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Pensioni: come cambierà la perequazione nel 2024

Il disegno di legge di Bilancio riduce parzialmente il grado di indicizzazione, previsto dalla legge di Bilancio 2023, esclusivamente per le pensioni complessivamente superiori a 10 volte il trattamento INPS portandolo da 32 a 22 punti percentuali. Questa riduzione dovrebbe portare ad un risparmio di 135 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali nel 2024 che si ridurrà leggermente fino a 123.69 milioni nel 2033. Quale sarà quindi lo schema di indicizzazione applicabile dal 2024?

Il disegno di legge di Bilancio 2024 interviene in ambito previdenziale anche in materia di perequazione delle pensioni per il 2024. Va in ogni modo ricordato come la Manovra finanziaria deve essere considerata in maniera integrata con gli effetti finanziari del D.L. n. 145/2023 che ha disposto, tra l’altro, nel 2023 l’anticipo del conguaglio al prossimo 1° dicembre per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2022. In particolare, il conguaglio è pari allo 0,8% in base al dato definitivo dell’inflazione dello scorso anno pari all’8,1% (perequazione), considerando che il tasso provvisorio applicato era del 7,3%. Il tasso di inflazione stimato Il disegno di legge di Bilancio 2024, in attesa dei dati ufficiali, considera un tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base degli elementi aggiornati nella NADEF 2023 e pari al 5,6% (previsione tasso di inflazione, variazione indici FOI per l’anno 2023). Va ricordato come la normativa prevede la rivalutazione ai prezzi delle pensioni al 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione dell’anno precedente. Il decreto ministeriale che fissa la rivalutazione ai prezzi da applicare al 1° gennaio è predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel mese di novembre prendendo a riferimento la comunicazione ISTAT sulle ultime informazioni disponibili circa l’andamento effettivo dell’inflazione e di quello presumibile fino a fine anno. Così come ricordato con circolare n. 20/2023 dell’INPS, la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario. Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO, dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato. La perequazione nel 2024 Così come si legge nella Relazione tecnica la disposizione del disegno di legge di Bilancio è diretta a ridurre parzialmente il grado di indicizzazione previsto dalla Manovra finanziaria precedente esclusivamente per le pensioni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento INPS portandolo da 32 punti percentuali a 22 punti percentuali. Tale riduzione, secondo quanto viene riportato nella Relazione tecnica, dovrebbe portare ad un risparmio di 135 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali nel 2024 che si ridurrà leggermente fino a 123.69 milioni nel 2033. Si conferma allora lo schema di rivalutazione introdotto dalla L. n. 197/2022 prevedendo nel 2024: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte tale trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS; 3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. 4) nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 10 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 22% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. Secondo quanto specificato nella relazione tecnica i trattamenti complessivi di valore superiore a 5 volte il minimo sono pari al 7,7% del monte pensioni totali, quelli fino a 4 volte il 54,1%, quelli tra 4 e 5 il 15,7%, il 9,3% tra 5 e 6, tra 6 e 8 il 9% e quelli tra 8 e 10 il 4,2%. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/27/pensioni-cambiera-perequazione-2024

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