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Collegio sindacale delle non quotate: le nuove norme di comportamento

Il CNDCEC ha approvato l’aggiornamento delle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate la cui ultima versione risale a gennaio 2021. Il documento tiene conto di importanti snodi interpretativi circa l’attività dell’organo di controllo alla luce delle più recenti innovazioni normative. La nuova versione approfondisce i doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, la segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società. Le norme di comportamento devono essere eventualmente integrate con disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati e devono applicarsi, in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate la cui ultima versione era stata rilasciata nel mese di gennaio 2021. Le Norme di comportamento sono indirizzate sia al collegio sindacale che al sindaco unico, quando nominato nelle società a responsabilità limitata, che non esercitano la revisione legale e che svolgono unicamente le funzioni di vigilanza declinate nell’art. 2403 c.c.. Le Norme in commento contengono i seguenti nuovi paragrafi Ruolo del Presidente del Collegio Sindacale Il capitolo 2.2 identifica i principi relativi al ruolo del Presidente del Collegio Sindacale prevedendo che quest’ultimo è nominato dall’assemblea ed esercita le specifiche funzioni per esso previste dalla legge. Inoltre, il Presidente rappresenta il collegio sindacale nei rapporti con l’organo amministrativo ed i soci e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività del collegio sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale è il destinatario di una serie di comunicazioni previste dall’ordinamento. In particolare, al Presidente del collegio sindacale: 1) deve essere comunicata la rinuncia dell’amministratore dal proprio ufficio (art. 2385 c.c.); deve essere comunicato per iscritto il dissenso di uno degli amministratori per gli atti o le omissioni posti in 2) essere dagli altri amministratori (art. 2392 c.c.); 3) deve essere notificato l’atto di citazione nel caso di azione di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.); 4) devono essere effettuate, unitamente all’organo amministrativo, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies, d.lgs. 14/2019); 5) devono essere comunicate, unitamente al rappresentante legale della società, le dimissioni del revisore legale o della società di revisione legale (art. 6, co. 1, d.m. 28.12.2012 n. 261). Nel caso di impedimento o di morte del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prima assemblea utile, dal sindaco più anziano, sempre che lo statuto non preveda particolari requisiti per il Presidente. In tale evenienza subentrerà il sindaco dotato dei requisiti previsti e, a parità di condizioni, l’anzianità sarà il criterio prevalente. Vigilanza sull’istituzione di canale di segnalazione (whistleblowing) Le Norme di comportamento hanno previsto un capitolo (3.10) in merito alla nuova normativa in materia di whistleblowing. In particolare, nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendo i presupposti previsti dall’ordinamento, verifica che la società abbia istituito l’apposito canale per la segnalazione interna di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea. Il collegio sindacale altresì vigila che il canale di segnalazione interna garantisca la riservatezza del segnalante e che la gestione dello stesso sia affidata a soggetti specificamente formati. Nel caso di mancata istituzione, il collegio segnala per iscritto all’organo amministrativo la necessità di provvedere. Inoltre, qualora sia stato istituito l’organismo di vigilanza, il collegio deve scambiare le informazioni con lo stesso analizzando la necessità che il modello organizzativo adottato dalla società preveda i necessari canali di segnalazione interna Tale capitolo è particolarmente utile in considerazione della recente scadenza del termine di istituzione del canale previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Partecipazione all’assemblea totalitaria Il nuovo capitolo 4.2 dispone che i sindaci partecipano all’assemblea totalitaria nonché la possibilità per ciascun sindaco di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo in tal modo che sia assunta la relativa deliberazione. L’esercizio del diritto di opposizione può essere sollevato in apertura di assemblea o prima della discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno di cui si lamenta la carenza di informativa. Inoltre, si segnala che i sindaci che non hanno partecipato all’assemblea totalitaria (giusta il disposto dell’art. 2366, co. 5, c.c.) devono essere informati tempestivamente all’organo di amministrazione delle deliberazioni assunte dalla stessa mediante l’invio del relativo verbale. Tale verbale dovrà recare specifica menzione, oltreché delle deliberazioni assunte, dei soci e dei componenti degli organi sociali intervenuti in assemblea e delle maggioranze deliberative. Il collegio sindacale è chiamato a vigilare anche sul rispetto di tali regole. Iniziativa per la liquidazione giudiziale della società Il capitolo 6.6 è relativo al ruolo proponente del Collegio Sindacale in relazione alla richiesta di