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Quota 103 e incentivo al posticipo della pensione: stipendio più alto con impatti sull’assegno

La legge di Bilancio 2024 conferma, per i beneficiari di Quota 103 la possibilità di posticipare il pensionamento chiedendo di ricevere in busta paga l’aliquota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore, che il datore di lavoro normalmente trattiene e versa all’INPS assieme alla contribuzione pensionistica a suo diretto carico. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. Come funziona la misura? Quali sono gli impatti di un minore versamento contributivo sul valore dell’assegno pensionistico futuro?

La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) all’art. 1 commi 139 e 140 prevede la proroga per l’anno in corso del canale di pensionamento Quota 103 introducendo però modifiche sostanziali all’impianto con particolare riferimento all’allungamento delle finestre uscita e del metodo di calcolo applicato. Si conferma poi la possibilità, in caso di posticipo del pensionamento al di là della prima uscita utile, di chiedere di ricevere in busta paga l’aliquota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore che il datore di lavoro normalmente trattiene e versa all’INPS assieme alla contribuzione pensionistica a suo diretto carico. La nuova Quota 103 Si modifica, in particolare, l’art. 14.1 del D.L. n. 4 del 2019, relativo al conseguimento della pensione anticipata con Quota 103 (età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni). Va ricordato come la disciplina su Quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione del personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quali sono le modifiche apportate con la legge di Bilancio 2024? Si prevede in primo luogo che il trattamento di pensione anticipata sia determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. In ogni caso il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (la legislazione precedente prevedeva che non dovesse essere superiore a cinque volte), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Si “allungano” ancora le finestre mobili prevedendo che la decorrenza del trattamento pensionistico ha luogo trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e per i dipendenti pubblici nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel 2024. Va ancora ricordato come che il trattamento liquidato in base a Quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo che sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde per i redditi da lavoro autonomo occasionale a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica. La facoltà di posticipare il pensionamento Alla stessa platea del lavoro dipendente cui si rivolge la nuova Quota 103 (chi compie 62 anni di età e 41 di anzianità entro il 31 dicembre 2024) è data la possibilità, in caso di posticipo del pensionamento al di là della prima uscita utile, di chiedere di ricevere in busta paga l’aliquota di contribuzione pensionistica a carico del lavoratore che il datore di lavoro normalmente trattiene e versa all’INPS assieme alla contribuzione pensionistica a suo diretto carico. A tal proposito giova ricordare come l’aliquota di contribuzione obbligatoria è pari al 33 per cento di cui il 23,81 a carico del datore di lavoro e 9,19 a carico del lavoratore, ed è a tale quota che si riferisce l’incentivo al posticipo del pensionamento. Come dato di contesto è utile ricordare, come riportato nel recente Pension at a Glance dell’OCSE, che il livello della contribuzione obbligatoria per il lavoro dipendente che in Italia si posiziona al 33 per cento è sensibilmente più elevata rispetto alla media OCSE del 18 per cento. Va ricordato come l’incentivo prende a modello il cosiddetto “bonus Maroni” del 2004, che però prevedeva il riconoscimento in busta paga sia dei contributi a carico del lavoratore sia quelli a carico del datore di lavoro, in piena esenzione di imposta, Il meccanismo di funzionamento Si tratta di una misura già presente nella scorsa legge di Bilancio volta a incentivare il prolungamento delle carriere, in primis oltre la scadenza della quota (che è la prima uscita utile per questa platea) e, più in generale, oltre il perfezionamento dei requisiti ordinari laddove la normativa lo rendesse possibile anche previo accordo con il datore di lavoro. Così come era stato chiarito dal decreto 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e dall’INPS con circolare n. 82 del 22 settembre 2023 gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia, sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. Si evidenzia poi come la corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Il decreto ha poi chiarito come la facoltà di accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento è revocabile e riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. L’appetibilità della misura La Relazione tecnica reitera le ipotesi di lavoro utilizzate per stimare la misura dello scorso anno ipotizzando che possano esservi interessati solo 6.500 soggetti che compiono quasi tutti la scelta appena raggiunti i requisiti. Sui profili di convenienza è utile riportare le osservazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio nella propria Audizione sulla manovra. L’UPB reputa condivisibile il timing della scelta individuato dalla Relazione tecnica visto che, tra quelli che non si pensionano, è plausibile che coloro che trovano conveniente ricevere i propri contributi in busta paga li richiedano subito per poter usufruire dell’aumento per più anni. Il limitato numero di adesioni, invece, è giustificabile secondo l’Upb con più di un argomento. All’interno delle regole contributive ad accumulazione nozionale (le “Dini”), un minore versamento contributivo si riverbera tout court sul valore dell’assegno pensionistico futuro e i soldi anticipati in busta paga non sono gratuiti ma vengono sottratti a un patrimonio di cui il lavoratore ha piena titolarità e in futuro piena appropriabilità. Inoltre, prosegue l’Audizione, quando si è a ridosso del pensionamento, il prolungamento dell’attività lavorativa dà acceso alla rivalutazione del montante contributivo al tasso di crescita medio del PIL nominale nel quinquennio precedente e in sospensione di imposta (tax-deferral), che in fasi di alta inflazione come l’attuale significa avere accesso a una automatica salvaguardia del potere di acquisto del patrimonio accumulato. In conclusione, se si rimane al lavoro e non si ha immediato bisogno di liquidità, la scelta di ricevere la contribuzione in busta paga non sembra presentare convenienze particolari, sottolinea l’UPB. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/23/quota-103-incentivo-posticipo-pensione-stipendio-alto-impatti-assegno

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