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Permesso di soggiorno per motivi di lavoro: verifica dei requisiti in carico ai professionisti

Verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo demandata ai professionisti, oltre che alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce. Si tratta di un nuovo compito affidato dal D.L. n. 133 del 2023, in particolare, ai Consulenti del Lavoro, ai Dottori Commercialisti, nonché ai professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.

Il decreto legge in materia di immigrazione delega ai professionisti del lavoro nuovi compiti per l’accertamento e la verifica dei requisiti richiesti per l’espletamento di alcune pratiche in materia di immigrazione. In particolare, l’art. 6 del predetto D.L. n. 133 del 5 ottobre 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno” aggiunge all’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 il comma 1-bis. 1 in base al quale la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo è demandata ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979, oltre che alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce. Rilascio del permesso di soggiorno L’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che al compimento della maggiore età al cittadino straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno prescindendo dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 286/1998 per i flussi d’ingresso. Il permesso disciplinato dall’art. 32 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno - previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti - al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela oppure ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito “da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”. Questo sarà pertanto il primo requisito soggetto a verifica insieme a quanto previsto dal comma 1-ter dell’art. 32 in commento ossia che l’ente gestore del progetto abbia garantito e documentato che al momento del compimento della maggiore età l'interessato si trovasse sul territorio nazionale da non meno di tre anni, abbia seguito il progetto per non meno di due anni, disponga di un alloggio e frequenti corsi di studio e che sia in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. Nuovi compiti per i professionisti Il nuovo compito affidato ai professionisti che, si ricorda, a norma dell’art. 1 della legge n. 12/1979 sono i Consulenti del Lavoro, nonché i professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, i Dottori Commercialisti che abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale dell’intenzione di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro. Il nuovo compito di verifica va ad aggiungersi a quello introdotto dal D.L. n. 73/2022 e dal decreto Flussi 2022 (D.P.C.M. DEL 29 dicembre 2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 che affida ai Consulenti del Lavoro ed a professionisti di cui la verifica della capacità patrimoniale dell’impresa di sostenere tutti gli oneri relativi al personale richiesto, la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti e agli investimenti che si rendono necessari, il fatturato, il numero dei dipendenti in forza nonché il tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. Ai Consulenti del Lavoro ed ai professionisti, di cui alla legge n. 12/1979, oltre che alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce viene ora affidata anche la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ai minori stranieri non accompagnati, con l’avvertenza che se la verifica si conclude con l’accertamento dell'assenza dei requisiti il permesso di soggiorno è revocato. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/07/permesso-soggiorno-motivi-lavoro-verifica-requisiti-carico-professionisti

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