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Pubblicata la direttiva relativa ai contratti di credito al consumo

La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 30 ottobre 2023. L’emanazione della nuova direttiva si è resa necessaria al fine di una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni che dovranno essere applicate a decorrere dal 20 novembre 2026.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 30 ottobre 2023 la direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. La direttiva istituisce un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori. L’emanazione della nuova direttiva si è resa necessaria al fine di una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante. La direttiva deve essere applicata ai contratti di credito e specifica nel dettaglio i casi di esonero. Gli Stati membri devono assicurare che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla richiesta, alla conclusione, o alla titolarità di un contratto di credito nell'Unione. Non è pregiudicata la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. La direttiva disciplina: - al Capo II, le informazioni da fornire prima della conclusione del contratto di credito; - al Capo III, le pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata, il consenso desunto, i servizi di consulenza e la concessione non sollecitata del credito; - al Capo IV, la valutazione del merito creditizio e l’accesso alle banche dati; - al Capo V, la forma e il contenuto dei contratti di credito; - al Capo VI, le modifiche del contratto di credito e le modifiche del tasso debitore; - al Capo VII, la concessione di scoperto e lo sconfinamento; - al Capo VIII, il recesso, lo scioglimento e il rimborso anticipato; - al Capo IX, il tasso annuo effettivo globale e le misure per contenere tassi e costi; - al Capo X, le norme di comportamento e i requisiti per il personale; - al Capo XI, l’educazione finanziaria e l’aiuto ai consumatori in difficoltà finanziarie; - al Capo XII, i creditori e gli intermediari del credito; - al Capo XIII, la cessione di diritti e la risoluzione delle controversie. Al Capo XIV viene stabilito che gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni. Le autorità competenti sono pubbliche autorità od organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Non devono essere creditori né intermediari del credito.Inoltre al Capo XV viene stabilito che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Infine la direttiva stabilisce che gli Stati applichino tali disposizioni a decorrere dal 20 novembre 2026.Copyright © - Riproduzione riservata

Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva (UE) 2023/2225, 18/10/2023 (Gazzetta Ufficiale UE, Serie L, 3/10/2023)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/07/pubblicata-direttiva-relativa-contratti-credito-consumo

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