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Prospetto informativo disabili: invio entro il 31 gennaio per evitare le sanzioni

Obbligo di invio del prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio per evitare l’irrogazione di sanzioni. L’adempimento è previsto per i datori di lavoro pubblici e privati, con 15 o più dipendenti, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Occorre ricordare che in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi il lavoratore in questione somministrato può essere computato nella quota di riserva. Come deve essere inviato il prospetto informativo? A quanto ammontano le sanzioni in caso di ritardo?

Per i datori di lavoro e i loro intermediari il 31 gennaio 2023 è l'ultimo giorno per inviare agli uffici competenti, in via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili. Chi deve adempie all’obbligo L’obbligo dell'invio del prospetto informativo è previsto per i datori di lavoro per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati con 15 o più dipendenti, direttamente o tramite i loro intermediari, sono tenuti all'invio nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale dell'anno precedente tali da creare e/o modificare l'obbligo, incidendo sul computo della quota di riserva. Nel prospetto informativo deve essere riportata la situazione occupazionale alla data del 31 dicembre 2023, necessaria per la verifica e l’assolvimento degli obblighi di assunzione di personale disabile e, eventualmente, delle categorie protette. A tale obbligo, previsto dalla legge n. 68/1999, sono tenuti tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che raggiungono le dimensioni suddette. Si rammenta che la quota di riserva varia in relazione al numero di dipendenti in organico. Infatti, è previsto l’obbligo all’avvio lavorativo di: a) un disabile per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti; b) due disabili per chi occupa da 36 a 50 dipendenti; c) il 7% delle assunzioni a favore di disabili per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti. Questi ultimi sono anche tenuti ad assumere in organico anche una persona appartenente alle categorie (vedove, orfani etc.) previste dall’art. 18, comma 2, della legge citata. I datori con più di 150 dipendenti per le categorie suddette devono rispettare la percentuale dell’1% dell’organico computabile. Nella base di computo rientrano, in generale, tutti i lavoratori subordinati, riproporzionati nel caso di part time, con alcune eccezioni, che consentono calibrare la consistenza dell’organico aziendale in ragione del quale scattano gli obblighi di assunzione. Nel prospetto informativo devono essere riportate anche le informazioni relative a eventuali convenzioni in corso o autorizzazioni, concesse a titolo di esonero, ed evidenziate le compensazioni territoriali. I datori di lavoro con sede legale e unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia autonoma devono trasmettere il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Nel caso di sede legale e unità produttive ubicate in più Regioni o Province autonome, per l’invio del prospetto si deve far riferimento al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda. Sanzioni Il datore di lavoro che non provvede nei termini a inviare il prospetto è soggetto ad una sanzione pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo dalla scadenza. Si ricorda che tale violazione è diffidabile, con possibilità di sanare l’omissione ed essere ammessi al pagamento in misura pari a un quarto dell’importo. È utile ricordare altresì che, ove vi siano scoperture infrannuali o dall'invio del prospetto che fotografa lo status quo al 31 dicembre, i datori di lavoro interessati devono assolvere all'obbligo con l'assunzione della categoria riservataria entro 60 giorni. Le scoperture, dalla vigenza del Testo unico dei contratti (Dlgs 81/2015), possono essere assolte anche con un rapporto di lavoro in somministrazione. Lavoratori occupati con contratto di somministrazione L'art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999 individua i lavoratori che non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere e ricomprende tra questi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. Il D.Lgs. n. 81/2015 conferma quanto già previsto in materia dal decreto Biagi, e cioè che il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quindi i lavoratori somministrati non sono computati nell’imponibile di manodopera dell'utilizzatore per il calcolo delle quote di riserva per l'assunzione previo collocamento mirato. Il Testo unico dei contratti citato - all'art. 34, comma 3, ultimo periodo, ha previsto in senso innovativo per chi scrive che in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi il lavoratore in questione somministrato possa essere computato nella quota di riserva. Questa particolare facoltà non è prevista, invece, per le categorie protette citate. La missione del lavoratore iscritto al collocamento mirato deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore e quindi nascere con rapporto di almeno 12 mesi. In questo caso specifico il lavoratore disabile è computato dall'utilizzatore nei propri obblighi di riserva e quindi senza effettuare un'assunzione diretta. In ogni caso è sempre utile verificare a livello territoriale con i collocamenti mirati eventuali situazioni particolari, come anche le modalità specifiche di comunicazione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/20/prospetto-informativo-disabili-invio-entro-31-gennaio-evitare-sanzioni

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