liquidazione giudiziale a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza In particolare, nei casi di archiviazione dell’istanza di composizione negoziata per l’assenza di concrete possibilità di risanamento della società, ovvero nei casi in cui la composizione negoziata non sia stata risolutiva della situazione di crisi e non sia stato attuato alcun altro strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il collegio sindacale può: - convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dell’inerzia degli amministratori; - informare dell’esistenza dello stato di insolvenza il Pubblico Ministero, se nel frattempo la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile); - presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell’insolvenza e la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile). Inoltre, il collegio sindacale, al di fuori delle ipotesi sopra evidenziate, qualora dall’attività di vigilanza espletata risulti evidente lo stato di insolvenza non reversibile della società può: - convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dello stato di insolvenza e delle iniziative da intraprendere; - presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell’insolvenza. Attività del Collegio Sindacale in caso di operazioni transfrontaliere Un ulteriore nuovo capitolo delle Norme approfondisce il ruolo del Collegio Sindacale nell’ipotesi di operazioni transfrontaliere. Infatti, le nuove Norme prevedono che il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull’osservanza delle disposizioni della legge e delle clausole statutarie in presenza di operazioni straordinarie transfrontaliere da sottoporre all’assemblea della società, accertando, sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, la conformità alle stesse della delibera e dei relativi atti di esecuzione. Gli elementi da sottoporre a vigilanza sono i seguenti: - la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti (progetto, relazione amministratori, relazione esperto) previsti dalle disposizioni applicabili alla specifica operazione di trasformazione o di fusione o di scissione transfrontaliera; - la sussistenza dei presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali; - il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti; - la non esistenza di debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero il loro soddisfacimento o prestazione di garanzia; - il rilascio del certificato preliminare attestante il rispetto delle procedure e delle formalità; - la congruità del valore di liquidazione determinato dagli amministratori; - la presenza del parere dell’esperto sulla congruità del valore di liquidazione nella trasformazione transfrontaliera; - per le società in liquidazione che non sia iniziata la distribuzione dell’attivo; - la completezza dell’atto di trasformazione o di fusione o di scissione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione; - la correttezza degli atti posti in essere in esecuzione della trasformazione o della fusione o della scissione e, in particolare, dell’assegnazione di azioni o di quote; - che a ciascun socio venga attribuita nella società risultante una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, il cui valore sia congruo. Segnalazione all’organo amministrativo Tra le novità del codice della crisi e dell’insolvenza è certamente importante segnalare il dovere del Collegio Sindacale, qualora nell’ambito della vigilanza richiesta dalla legge, rilevi l’esistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza della società, di segnalarlo tempestivamente e per iscritto all’organo amministrativo, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Il capitolo 11.3 in particolare prevede che la segnalazione del collegio sindacale deve: - essere indirizzata al consiglio di amministrazione o all’amministratore unico; - essere formulata per iscritto; - essere motivata; - essere trasmessa al consiglio di amministrazione o all’amministratore unico con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno). È interessante notare che secondo le norme di comportamento in caso di segnalazione del creditore pubblico qualificato, il collegio non è obbligato alla segnalazione al consiglio di amministrazione, ma unicamente all’esame di tutti gli elementi in quel momento a sua disposizione per analizzare che l’esistenza degli adempimenti segnalati sia effettivamente indice di uno squilibrio economico patrimoniale o finanziario della società. Attività del Collegio Sindacale nella crisi di impresa Infine, la sezione 11 è stata rivista al fine di aggiornarla con l’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza. A tale fine sono stati inseriti alcuni nuovi capitoli che descrivono l’attività che il Collegio Sindacale deve svolgere durante la composizione negoziata (11.5), in relazione agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza adottati dall’impresa (11.6), in caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito della documentazione (11.7) nonché in caso di affitto d’azienda e strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (11.11). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/21/collegio-sindacale-non-quotate-nuove-norme-comportamento

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