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Ricalcolo debiti contributivi annullati: come fare domanda entro l’11 dicembre

L’INPS, con il messaggio n. 4244 del 2023, ha fissato la nuova scadenza per la presentazione della domanda di riconteggio dei debiti contributivi annullati. I lavoratori autonomi che hanno beneficiato dello stralcio delle cartelle esattoriali possono presentare l’istanza, secondo modalità che possono cambiare a seconda della natura del richiedente, entro l’11 dicembre. Rimane ferma al 31 dicembre la data per il pagamento delle somme oggetto di riconteggio. Il ricalcolo, tuttavia, non è indenne da sanzioni. Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico. Come si presenta la domanda?

C’è un poco di tempo in più per ricostituire la posizione contributiva dei lavoratori autonomi che hanno beneficiato dello stralcio delle cartelle esattoriali di vecchia data. Con il messaggio n. 4244 del 28 novembre 2023 l’INPS comunica il differimento all’11 dicembre 2023 del termine per la presentazione della domanda di riconteggio dei debiti annullati. Rimane però ferma al 31 dicembre 2023 la data per il pagamento delle somme oggetto di riconteggio che dovrà essere effettuato in unica soluzione. L’art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ha previsto lo stralcio automatico, alla data del 30 aprile 2023, delle cartelle esattoriali contenenti debiti contributivi fino a mille euro relativi a crediti affidati all’agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’art. 23-bis del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023) ha introdotto la possibilità per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati al fine di non vedere pregiudicata la propria posizione pensionistica. Nuova scadenza per le domande di ricalcolo L'INPS ha ora riaperto il precedente termine scaduto il 10 novembre 2023 e con il messaggio n. 4244 del 28 novembre ha fissato la nuova scadenza per le domande di ricalcolo che potranno essere presentate fino all’11 dicembre 2023. L’Istituto ha fornito le istruzioni per la gestione della procedura con la circolare n. 86/2023 alla quale sono stati allegati i facsimili dei due modelli da utilizzare per la richiesta di riconteggio: 1. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1); 2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2). Nella domanda deve essere indicato il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio; la modalità di pagamento prescelta; l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000. Trasmissione della domanda La domanda è trasmessa secondo modalità che possono cambiare a seconda della natura del richiedente: - lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito”; - lavoratori agricoli autonomi: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito”; - committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente; - liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS: la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente. Sanzioni Il ricalcolo non è indenne da sanzioni. Le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico - 24 ottobre 2018 o 30 aprile 2023 - avuto riguardo a ciascuna delle misure di stralcio, nella misura vigente al momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione e riportato nella Cartella di pagamento ovvero nell’Avviso di Addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/01/ricalcolo-debiti-contributivi-annullati-domanda-entro-11-dicembre

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