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Modello 770: sanzioni (e rimedi) per il mancato invio entro il 31 ottobre

I sostituti d’imposta che non procedono, entro il 31 ottobre, all’invio del modello 770/2023, ovvero lo trasmettano in ritardo o con errori, sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa. Inoltre, il regime sanzionatorio investe anche il mancato adempimento degli obblighi posti a carico degli intermediari abilitati, chiamati a prestare particolare attenzione ai tempi in cui perfezionano la trasmissione. Sono tuttavia disponibili dei rimedi per la mancata presentazione nei termini o per apportare correzioni e integrazioni alla dichiarazione già trasmessa. In quali ipotesi la dichiarazione si considera omessa? A quanto ammontano le sanzioni nei diversi casi di mancata trasmissione?

Il 31 ottobre scade il termine ordinario per la trasmissione delle dichiarazioni modello 770/2023. Entro tale data i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente, i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché di altri dati contributivi ed assicurativi. La dichiarazione va inviata esclusivamente in modalità telematica direttamente dal sostituto d'imposta oppure tramite: - un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; - tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); - tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Mancato invio della dichiarazione e regime sanzionatorio La dichiarazione si considera omessa nelle seguenti ipotesi: - mancata presentazione; - presentazione con ritardo superiore a 90 giorni dal termine di scadenza; - dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate; - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale; - dichiarazione non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio In tutti questi casi la sanzione applicabile è diversa a seconda che le ritenute siano state interamente versate oppure non versate. Le sanzioni previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta sono contenute nell’art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997. Per l’ipotesi di omissione della dichiarazione il primo comma prevede una sanzione amministrativa che varia dal 120% al 240% del valore delle ritenute non versate, a partire da un minimo di 250 euro. È comunque possibile trasmettere la dichiarazione entro il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il sostituto abbia avuto formale conoscenza, versando una sanzione ridotta, di ammontare compreso tra il 60% e il 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro. Qualora l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati sia inferiore a quello accertato (dichiarazione infedele), si applica la sanzione amministrativa che va dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro (art. 2, co. 2). La sanzione è aumentata del 50% se la violazione è stata realizzata ricorrendo a documentazione falsa oppure tramite raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (art. 2, co. 2-bis). Fuori dai casi precedenti, la sanzione è ridotta di un terzo se il totale delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque non superiore a 30.000 euro (art. 2, co. 2-ter). Nel caso in cui le ritenute non dichiarate siano state comunque versate interamente, si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra i 250 e i 2.000 euro. Se la dichiarazione omessa viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione da 150 a 500 euro (art. 2, co.3). Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata (art. 2, co. 4), ridotta a 25 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Obblighi e responsabilità degli intermediari Il modello 770, sottoscritto a pena di nullità dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto, può essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del sostituto o tramite intermediari abilitati. L'intermediario incaricato della trasmissione telematica deve rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, una comunicazione dalla quale risulti: - l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione; - la precisazione che la dichiarazione è stata da lui predisposta ovvero che gli è stata consegnata già compilata e che quindi si impegna alla sola trasmissione; - la data e la firma dell'intermediario. La data della comunicazione deve essere riportata nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione, con l'indicazione del codice fiscale dell’intermediario. L’art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede una sanzione da 516 a 5.164 euro per l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR n. 322/1998. Si tratta di una sanzione tributaria che colpisce l’intermediario, distinta dalle ulteriori sanzioni comminate ai contribuenti per l’omessa o tardiva dichiarazione. In ambito sanzionatorio, occorre considerare anche l’art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. n. 472/97, secondo cui “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Giova sottolineare che secondo argomentazione dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 52/E/2007) la sanzione è riferita a ciascuna dichiarazione e non alla fornitura contenente più dichiarazioni; tuttavia, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l’intermediario abilitato commetta più violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei propri clienti, si applica la sanzione più favorevole con applicazione del cumulo giuridico (che spetta all’ente accertatore) e non del cumulo materiale (ex plurimis Cass. 28 gennaio 2021, n. 1892; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26911; Cass. 15 novembre 2021, n. 34277). In proposito, merita segnalare che la ripetuta omessa trasmissione di dichiarazioni/comunicazioni per le quali l’intermediario abbia rilasciato l’impegno, è considerata grave irregolarità da cui può derivare finanche la revoca dell’abilitazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998. Il professionista, in ogni caso, deve utilizzare la diligenza propria dell’incarico che gli è conferito, non potendo esimersi da responsabilità adducendo la presenza di errori bloccanti nel sistema, oppure l’assenza per malattia o altro dei suoi collaboratori. Tuttavia, si ricorda che l’art. 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234/2021 ha introdotto particolari disposizioni che riguardano la sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio. Nello specifico, il comma 929 stabilisce che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al professionista medesimo o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento. I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari e gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. Presupposto per beneficiare della sospensione è che tra cliente e intermediario sia stato sottoscritto un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, e che copia del mandato professionale, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante sia consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, ai competenti uffici della pubblica amministrazione (per l’analisi delle questioni che riguardano la data certa si rimanda alla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 248 del 13 marzo 2023). L’intermediario deve conservare copia delle dichiarazioni trasmesse (cartacea o su supporti informatici nel rispetto delle regole dettate dal C.A.D. e dal Decreto del MEF 17 giugno 2014) per l’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in caso di controlli. La documentazione, per effetto di quanto disposto dalla legge n. 208/2015, legge di Bilancio 2016, deve essere conservata fino al 31 dicembre: - del 5° anno successivo a quello di presentazione; - del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (ipotesi di omissione). L'Agenzia delle Entrate ha affermato in più occasioni, (tra le più recenti Risp. Interpello n. 217/2022; n. 619/2020 e n. 518/2019) che la dichiarazione trasmessa dal professionista incaricato deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario. L’Agenzia ha più volte richiamato la risoluzione n. 298/E/2007 in cui è stato chiarito che "la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre invece per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la ''copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta'' (dello stesso tenore le risoluzioni n. 354/E/2008 e n. 194/E/2009). Si sottolinea, inoltre, che la dichiarazione si ritiene omessa nel caso in cui il file trasmesso risulti scartato dal sistema Entratel, senza che l’intermediario incaricato abbia effettuato una nuova trasmissione nei successivi 5 giorni. Rimedi alla mancata presentazione nei termini Preliminarmente si osserva che ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472/1997 non si considerano omesse le dichiarazioni trasmesse entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria; pertanto, la mancata presentazione del modello 770/2023 entro il 31 ottobre 2023, potrà essere regolarizzata entro il 29 gennaio 2024. In tal caso, alla trasmissione del modello dichiarativo si affianca il pagamento negli stessi termini della sanzione nella misura di un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, quindi 25 euro. Il versamento si effettua con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento 2023 (l’anno in cui è stata commessa la violazione). L’omessa presentazione della dichiarazione assume rilevanza penale quando l’ammontare delle ritenute non versate superi 50.000 euro. Più precisamente, il comma 1 bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede la reclusione da due a cinque anni per chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50.000 euro. Si resta nell’ambito penale anche quando, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, il sostituto d’imposta presenti una dichiarazione contenente l’indicazione di elementi fittizi (ad es. dati immaginari o diversi da quelli veri, ovvero somme diverse da quelle corrisposte) mediante l’uso di fatture o altri documenti inesistenti (dichiarazione fraudolenta). Correzioni e integrazioni alla dichiarazione già trasmessa Nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda correggere una dichiarazione già presentata, entro il 31 ottobre può compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini” posta nel Frontespizio. Una volta scaduto il termine di presentazione, qualora il sostituto d’imposta abbia trasmesso una dichiarazione contenente degli errori, può rimediare trasmettendo un modello integrativo barrando la casella “Dichiarazione integrativa”. Presupposto per la presentazione di un nuovo modello, ovviamente, è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (entro 90 giorni dal termine di scadenza) e nella nuova dichiarazione va indicato il protocollo della dichiarazione già trasmessa. La dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore del contribuente (art. 5, D.L. n. 193/2016, conv. dalla legge n. 225/2016) va presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e il ricorso all’art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso. La dichiarazione trasmessa oltre 90 giorni dal termine di presentazione non può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso. Nel caso in cui il sostituto d’imposta trasmetta la dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e abbia omesso di versare le ritenute dichiarate tardivamente, egli potrà regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Erario versando 25 euro (sanzione ridotta) per la mancata presentazione della dichiarazione, le ritenute omesse e la sanzione ridotta relativa al mancato versamento (art. 13, lett. da b a b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997). Nelle ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia applicato l’istituto del ravvedimento operoso per il tardivo versamento delle ritenute effettuate, la compilazione del quadro ST del modello 770 segue particolari regole di compilazione. Nello specifico, il sostituto deve compilare un unico rigo del quadro ST per indicare il versamento delle ritenute e degli interessi da ravvedimento (l’importo da indicare al punto 7 comprende gli interessi dovuti per il ravvedimento e il punto 8 riporta l’importo dei soli interessi), barrando la casella di cui al punto 9, mentre non è richiesta l’indicazione degli importi versati a titolo di sanzione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/28/modello-770-sanzioni-e-rimedi-mancato-invio-entro-31-ottobre

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