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Omaggi natalizi ai dipendenti: quali verifiche deve fare il datore di lavoro

Per i datori di lavoro l’avvicinarsi delle festività di fine anno rappresenta l’occasione per omaggiare i propri dipendenti con beni di modesto valore, come ad esempio buoni spesa, benzina e cesti natalizi. Una prassi che richiede la valutazione degli impatti in termini fiscali e contributivi, in quanto il valore dei prodotti può rientrare nel concetto di retribuzione imponibile al verificarsi di determinate condizioni, ovvero al superamento della franchigia di esenzione prevista su base annua. Quali verifiche deve fare il datore di lavoro? Quali sono i beni e servizi da considerare o da escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo? Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto.

Come ogni anno, al termine dell’anno e in occasione del Natale, i datori di lavoro provvedono ad omaggiare i propri collaboratori con dei doni o con un cesto natalizio. Per quanto riguarda gli impatti in termini fiscali e contributivi è da considerare che il valore dei prodotti contenuti nel cesto può rientrare nel concetto di retribuzione imponibile al verificarsi di determinate condizioni, ovvero al superamento della franchigia di esenzione prevista su base annua. A tal fine, quali regole di natura fiscale e previdenziale trovano applicazione? Come deve essere valorizzato il cesto? E quali sono le verifiche che il datore di lavoro deve fare? Regola generale di valorizzazione di beni e servizi Ai sensi dell’art. 51 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Secondo il principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Rientra pertanto nel concetto di reddito imponibile tutto quello che viene erogato a qualunque titolo al lavoratore sotto forma di denaro (somme) e beni e servizi (valori) nel periodo di imposta. Poiché la norma fa riferimento al valore, ai fini della quantificazione dei beni in natura, il comma 3 dell’art. 51 TUIR precisa che “si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9.” Art. 9 comma 3 citato del TUIR che per valore normale del bene e servizio intende: - il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari rispetto a quello per il quale si deve determinare l’ammontare in denaro; - il prezzo in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione; - il prezzo nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Sulla base di quanto sopra, qualora il valore dei beni contenuti all’interno del cesto natalizio fosse di 50 euro, tale valore si considera come rientrante nella retribuzione imponibile per il lavoratore con relativo assoggettamento a IRPEF e contribuzione INPS. In parziale deroga ai criteri dell’art. 9, la norma sopra riportata prevede che “Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista”. In commento alla predetta norma, la circolare del Ministero delle finanze n. 326/E/1997 ha precisato che: - si dovrà fare riferimento ai listini dell’azienda ma soltanto a quelli applicati nelle vendite ai grossisti e non si potrà tenere conto degli sconti d’uso (in quanto non richiamati nel comma 3 dell’art. 51, diversamente da quanto invece stabilito, in generale, dall’art. 9); - la previsione è applicabile soltanto ai dipendenti delle aziende che producono beni e che effettuano cessioni ai grossisti, o all’ingrosso e al dettaglio, restando esclusi i dipendenti di: artisti o professionisti; aziende che producono beni per la vendita soltanto al dettaglio; aziende che producono servizi; aziende che effettuano soltanto commercializzazione dei beni; Si ricorda che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente, mentre se per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme (con il sistema del versamento o della trattenuta), è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio Franchigia di esenzione annua L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51, infine, contempla anche un’ipotesi di esclusione dalla formazione del reddito imponibile quando il valore complessivo dei beni e servizi ricevuti dai dipendenti sia di modesto valore. Difatti, non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro mentre se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

