAIL Con la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023 l’INAIL sottolinea che il termine di prescrizione è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche se questo non si concluda entro i termini previsti. Pertanto, anche se la procedura oltrepassa i limiti di liquidazione disposti dall’art. 111 del D.P.R. n. 1124/1965 che sono di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto per il riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea o dell'inesistenza di inabilità permanente (art. 104) e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83 in materia di rendita di inabilità. L’art. 111, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che “Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l’interessato ha facoltà di proporre l’azione giudiziaria”. Secondo un precedente orientamento, la prescrizione triennale era soggetta a un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni (o 210 gg.) collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter si fosse di fatto concluso. Secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, è invece l’adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, rileva pertanto la data in cui il provvedimento è comunicato all’interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Da questo momento la prescrizione riprende a decorrere. Poiché la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le strutture territoriali devono quindi concludere in ogni caso il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto. E’, infatti, solo l’adozione del provvedimento che segna la cessazione della sospensione della prescrizione. A decorrere dalla data di ricezione da parte dell’assicurato del provvedimento espresso da parte dell’Istituto riprende a decorrere la prescrizione triennale. In tal senso si esprime anche la Corte di Cassazione, sez. IV., con l’Ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29532 con cui sottolinea, in particolare, che il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui il provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’INAIL perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato. Secondo questa decisione della Cassazione “è ineludibile l’esigenza di fissare, per la ripresa del corso della prescrizione, termini univoci, ancorati a elementi incontestabili e conoscibili ex ante o comunque non sottratti al controllo dell’assicurato, che deve assumere a ragion veduta le iniziative indispensabili per la tutela dei suoi diritti”. Si ricorda, infine, che l’art. 112 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevede che il termine triennale di prescrizione decorra dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/26/diritto-prestazioni-inail-opera-sospensione-termine-triennale-prescrizione

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