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Disciplina europea della privacy: la relazione sul funzionamento delle decisioni di adeguatezza

La Commissione Europea ha pubblicato la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza in riferimento al rispetto dei canoni della disciplina europea della privacy. La Commissione ha constatato che 11 paesi o territori garantiscono un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall'Unione europea (UE) e precisamente: Andorra, Argentina, Canada (per gli operatori commerciali), Isole Faroe, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera e Uruguay. Le decisioni di adeguatezza sono diventate una componente strategica delle relazioni complessive dell'UE con i partner stranieri e sono considerate un importante fattore che consente di intensificare la cooperazione in una vasta gamma di settori. È dunque particolarmente importante che tali decisioni possano superare la prova del tempo e affrontare nuovi sviluppi e nuove sfide.

È stata pubblicata dalla Commissione Europea la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE in riferimento al rispetto dei canoni della disciplina europea della privacy. La Commissione ha constatato che 11 paesi o territori garantiscono un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall'Unione europea (UE) e precisamente: Andorra, Argentina, Canada (per gli operatori commerciali), Isole Faroe, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera e Uruguay. Di conseguenza i trasferimenti di dati dall'Unione verso questi paesi o territori possono avere luogo senza ulteriori prescrizioni. Il primo riesame delle decisioni di adeguatezza adottate a norma del precedente quadro dell'UE per la protezione dei dati è stato avviato nell'ambito di una più ampia valutazione dell'applicazione e del funzionamento del regolamento generale sulla protezione dei dati, su cui la Commissione ha presentato le proprie constatazioni nella comunicazione "La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati". La conclusione di quest'aspetto del riesame è stata però rinviata per tener conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Schrems II18, in cui la Corte ha fornito importanti chiarimenti su alcuni elementi essenziali del criterio di adeguatezza, oltre che su altri sviluppi correlati. Tutto questo ha poi condotto a scambi dettagliati con i paesi e i territori interessati, in merito ai pertinenti aspetti dei rispettivi quadri giuridici, meccanismi di vigilanza e sistemi di esecuzione. La relazione tiene pienamente conto di tutti questi sviluppi, nell'UE come nei territori e paesi terzi interessati. Il primo riesame si svolge nel contesto di uno sviluppo esponenziale delle tecnologie digitali. Nel corso dei decenni passati l'importanza delle decisioni di adeguatezza si è sensibilmente accentuata, giacché i flussi di dati sono diventati parte integrante della trasformazione digitale della società e della globalizzazione dell'economia. Il trasferimento transfrontaliero di dati fa ormai parte delle operazioni quotidiane delle imprese europee di tutte le dimensioni, in tutti i settori. Oggi più che mai il rispetto della vita privata rappresenta una condizione per la stabilità, la sicurezza e la competitività dei flussi commerciali. In tale contesto le decisioni di adeguatezza svolgono sotto molti punti di vista un ruolo sempre più importante. Facendo sì che i trasferimenti di dati siano accompagnati dalla protezione degli stessi, tali decisioni garantiscono la sicurezza dei flussi di dati nel rispetto dei diritti degli individui, in linea con l'approccio alla trasformazione digitale incentrato sulla persona, adottato dall'UE. Le decisioni di adeguatezza hanno gettato le basi di una collaborazione più stretta e di un'ulteriore convergenza normativa tra l'Unione europea e i suoi partner che adottano un'impostazione analoga. Consentendo il libero flusso dei dati personali, queste decisioni hanno aperto canali commerciali agli operatori dell'Unione, tra l'altro integrando e ampliando i benefici degli accordi commerciali, e hanno favorito la cooperazione con i partner stranieri in un ampio ventaglio di settori normativi. Esse hanno offerto una soluzione diretta e globale ai trasferimenti di dati, senza che l'esportatore dei dati debba fornire ulteriori garanzie o ottenere alcuna autorizzazione; in tal modo rendono più facile, soprattutto alle piccole e medie imprese, rispettare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati per il trasferimento internazionale. Infine, grazie al loro "effetto rete", le decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea acquistano rilevanza sempre maggiore anche al di fuori dell'UE, poiché consentono il libero flusso di dati non solo con le 30 economie dell'UE, ma anche con molte altre giurisdizioni nel mondo che riconoscono nei paesi, per cui esiste una decisione di adeguatezza dell'UE, "destinazioni sicure" ai sensi delle proprie norme di protezione dei dati. Le decisioni di adeguatezza sono dunque diventate una componente strategica delle relazioni complessive dell'UE con questi partner stranieri e sono considerate un importante fattore che consente di intensificare la cooperazione in una vasta gamma di settori. È dunque particolarmente importante che tali decisioni possano superare la prova del tempo e affrontare nuovi sviluppi e nuove sfide. Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione Europea, report sulla disciplina europea della privacy, 15/01/2024

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/18/disciplina-europea-privacy-relazione-funzionamento-decisioni-adeguatezza

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