AttenzioneNel limite di esenzione di 258,23 euro sono da considerare anche l’eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, qualora il lavoratore opti per buoni benzina o buoni acquisti. A titolo esemplificativo, il CCNL metalmeccanica industria prevede un credito welfare del valore di 200 euro e che tra i beni e servizi a cui può accedere il lavoratore anche mediante beni e servizi in natura, tra i quali rientrano, per espressa previsione contrattuale e a titolo esemplificativo: buoni spesa per generi alimentari, buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico), buoni spesa per acquisti vari, buoni carburante e ricariche telefoniche.
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2023, il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023) ha previsto l’innalzamento a 3.000 euro annui del limite di esenzione per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Nel limite di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Tornando all’esempio del cesto con prodotti del valore normale di 50 euro, qualora l’insieme dei beni e servizi forniti o ceduti al lavoratore nell’intero anno dovesse essere inferiore a 258,23 (3.000 euro), il cesto non rientra nella retribuzione imponibile per il lavoratore; viceversa, qualora l’intero ammontare dovesse superare i 258,23 euro annui, il valore di 50 euro del cesto inciderà sulla retribuzione imponibile. Beni e servizi da considerare o escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annui ovvero di 3.000 euro sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi valorizzati come segue:
Beni e serviziValorizzazione
Buoni spesa e buoni benzina Ricariche telefoniche Buoni acquisto Amazon, Zalando Dono/cesto natalizioValore normale
Autovettura uso promiscuoValore convenzionale TUIR
Interessi su prestitiValore convenzionale TUIR
Polizza rischi extra professionaliValore normale
Fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimoraValore convenzionale TUIR
Pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale (ma limitatamente per I lavoratori con figli a carico).Valore normale
Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi: - opere e servizi per finalità sociale; - somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione; - somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti; - trasporto pubblico; - assicurazione contro il rischio di non autosufficienza; - servizio mensa/buono pasto; - assistenza sanitaria integrative; -contributi versati alla previdenza complementare. Quali sono i punti di attenzione da parte del datore di lavoro Al fine di verificare l’imponibilità o meno del valore del cesto natalizio il datore di lavoro dovrà: - valorizzare il valore dei beni contenuti nel cesto secondo il valore normale di acquisto; - verificare l’ammontare totale dei beni e servizi percepiti dal lavoratore e valorizzati secondo il valore normale ovvero convenzionale - considerare nel limite di esenzione di cui sopra anche eventuali beni e servizi percepiti dal lavoratore da eventuali datori di lavoro precedenti alla luce del fatto che il limite di esenzione è un limite individuale annuo avendo a riferimento tutti gli eventuali rapporti di lavoro; - qualora l’insieme dei beni e servizi dovesse rientrare nel limite di 258,23 euro (o di 3.000 euro) non si dovrà procedere a nessuna ritenuta previdenziale e fiscale; diversamente, qualora l’ammontare dovesse superare tale soglia di esenzione, l’intero valore percepito andrà assoggettato a tassazione e contribuzione. Esempi di calcoloEsempio n.1Ipotizziamo che il datore di lavoro riconosce un cesto natalizio del valore normale di 60 euro. Nel corso dell’anno 2023 il lavoratore ha fruito del welfare previsto dal CCNL metalmeccanica industria di 200 euro optando per il rimborso delle spese scolastiche Il datore di lavo, inoltre, ha riconosciuto un buono spesa del valore di 150 euro
BeneValoreComputabilità ai fini del limite di esenzione di
Cesto natalizio60 euroSi
Rimborso spese scolastiche welfare ccnl200 euroNo
Buono spesa150 euroSi
Totale valore410 euro
Totale valore ai fini limite di esenzione210 euro
Limite di esenzione210 euro
Esempio n. 2Per lo stesso lavoratore ipotizziamo il seguente ulteriore esempio. Valore del cesto natalizio 60 euro. Welfare previsto dal CCNL metalmeccanica industria di 200 euro fruito mediante buono benzina.Buono spesa del valore di 150 euro riconosciuto dal datore di lavoro.
BeneValoreComputabilità ai fini del limite di esenzione di
Cesto natalizio60 euroSi
Rimborso spese scolastiche welfare CCNL200 euroSi
Buono spesa150 euroSi
Totale valore410 euro
Totale valore ai fini limite di esenzione410 euro
Limite di esenzionenessuno
In tale ipotesi, avendo superato la franchigia di 258,23 l’intero valore di 410 euro sarà da considerarsi come retribuzione imponibile sia da un punto di vista fiscale che previdenziale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/07/omaggi-natalizi-dipendenti-verifiche-datore-lavoro

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