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Decontribuzione Sud: proroga al 30 giugno 2024

La Commissione Europea ha accolto la richiesta di estendere l’autorizzazione all’utilizzo della misura “Decontribuzione Sud”, per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale il 19 dicembre 2023, ha reso noto che la Commissione Europea ha accolto la richiesta avanzata dal di estendere l’autorizzazione all’utilizzo della misura “Decontribuzione Sud”, per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2024. L’agevolazione, introdotta dalla legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), configurandosi come Aiuto di Stato, necessita infatti di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029. Misura del beneficio Il bonus “Decontribuzione Sud” prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. Il beneficio si applica a tutti i contratti di lavoro dipendente, salvo quelli di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. A chi spetta L’esonero contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati con esclusione dei seguenti soggetti: - enti pubblici economici; - istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; - enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; - ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; - aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - consorzi di bonifica; - consorzi industriali; - enti morali; - enti ecclesiastici. La fruizione del’agevolazione è subordinate al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/20/decontribuzione-sud-proroga-30-giugno-2024

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