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Rimborso o trattenuta IRPEF nel LUL: cosa deve fare il sostituto d’imposta

Entro il 30 novembre i sostituti d’imposta devono effettuare la trattenuta relativa al secondo acconto IRPEF sulla base delle indicazioni di conguaglio riportate nel modello 730/4. La ritenuta deve essere operata sulle retribuzioni del mese di novembre, oppure di dicembre con l'applicazione di una maggiorazione se la retribuzione di novembre dovesse risultare insufficiente. Il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile e, entro il 16 dicembre 2023, il datore di lavoro deve versare l’importo trattenuto, utilizzando gli appositi codici tributo F24. Quali sono gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro?

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare una trattenuta in caso di conguaglio 730 a debito oppure ad erogare un rimborso delle imposte trattenute in eccedenza, in caso di conguaglio 730 a credito, esponendo le relative operazioni in busta paga. Il rimborso avviene a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti, e dal mese di agosto per i pensionati, a condizione che la dichiarazione venga presentata entro la fine del mese di giugno. Per quanto riguarda i rimborsi, va comunque tenuto presente che i tempi di gestione dei conguagli sono più lunghi in caso di modifica della dichiarazione dei redditi precompilata da parte del contribuente oppure nel caso in cui il credito IRPEF superi i 4.000 euro e derivi da detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta derivanti da precedenti annualità. In caso di conguaglio e a debito, invece, entro il 30 novembre 2023 i lavoratori dipendenti sono chiamati a pagare la seconda quota di acconto delle imposte dovute per il 2022, in unica soluzione. La misura acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo. Il secondo acconto IRPEF non è rateizzabile: il pagamento va effettuato un'unica soluzione senza che vi sia la possibilità di frazionare l'importo in quote mensili, opzione invece che è possibile applicare per il saldo e il primo acconto. Secondo acconto IRPEF L’acconto IRPEF può essere determinato applicando: a) il metodo storico, utilizzando come base di calcolo l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d’imposta; in questo caso l’importo dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, tranne che per la cedolare secca per la cui determinazione si applica il 90%; b) il metodo previsionale, prendendo a base di calcolo il reddito effettivo che si prevede di percepire nell'anno in corso. Per calcolare gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo previsionale è necessario determinare l’imposta presunta per l’anno di competenza, tenendo presente anche l’eventuale presenza di altri redditi imponibili e l’eventuale presenza di oneri deducibili e/o detraibili.N.B. Se l’importo calcolato a titolo di acconto è inferiore a 52 euro, l’acconto non è dovuto. Rideterminazione del secondo acconto I lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno presentato il modello 730/2023 possono rideterminare la somma da versare in acconto qualora, sulla base di dati e circostanze certi o comunque attendibili, appare presumibile che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, l’IRPEF non sarà dovuta o lo sarà in misura ridotta. In questo caso però, qualora questa presunzione si riveli errata a posteriori, al contribuente sarà applicata una sanzione pari al 30% della somma non versata, ridotta al 10%, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Casi particolari Se entro la fine dell’anno il sostituto d’imposta non può trattenere interamente l’importo dovuto, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, quest’ultimo deve comunicare al contribuente, entro il mese di dicembre 2023, gli importi ancora da versare, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio 2024, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, tramite mod. F24 con codice 4034. Nel caso in cui siano effettuate, nell’anno 2023, operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro oppure un passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale per tutti i dipendenti che sono stati trasferiti. Nel caso in cui prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non deve effettuare i conguagli a debito, ma deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente secondo le modalità ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/09/rimborso-trattenuta-irpef-lul-sostituto-imposta

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