• Home
  • News
  • Assunzioni under 30 e 36: incentivi anche con rapporto di lavoro riqualificato

Assunzioni under 30 e 36: incentivi anche con rapporto di lavoro riqualificato

Le agevolazioni per le assunzioni di giovani under 30 e under 36 non vanno restituite in caso di rapporto riqualificato ove il successivo datore sia inconsapevole ed in buona fede. E’ quanto chiarito dall’INPS con il messaggio n. 4178 del 2023. Nello specifico, solo per questa fattispecie il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi e non sarà tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.

Con il messaggio n. 4178 del 24 novembre l’INPS ritorna sul tema degli esoneri per le assunzioni di under 30 ed under 36 con un importante chiarimento. Agevolazioni per le assunzioni: presupposti per la fruizione In particolare, da norma e prassi consolidate, per promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge n. 205/2017, ha introdotto un esonero strutturale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. L’esonero di che trattasi, pari al 50% dell’agevolazione contributiva, spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”. Le assunzioni possono essere effettuate anche mediante somministrazione con il diritto al medesimo esonero. Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio, rappresenta anche il presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità degli esoneri cc.dd. sperimentali per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (di seguito, legge di Bilancio 2021) e di cui all’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (di seguito, legge di Bilancio 2023), in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Trattasi di under 36 con elevazione al 100 % dell’agevolazione contributiva. L’Istituto, con le note di prassi nn. 40/2018 e 56/2021, ha ribadito - in linea con le posizioni del Ministero del Lavoro indicate nell’Interpello n. 2 del 2016 in tema di esoneri di cui alla l. n. 190 del 2014- che anche l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato. Nell’Interpello citato del Ministero del Lavoro si precisava che non è possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 (relativo alle analoghe agevolazioni per le assunzioni dal 2015 a tempo indeterminato), “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”. La norma in questione era - e continua ad essere - tesa a sollecitare l’assunzione spontanea di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma: in caso di accesso ed accertamento ispettivo non avviene. Se così non fosse si arriverebbe all’assurdo che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge. L’interdizione rispetto alla fruizione dell’esonero, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. I chiarimenti dell’INPS Per l’Istituto pertanto è del tutto evidente e chiarito ora con la nota in commento che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, perché alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. Quindi - per l’Istituto - se un rapporto viene riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri , tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato. In tale fattispecie, e solo per questa, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non sarà tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/28/assunzioni-under-30-36-incentivi-rapporto-lavoro-riqualificato

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble