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Assegno di inclusione: requisiti e modalità per la domanda

Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’assegno di inclusione, che segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Le domande possono invece essere presentate in anticipo. Già dal 18 dicembre è, infatti, possibile presentare l’stanza secondo le linee guida dell’INPS indicate nella circolare n. 105 del 2023. Per accedere alla misura è però necessario avere specifici requisiti relativi a cittadinanza, residenza, soggiorno, soggettivi, nonché economici. Quali sono? A quanto ammonta l’assegno di inclusione? Come si presenta la domanda? Come viene erogato il beneficio?

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni in legge n. 85/2023) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'assegno di inclusione. Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’assegno di inclusione (ADI), che segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire dal 18 dicembre 2023, è stato consentito di richiedere l’assegno di inclusione, seguendo le linee guida dell’INPS (circolare INPS n. 105/2023). Cosa è l’assegno di inclusione sociale L’assegno di inclusione sociale (ADI) è stato introdotto con il decreto Lavoro, ed è volto al sostegno economico e di inclusione sociale e professionale dei soggetti interessati. l'ADI, è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonchè di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. A chi è rivolto l’assegno di inclusione socialeL’ADI è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente della famiglia in una delle seguenti condizioni: - con disabilità; - minorenne; - con almeno 60 anni di età; - in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione. Con riferimento alle persone in condizione di svantaggio, il D.M. 13 Dicembre 2023, n. 154, ha specificato che debbano intendersi per tali, le categorie di seguito indicate: a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici; b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilita' fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%; c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco; d. persone vittime di tratta; e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari; f. persone ex detenute; g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilita' sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa; h. persone senza dimora; i) neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. I diversi requisiti richiesti Le persone a cui è rivolto l’assegno di inclusione, devono avere i seguenti requisiti per potervi accedere.1) Cittadinanza residenza e soggiornoAl momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente deve essere: - cittadino europeo o deve esserlo un suo familiare; ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251; - residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.2) Requisiti soggettivi- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; - non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.3) Requisiti economiciAi sensi dell’art. 2, comma 2 lettera b) del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali: - un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; - un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; - un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro. Mentre, in caso di presenza di ultra 67 enni o disabili gravi, il patrimonio immobiliare non deve essere superiore a 30.000 euro.- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a: a. 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; b. 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; c. 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). I citati massimali sono incrementati di: - 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, - 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo. L’ISEE presentato per l’ottenimento dell’ADI deve essere in corso di validità. Nel reddito familiare così considerato sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. A quanto ammonta l’assegno di inclusione Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da: - una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; - un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui. Durata dell’erogazione dell’assegno di inclusione L’assegno di inclusione sociale è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese. L’assegno viene erogato attraverso la Carta di inclusione, che altro non è che una ricaricabile emessa da Poste Italiane. Come richiedere l’ADI L’ADI, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell’INPS, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale. Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI. Le domande possono essere presentate già a far data dal 18 dicembre 2023.Erogazione dell’assegno di inclusione L’erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, laddove la domanda sia presentata entro dicembre 2023. Diversamente per le domande presentate a gennaio 2024, l’erogazione dell’ADI è prevista per marzo 2024, mentre per quelle presentate a febbraio, il pagamento partirà da giugno 2024 (circolare INPS n. 105/2023). L’erogazione è poi condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. I beneficiari dell’assegno di inclusione devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Successivamente a tale data, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi dai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico viene sospeso. Solo i soggetti o componenti di una famiglia di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai Centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico sarà sospeso. Il patto per il lavoro Il nuovo patto per il lavoro dei percettori dell’assegno di Inclusione è un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo. La misura prevede due diversi step:1) attivazione del patto di attivazione digitale;2) adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.Per sottoscrivere il patto di attivazione digitale il richiedente è tenuto a registrarsi sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL dedicata ai beneficiari dell'Adi. Il Patto di attivazione digitale ha la funzione di rendere note quelle informazioni necessarie ai fini di avviare il giusto percorso di accompagnamento al lavoro o di inclusione sociale delle persone interessate. A seconda dei casi, infatti, a seguito della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale si può essere presi in carico o dal centro per l’impiego oppure dai servizi sociali del Comune. Mentre, il Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa è un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. La sottoscrizione del Progetto è necessaria per il mantenimento del beneficio economico e impegna la famiglia a svolgere specifiche attività (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, adesione a progetti di formazione, frequenza e impegno scolastico, prevenzione e tutela della salute, ecc.) che hanno l’obiettivo di sostenerne l’inserimento sociale e lavorativo degli interessati. Obblighi connessi all’ADI Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativo, i componenti del nucleo familiare, i maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale. Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso: - i beneficiari dell'assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni; - i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; - i componenti affetti da patologie oncologiche; - i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza; - i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/28/assegno-inclusione-requisiti-modalita-domanda

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