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COVID-19: la quarantena non è paragonabile a una malattia

Nella sentenza del 14 dicembre 2023 alla causa C-206/22, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che il diritto dell'Unione non esige che i giorni di ferie annuali retribuite durante i quali il lavoratore non è malato, ma collocato in quarantena a causa di un contatto con una persona infetta da un virus, debbano essere riportati. Le ferie annuali retribuite mirano a consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione delle mansioni attribuitegli secondo il suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo per rilassarsi e ricrearsi. A differenza di una malattia, un periodo di quarantena non impedisce, di per sé, la realizzazione di tali finalità. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile come la messa in quarantena, che potrebbe impedire al suo dipendente di approfittare pienamente e come desidera del suo diritto alle ferie annuali retribuite.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nella causa C-206/22 in merito al riporto di giorni di ferie annuali retribuite concessi ad un dipendente per un periodo coincidente con la sua messa in quarantena in seguito al contatto con una persona infetta dal virus SARS-Cov-2. Il caso Ad un dipendente sono state concesse ferie annuali retribuite per il periodo dal 3 all’11 dicembre 2020. Il 2 dicembre 2020, l’amministrazione distrettuale di Germersheim, della Germania, in conformità con l’articolo 28 dell’IfSG, ha ordinato la messa in quarantena del dipendente per il periodo dal 2 all’11 dicembre 2020, in quanto era stato in contatto con una persona infetta dal virusSARS-Cov-2. Il 4 marzo 2021, TF ha chiesto il riporto dei giorni di ferie annuali retribuite concessi per il periodo coincidente con il periodo di quarantena a cui è stato sottoposto. Poiché tale riporto è stato rifiutato il dipendente ha adito il Tribunale del lavoro, con un ricorso volto ad ottenere che le ferie annuali retribuite non fossero dedotte dal periodo di quarantena imposto dalle autorità pubbliche. Alla Corte è stata dunque presentata la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/88] e il diritto a ferie annuali retribuite sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a legislazioni o prassi nazionali relative alla concessione di ferie ai lavoratori, secondo le quali il godimento del diritto alle ferie trova realizzazione anche quando il lavoratore sia colpito, nel corso di un periodo di ferie autorizzato, da un evento imprevedibile quale, nel caso di specie, una quarantena disposta dalle autorità statali, e gli sia pertanto impedito il pieno esercizio del diritto». Sentenza della Corte Nella sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che il diritto dell'Unione non esige che i giorni di ferie annuali retribuite durante i quali il lavoratore non è malato, ma collocato in quarantena a causa di un contatto con una persona infetta da un virus, debbano essere riportati. Le ferie annuali retribuite mirano a consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione delle mansioni attribuitegli secondo il suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo per rilassarsi e ricrearsi. A differenza di una malattia, un periodo di quarantena non impedisce, di per sé, la realizzazione di tali finalità.Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile come la messa in quarantena, che potrebbe impedire al suo dipendente di approfittare pienamente e come desidera del suo diritto alle ferie annuali retribuite. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, Sentenza 14/12/2023, causa C-206/22

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/15/covid-19-quarantena-non-paragonabile-malattia

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