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Permessi di soggiorno ai minori per lavoro o studio: nuovo ruolo per i professionisti

Nuovo ruolo per i professionisti nel rilascio del permesso di soggiorno a favore di un minore straniero non accompagnato divenuto maggiorenne sul territorio dello Stato italiano. Secondo quanto previsto dalla legge di conversione del decreto immigrazione, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, nonché i professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, saranno chiamati a verificare il possesso dei requisiti in capo al minore non accompagnato, non cittadino italiano né cittadino UE, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo raggiunta la maggiore età. Quali sono i requisiti richiesti per il rilascio del permesso?

Al fine di decongestionare gli sportelli unici per l’immigrazione la normativa da ultimo approvata, a seguito della conversione del D.L. n. 133/23 in Legge n. 176/23, assegna nuovi compiti e responsabilità in particolare alla categoria professionale dei consulenti del lavoro atteso che questi saranno chiamati a verificare il possesso dei requisiti in capo al minore non accompagnato, non cittadino italiano né cittadino UE, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo raggiunta la maggiore età. La decongestione attuata con la novella in questione certo libera risorse dello Stato ma di certo egualmente crea un onere sociale in termini economici per tutti i soggetti coinvolti. Invero il professionista incaricato dovrà, se possibile visto quanto gli si richiede ovverosia la valutazione dei requisiti di accesso, ampliare l’oggetto della propria assicurazione professionale, il cittadino extra UE ovvero chi per esso appena divenuto maggiorenne avrà l’onore relativo alla liquidazione dell’onorario del professionista “valutatore”. Solo con il tempo e l’attuazione della normativa si potrà valutare se questa decongestione sia realmente tale o, diversamente, crei una ulteriore congestione degli organi amministrativi chiamati o a revocare quanto concesso sulla base della valutazione data dal professionista o a giudicare la legittimità di una valutazione negativa. Il minore straniero non accompagnato Definiamo minore straniero non accompagnato (MSNA) il soggetto minorenne che per qualsiasi causa si trova nel territorio dello stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri. Il minore straniero in quanto minore non accompagnato, secondo la normativa vigente deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell’art 403 del cc. L’attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati non è gestito esclusivamente dal Ministero dell’Interno in ragione della competenza prevista dalla normativa vigente anche in capo agli Enti Locali. A partire dal 2015, poi, ai soli fini dell’accoglienza, è stata eliminata ogni distinzione tra MSNA richiedente asilo/protezione internazionale e non. Nell’attuale sistema è prevista - una fase di prima accoglienza in strutture governative; - un’accoglienza di secondo livello. La prima accoglienza è assicurata in centri attivati dal Ministero dell’Interno, gestiti da quest’ultimo anche in convenzione con gli enti locali. In particolare, le strutture di prima accoglienza, dal momento della presa in carico del minore, assicurano, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni, servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di secondo livello del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). In caso di temporanea indisponibilità nei centri di prima accoglienza o nei centri di seconda accoglienza, l’assistenza e l’accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune. Infine, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, è prevista la possibilità per i Prefetti di attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a coloro con età superiore ai quattordici anni. La seconda accoglienza, prevista nell’ambito della rete SAI, finanziata con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, fornisce al minore, anche non richiedente asilo, in misura graduale e attraverso progetti individuali che tengono conto del suo vissuto e delle sue attitudini, gli strumenti per raggiungere la propria indipendenza lavorativa, sociale e culturale, contemplando anche progetti in grado di farsi carico di particolari vulnerabilità. La permanenza del MSNA è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi sei mesi, salvo ulteriori proroghe concesse per completare il percorso di integrazione avviato. I richiedenti asilo sono ospitati fino alla definizione della loro domanda e, nel caso di riconoscimento della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. I minori stranieri non accompagnati godono dei medesimi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari. Quivi si ricordano in particolare: a) divieto di respingimento alla frontiera; b) divieto di espulsione, tranne che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, comunque, solo in assenza di rischio di danno grave per il minore e in seguito alla decisione del Tribunale competente, che deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni; c) informativa: durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione d) affidamento familiare quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza; e) rimpatrio assistito e volontario, disposto dal Tribunale competente, sentiti il minore e il tutore, previe indagini familiari nel Paese di origine; f) permessi di soggiorno per minore età o per motivi familiari per i MSNA, per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione; g) al compimento della maggiore età, possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il consulente di lavoro ed il permesso di soggiorno a favore del MSNA Al compimento della maggiore età, al minore non accompagnato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione se soddisfa una serie di requisiti, tra cui: a) possiede il passaporto o documento equipollente in corso di validità; b) si trova in una delle seguenti condizioni: - è entrato in Italia da almeno 3 anni (cioè prima del compimento dei 15 anni) e ha seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti; - oppure, in alternativa, è sottoposto a tutela o è affidato; c) frequenta corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio), o svolge attività lavorativa (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro); ove il minore non frequenti un corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione La novella legislativa da poco intervenuta ha attribuito il compito (art. 32 comma 1bis.1, testo unico immigrazione decreto legislativo 286/98 e sue successive modifiche) di verificare se sussistono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai consulenti del lavoro. A questi quindi ed agli altri professionisti individuati dalla legge n. 12/79 (dottori commercialisti, professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali) il compito di valutare la sussistenza dei requisiti normativi di idoneità al rilascio del documento di soggiorno. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/27/permessi-soggiorno-minori-lavoro-studio-ruolo-professionisti

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