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Indennità di discontinuità spettacolo: domande entro il 15 dicembre

Con il messaggio n. 4332 del 2023, l’INPS riepiloga i requisiti di spettanza dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, misura strutturale di sostegno al reddito a partire dal 2024. L’Istituto riepiloga i requisiti di spettanza e le modalità di presentazione della domanda che potrà essere trasmessa per via telematica dal 14 al 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’INPS, nel messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 fornisce alcune istruzioni operative in riferimento alla spettanza dell’indennità di discontinuità per I lavoratori dello spettacolo, introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. La domanda riferita all’anno di competenza 2023 deve essere presentata dagli aventi diritto entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. L’ammortizzatore è riconosciuto per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore. Presentazione della domanda La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023 , accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale istituzionale, selezionando la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. Beneficiari del trattamento Sono destinatari dell’indennità di discontinuità, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che siano autonomi o co.co.co. o subordinate a termine, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo: - operatori di cabine di sale cinematografiche; - impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame - iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Requisiti di spettanzaL’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti: a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano; b) essere residente in Italia da almeno un anno; c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità; g) non essere titolare di trattamento pensionistico. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 04/12/2023, n. 4332

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/05/indennita-discontinuita-spettacolo-domande-entro-15-dicembre

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