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Assenza ingiustificata del lavoratore: spetta ancora la NASpI?

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, in caso di assenza superiore a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina relativa alla NASpI. È quanto previsto dal disegno di legge in materia di Lavoro per porre rimedio alla criticità derivante dalla scelta di un lavoratore di non presentarsi più al lavoro senza tuttavia rendere le dimissioni telematiche.

Talvolta i datori di lavoro si trovano ad affrontare la criticità derivante dalla scelta di un lavoratore di non presentarsi più al lavoro senza tuttavia rendere le dimissioni telematiche. Proprio da questa, non infrequente, circostanza il legislatore ha tratto la necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente. Di fronte all’inerzia del lavoratore, procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro attraverso un licenziamento per giusta causa, determina infatti, in buona sostanza, una ingiusta sottrazione di risorse all’azienda, tenuta al versamento del contributo NASpI, unicamente a vantaggio dei lavoratori che, avendo abbandonato il posto di lavoro, si trovano comunque in diritto di percepire la NASpI. Tuttavia, per accedere all’indennità di disoccupazione, presupposto inderogabile è che il lavoratore deve perdere involontariamente il lavoro, al netto di alcune fattispecie al ricorrere delle quali è ammessa la tutela anche in caso di dimissioni (per giusta causa o durante la gravidanza e il primo anno di vita del bambino, con convalida presso ITL). Proprio da queste premesse trae fondamento la nuova regolamentazione contenuta nel disegno di legge in materia di lavoro, ora all’esame del Parlamento. Soggetti non obbligati alle dimissioni telematiche La disciplina in vigore che riguarda l’obbligo di trasmissione telematica non si applica alle dimissioni o risoluzioni consensuali presentate: - da lavoratori domestici; - da lavoratori dipendenti del settore pubblico; - nelle sedi conciliative protette; da lavoratrici madri o lavoratori padri soggette a convalida nel periodo tutelato dalla legge. Per questa fattispecie, infatti, è già prevista una apposita procedura di convalida, per la quale il Ministero ha predisposto un nuovo modulo opportunamente integrato al fine di informare il lavoratore sulle possibili alternative che le recenti novità in materia di tutela della genitorialità mettono a disposizione: la fruizione del congedo parentale su base oraria o la trasformazione del lavoro a tempo pieno in part-time. - durante il periodo di prova. Cosa dice la giurisprudenza Sfogliando le sentenze di primo grado e non solo che nel tempo si sono succedute appare evidente che il giudice, nel pronunziarsi sulle singole circostanze di contenzioso emerse, ha ragionevolmente tenuto in considerazione la posizione datoriale. In particolare, è possibile individuare due classificazioni di giudizio rilevanti: - è stata giudicata corretta la condotta del datore di lavoro che, costretto a licenziare il proprio lavoratore subordinato dopo un lungo periodo di assenza, e dovendo comunque provvedere al versamento all’INPS del ticket di licenziamento, al momento di liquidare il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, trattenne da tale spettanza l’equivalente importo versato all’INPS come ticket di licenziamento. - è stata emessa pronuncia favorevole al datore di lavoro rispetto al caso di una lavoratrice che si è assentata dal lavoro per un lungo periodo finchè il datore di lavoro non ha effettuato il licenziamento, unicamente con invio del modello Unilav e indicando come motivazione proprio le dimissioni per fatti concludenti, non consentendole pertanto di accedere alla NASpI. Abbandono del posto di lavoro: quali soluzioni Ad oggi, il datore di lavoro si trova nella condizione di poter unicamente contestare al dipendente l’abbandono del posto di lavoro, continuando però ad elaborare il LUL e indicando in registro presenze il giustificativo “assenza ingiustificata”, così da sottrarsi all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sul minimale contributivo. In alternativa, nel caso in cui il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto che il lavoratore “scomparso” stia svolgendo una nuova attività di lavoro dipendente o autonoma, tale circostanza può essere segnalata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro: il risultato dell’attività ispettiva potrebbe in tal modo sostenere lo stato di “incolpevolezza” dell’azienda in attesa di dimissioni. Le novità del disegno di legge Lavoro Il disegno di legge in materia di lavoro, in esame al Parlamento, prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, in caso di assenza superiore a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina relativa alla NASpI. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/22/assenza-ingiustificata-lavoratore-spetta-naspi

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