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Assegno unico: importi e regole per l’erogazione nel 2024

La rivalutazione degli importi erogati ai nuclei familiari con figli a titolo di assegno unico sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. L’aumento riguarderà sia l’importo base, fino ad un massimo di 262 euro, che le maggiorazioni. Sulla base dell’andamento del tasso di inflazione degli ultimi mesi è già possibile operare una stima dei nuovi importi per il nuovo anno. Chi deve aggiornare e/o integrare la domanda nel 2024? Come bisogna procedere?

L’assegno unico da gennaio 2024 sarà rivalutato dall’INPS per restare adeguato al costo della vita: in particolare, sarà applicato il tasso del 5,4%, così come per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici e l’importo massimo erogabile aumenterà dunque 188,20 a 199,40 euro, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 17.090 euro. Rivalutazione 2024 Gli importi dell’assegno unico erogati quest’anno variano da un minimo di 54 euro ad un massimo di 189 euro circa per ciascun figlio. Inoltre, in caso di figli di età inferiore a un anno e per le famiglie composte da 3 o più figli fino al terzo anno di ciascun figlio, a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro, spetta una ulteriore maggiorazione del 50%. ln questo ultimo caso l’importo dell’assegno arriva fino ad un massimo di 262,50 euro al mese. Non essendo ancora stato definito il nuovo tasso di rivalutazione applicabile, è possibile ragionevolmente ipotizzare che la misura pari al +5,4 %, stabilita a partire dal 1° gennaio 2024 dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in misura pari alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio-dicembre 2022 e il periodo gennaio-dicembre 2023. Questo adeguamento sarà applicato dall’INPS sia sull’importo base che sulle varie maggiorazioni previste dalla normativa vigente. Requisiti di spettanza L’assegno unico e universale spetta alle famiglie: - per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza; - per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale; - per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE. L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno. L’assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio: - sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; - sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; - sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; - sia residente e domiciliato in Italia; - sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Ai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda. Regole di determinazione dell’importo L’importo dell’assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista una quota variabile progressiva (da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro) cui possono aggiungersi delle specifiche maggiorazioni nei seguenti casi: - nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); - madri di età inferiore a 21 anni; - nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; - figli affetti da disabilità; - figli di età inferiore a un anno; - figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 43.240 euro; - una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno per il nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma. Quando serve aggiornare la domanda Dal 1° marzo 2024 il pagamento delle domande di assegno unico già accolte per l’anno precedente proseguirà d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda. I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa all’INPS (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

N.B. Per la quantificazione dell’assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ISEE. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/30/assegno-unico-importi-regole-erogazione-2024

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