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Frontalieri Italia-Svizzera: dal 2024 cambiano le regole sul telelavoro

La disciplina del telelavoro per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera si arricchisce di un nuovo tassello. Il 28 novembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto di aver siglato con il Dipartimento Federale delle Finanze svizzero, un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri sottoscritto dai due Paesi il 23 dicembre 2020. In particolare, è previsto che il lavoratore frontaliero può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero ai sensi dell’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. La nuova disciplina sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.

Con comunicato stampa del 28 novembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che tra l’Italia e la Svizzera è stato sottoscritto un Protocollo di modifica dell’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con L. n. 83/2023. Nella nota del Ministero si legge che “il Protocollo si limita esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre firmata dal ministro Giancarlo Giorgetti e dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter e prevede la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro”. Viene inoltre precisato che il testo dell’accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, tuttavia la nuova disciplina sarà applicabile a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, in virtù di un accordo amichevole transitorio tra gli Stati. Il comunicato, infine, riporta che gli Stati in questione hanno firmato anche un accordo amichevole con effetto retroattivo a partire dal 1° febbraio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, che introduce la possibilità di svolgere il telelavoro, ove previsto dai contratti, fino ad un massimo del 40% dell’orario di lavoro, coerentemente con la vigente normativa nazionale. Il contenuto della dichiarazione di intenti dello scorso 10 novembre Preliminarmente, si segnala che la modifica all’Accordo tra Italia e Svizzera in materia di telelavoro dei frontalieri, che dovrà essere sottoscritto entro il 31 maggio 2024, si fonda su una “Dichiarazione di intenti” che è stata firmata in data 10 novembre 2023 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Dipartimento Federale delle Finanze, rispettivamente di Italia e Svizzera. Il Protocollo Aggiuntivo all’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri siglato il 23 dicembre 2020, prevede, infatti, al punto 3, che “in relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo”. L’esigenza di “aggiornare” la disciplina in tema di imposizione del telelavoro che, come detto, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e che sarà contenuta in un accordo che gli Stati si sono obbligati a sottoscrivere entro il successivo 31 maggio, trae origine da una consultazione che, a sua volta, trova il proprio fondamento nel citato punto 3 del Protocollo. Fatta questa premessa, e venendo ora al contenuto della Dichiarazione di intenti, questa modifica ed integra, con una nuova disposizione, di cui il documento delinea gli elementi essenziali, il punto 2 del Protocollo aggiuntivo. La stessa, inoltre, prevede che tale modifica del punto 2 avverrà tramite la conclusione di un Protocollo da concordare entro il 30 novembre 2023. E, infatti, ciò è quanto accaduto lo scorso 28 novembre, data in cui i due Paesi hanno sottoscritto il Protocollo di modifica dell’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. La Dichiarazione di intenti, inoltre, stabilisce le modalità attraverso le quali il Protocollo apporterà le integrazioni e le modifiche all’Accordo frontalieri del 2020. Più in dettaglio ciò avverrà tramite la semplice codifica di quanto indicato nella Dichiarazione di intenti. L’Intesa prevede anche che il nuovo Protocollo di modifica si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024, in base ad un accordo amichevole transitorio applicabile, al massimo, fino al 31 dicembre 2025, da sottoscrivere entro il 30 novembre 2023. Anche la sottoscrizione di tale accordo amichevole è avvenuta lo scorso 28 novembre 2023. Infine, la Dichiarazione di intenti precisa che Italia e Svizzera hanno confermato la loro volontà di concludere un accordo amichevole, ad efficacia retroattiva, poiché valido per il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023, che introduca la possibilità per i frontalieri, con domicilio in Italia, di svolgere il lavoro in via telematica fino ad un massimo del 40 % dell’orario di lavoro. Tale previsione, si legge nell’Intesa, riguarda i soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro. Venendo ora all’aspetto principale della Dichiarazione di intenti raggiunta lo scorso 10 novembre, poiché, come anticipato, questa contiene gli elementi essenziali del nuovo punto 2, in sostituzione di quello contenuto nel Protocollo aggiuntivo all’Accordo del 23 dicembre 2023, si rende necessaria una analisi di quest’ultimo, per poi procedere ad approfondire la modifica allo stesso apportata. Il contenuto del punto 2 del protocollo aggiuntivo all’accordo tra l’Italia e la svizzera Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, nella formulazione antecedente alla sua modifica apportata dalla Dichiarazione di intenti, e successivamente codificata il 28 novembre scorso, rappresenta un’eccezione alla regola prevista dal punto iii) della lett. b) dell’art. 2 dell’Accordo. Andando per gradi, quest’ultima disposizione fornisce una nozione di lavoratore frontaliero che, tra le altre caratteristiche elencate, è colui che risiede in uno dei due Stati e che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, a titolo eccezionale, dispone che, salva la facoltà dei due Paesi contraenti di decidere diversamente, ad un lavoratore frontaliere è consentito di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. In questo limite non si conteggiano i giorni di ferie e di malattia. Questo, quanto era previsto dal punto 2. Si passa ora ad approfondire la modifica apportata allo stesso. Il contenuto del nuovo punto 2 del protocollo aggiuntivo Come detto, gli elementi essenziali del nuovo punto 2 sono delineati nella Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023. Tali elementi essenziali sono poi stati codificati dal Protocollo di modifica sottoscritto dall’Italia e dalla Svizzera lo scorso 28 novembre. Il nuovo punto 2 va ad incidere sull’imposizione del lavoro dipendente in modalità di telelavoro. Più in dettaglio, è previsto che il lavoratore frontaliero può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero ai sensi dell’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. Il punto 2 specifica, inoltre, che tale facoltà vale per tutti i frontalieri (come definiti dall’art. 2, lett. b) dell’Accordo del 2020), compresi quelli che beneficiano del regime transitorio previsto dall’art. 9 dell’Accordo, i.e. “vecchi frontalieri”. È opportuno ricordare che tale regime, che consente di mantenere il regime della tassazione esclusiva in Svizzera per i residenti italiani, si applica ai soggetti che avevano lo status di frontaliere alla data del 17 luglio 2023 o lo avevano avuto tra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023. In sostanza, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino ad un massimo del 25 % del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini impositivi, come ottenuti in virtù di giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Conclusioni La disciplina del telelavoro per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera si arricchisce di un nuovo tassello. Non deve dimenticarsi, infatti, quanto previsto dal punto 3 del Protocollo aggiuntivo all’accordo del 2020 in virtù del quale i due Stati, proprio in tema di telelavoro, si sono reciprocamente impegnati a consultazioni periodiche sul tema. D’altra parte, tale nuovo accordo va ad inserirsi in un contesto di collaborazione tra i due Paesi che li ha portati alla firma di un pacchetto di intese fiscali che, negli ultimi anni, si sono moltiplicate. Basti pensare alla fuoriuscita della Svizzera dalla black list delle persone fisiche. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/14/frontalieri-italia-svizzera-2024-cambiano-regole-telelavoro

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