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Modello 770: dal 2025 informazioni sulle trattenute nell’F24

Il decreto legislativo per la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari prevede, in via sperimentale, la facoltà per i sostituti d’imposta, obbligati a operare ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, di non inviare la dichiarazione annuale 770, conferendo comunque tutte le informazioni sulle trattenute nel modello di pagamento mensile F24. Le disposizioni si applicano sostituti con meno di 5 dipendenti, con riferimento ai versamenti relativi all’anno d’imposta 2025. L’attesa di tale data, e delle indicazioni operative, pone tuttavia una serie di quesiti e di dubbi sulla portata applicativa e sull’effettiva possibilità di reale semplificazione. Quali sono?

La semplificazione è da sempre un tema che ha interessato e che ha titolato, più o meno a ragione, norme che forse ambivano ad un obiettivo mai totalmente raggiunto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 23 ottobre 2023 il testo, suscettibile di modifiche, del decreto Adempimenti attuativo della riforma fiscale; tale norma revisiona tra le altre cose il calendario fiscale delle dichiarazioni. La legge n. 111/2023, meglio nota come delega fiscale, si pone l’ambizioso obiettivo di riformare in modo significativo il sistema tributario. La revisione dell’ordinamento è affidata ai decreti delegati che potranno portare avanti questa “ristrutturazione” per due anni. La legge delega offre la possibilità della revisione degli adempimenti tributari, anche di carattere locale, con la finalità esplicita di razionalizzare e semplificare, rendendo meno gravosa la gestione, armonizzando inoltre le previsioni sotto il profilo delle scadenze temporali. Tra le numerose novità previste in merito agli adempimenti vi è la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta (art. 16), tema che da diversi anni ha portato ad una accesa discussione che ha spesso indugiato sull’utilità, e le modalità della dichiarazione 770. Ciò ha anche portato a pregresse previsioni di una sua mondializzazione. La semplificazione Più nel dettaglio, il decreto consente, in via del tutto sperimentale e facoltativa, ai sostituti di imposta, obbligati a operare ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) di non inviare la dichiarazione annuale 770, conferendo comunque tutte le informazioni sulle trattenute con modalità mensile. La prima novità è la facoltà di avvalersi di tale semplificazione, lasciando al contribuente una scelta rispetto alla tradizionale dichiarazione annuale. Tale possibilità, come detto sperimentale, non è però aperta a tutti i sostituti d’imposta. La norma infatti prevede che l’opzione riguardi solamente i sostituti di imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello d’opzione, contano un numero di dipendenti inferiore a 5. Tale aspetto si collega anche alla modalità prevista per la fornitura dei dati identificativi che dovranno inizialmente mantenere una portata ridotta. Viene data all’Agenzia delle Entrate la facoltà di ampliare il numero massimo di dipendenti, coordinando tale ampliamento con le modalità operative e funzionali per la gestione dei dati. La scelta di adesione al meccanismo di dichiarazione semplificato deve essere per l’intera annualità e potrà avvenire con comportamento concludente. La dichiarazione attraverso F24 Operativamente, in sostituzione della dichiarazione 770, i sostituti d’imposta aggiungeranno al modello di pagamento F24 le informazioni relative ai versamenti indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati che secondo la previsione normativa saranno individuati con il provvedimento applicativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In contemporanea, il sostituto d’imposta, autorizza l’Agenzia delle Entrate all’addebito sul proprio conto. La semplificazione consiste, quindi, nell’evitare di dover inserire i dati già comunicati nel modello F24 nella dichiarazione 770 equiparando però, a tutti gli effetti, l’esposizione dei medesimi dati alla dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Sul punto occorrerà, in sede di specifiche indicazioni di prassi, comprendere la gestione del ravvedimento e del mancato pagamento dei tributi oltre che la mole, e le modalità di gestione, dei dati da aggiungere al pagamento. Avvio nel 2025 in attesa delle informazioni aggiuntive Le disposizioni in esame si applicano con riferimento ai versamenti relativi all’anno d’imposta 2025 e su una platea di “piccoli” sostituti d’imposta. L’attesa di tale data, e delle indicazioni operative, pone sul piatto una serie di quesiti e di dubbi sulla portata applicativa e sull’effettiva possibilità di reale semplificazione. Inoltre, una così lunga prospettiva d’applicazione ha, in altre occasioni, portato ad un ripensamento generale delle modalità operative. È rimessa alla competenza del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità e dei termini per la trasmissione dei dati e di ogni altra disposizione di attuazione. La misura frammenta in sostanza l’obbligo dichiarativo in 12 “770 mensili” con una responsabilità distesa nel corso dell’anno e con una valutazione da effettuarsi comprendendo quelle che possono essere le modalità di rettifica e le eventuali sanzioni connesse. Rispetto alle bozze, ed alle precedenti versioni, si può ravvisare un ingresso “soft” della misura senza un’abolizione completa della dichiarazione annuale e con caratteristica sperimentale e facoltativa. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/27/modello-770-2025-informazioni-trattenute-f24

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