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Pensione dipendenti pubblici: come potrebbe cambiare nel 2024

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, il disegno di legge di Bilancio 2024 modifica, salvo ulteriori interventi in sede di conversione, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo. La modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. La modifica ha conseguenze anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo. Quali sono i dipendenti pubblici interessati dalle modifiche?

Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede due specifiche previsioni in ambito previdenziale che hanno uno specifico impatto sul comparto del pubblico impiego. Si interviene in primo luogo con una disposizione in materia di adempimenti contributivi delle pubbliche amministrazioni e vi è poi una norma di adeguamento delle aliquote previdenziali di alcune Casse (gestite dall’INPS), in particolare le Gestioni pensionistiche ex INPDAP (CPDEL, CPS, CPI) e la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG). Adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali Con riferimento al primo profilo si prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell’estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all’INPS le denunce retributive mensili inerenti a tale periodo. L’invio delle denunce determina l’estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale. Come evidenziato nella Relazione Tecnica i contributi omessi riferiti a periodi ante 2005 e non accertati (e notificati) entro il termine del 31 dicembre 2023 saranno da considerarsi prescritti, stante la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995, come modificata dall’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. n. 198/2022. L’esigenza dell’introduzione della misura prevista dalla Manovra finanziaria, sottolinea lo specifico Dossier di approfondimento del Servizio Bilancio del Senato, deriva dalle difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei dati contributivi per i periodi ante 2005 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle gestioni ex-INPDAP, periodi nei quali la comunicazione delle informazioni ai fini contributivi è stata effettuata con sistemi diversi nel tempo che hanno dato luogo a notevoli criticità. Con l’introduzione, dal gennaio 2005, del sistema delle denunce mensili di cui all’art. 44, comma 9, del D.L. n. 269/2003, la verifica della contribuzione versata e la conseguente alimentazione delle posizioni assicurative è stata standardizzata e messa a regime. La norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell’INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici che può essere stimata nell’ammontare di 200 milioni di euro in riferimento all’anno 2022. Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali Il disegno di legge di Bilancio modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo. La modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI), che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo. Per i casi di anzianità contributiva (rientrante nel sistema retributivo) pari o superiore a 15 anni e zero mesi, l’aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista dalle leggi citate per la relativa e specifica anzianità. Come viene specificato, in ragione del riferimento ai soli casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni, la modifica può interessare esclusivamente soggetti che avessero meno di diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, dunque soggetti per i quali la quota retributiva è relativa solo all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 La modifica del ddl di Bilancio 2024 Come si legge nel Dossier del Servizio Bilancio del Senato l’articolo del ddl di Bilancio modifica le percentuali di rendimento pensionistico contenute nella “Tabella A” della legge n. 965/1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP (CPDEL, CPS, CPI) e nella “Tabella A” della legge n. 16 del 1986 per la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG). La finalità della disposizione è di assicurare una proporzionalità fra l’anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori ai 15 anni, che con l’introduzione del sistema cosiddetto “misto” ad opera della legge n. 335/1995, saranno utilizzate anche nei prossimi anni per la valorizzazione delle quote retributive delle pensioni per coloro che al 31 dicembre 1995 possiedono un’anzianità utile inferiore ai 18 anni. I valori contenuti nelle tabelle A delle leggi n. 965/1965 e n. 16/1986, che tra l’altro hanno gli stessi valori fino all’anzianità di quindici anni, partono da un valore in corrispondenza dell’anzianità zero di 23,865%. Il criterio previsto dalla disposizione del disegno di legge di Bilancio, invece, garantisce uno sviluppo graduale e proporzionato rispetto all’incremento dell’anzianità utile, si legge, calcolato come prodotto fra la percentuale su base annua del 2,5% e il numero di anni posseduti fino all’anzianità di quindici anni, con applicazione proporzionale ai mesi per le frazioni di anno. La nuova tabella non prevede modifiche per le anzianità superiori a 15 anni, tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 724/1994, ai fini dell’allineamento delle percentuali di rendimento dei fondi esclusivi con quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si applicheranno i nuovi coefficienti per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della Tabella A della Legge n. 965/1965. Il differenziale delle quote retributive sarà via via più consistente al diminuire dell’anzianità utile posseduta al 31 dicembre 1994. Per quanto concerne l’utilizzo delle nuove aliquote di rendimento ai fini del calcolo degli oneri di riscatto per le quote retributive, il costo dei riscatti subirà un aumento rispetto alla normativa vigente, in relazione alla più accentuata dinamica di crescita dei coefficienti al crescere dell’anzianità. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/21/pensione-dipendenti-pubblici-cambiare-2024

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