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Maxi deduzione del costo del lavoro: come e quando si applica

La maxi deduzione per le nuove assunzioni effettuate nel 2024, rivolta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni, permette una riduzione fiscale ulteriore rispetto all’ordinario, pari al 20% del costo del lavoro. Bisogna però rispettare alcune condizioni per la fruizione. Il D.Lgs. n. 216 del 2023, richiede infatti che i beneficiari dell’agevolazione abbiano prestato attività per tutto il 2023 e che possano, al termine del 2024, sostenere di avere un numero di lavoratori dipendenti, inclusi quelli a termine, maggiore degli stessi calcolati al 2023. Le trasformazioni in corso d’anno saranno precluse? Possono esserci delle incompatibilità con altre agevolazioni?

Maxi deduzione del costo del lavoro. Procedimento interessante. L’art. 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023, recante “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” introduce un’agevolazione nei confronti dei datori di lavoro che promuovano un’occupazione stabile nella ricerca (obbligatoria e non facile) di un incremento del numero di contratti/lavoratori a tempo indeterminato rispetto all’annualità precedente. In un momento temporale nel quale, allo stato attuale, sia lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 36 non è stato prorogato (tornando così, per la platea della gioventù, alla mera applicazione del vecchio ma sempre attivo “under 30” di cui alla Legge n. 205/2017) sia le maggiori agevolazioni contributive riferite alle donne di cui all’art 4 della Legge n. 92/2012 sono decadute (tornando anche qui alla mera riforma Fornero), la maxi deduzione sembra l’unica agevolazione attuabile legata al procedimento assuntivo 2024. Peraltro, il rimettere l’agevolazione in parola, con tutte le sue complicazioni, alla fiscalità e non più alla riduzione del costo (con sgravi contributivi) ha delle conseguenze chiaramente innovative. Se da un lato, infatti, il mantenimento del DURC interno o il rispetto di disposizioni specifiche (de minimis, temporary framework, etc) non sarà più necessario (ma, come vedremo, vi saranno altri paletti da osservare), deve rilevarsi come la manifestazione finanziaria del beneficio in trattazione (leggasi, minore gettito erariale) ci sarà nel 2025, ovvero in fase di dichiarazione del prossimo anno (non impattando nella “determinazione dell’acconto delle imposte” come disposto dal comma 7). Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta. Come funziona l’agevolazione per i datori di lavoro Al fine di meglio comprendere la misura, di tutt’altro che agevole lettura, si rende necessario delineare con precisione quali siano l’ambito soggettivo, oggettivo e le condizioni da rispettare nonché l’effettivo ammontare di tale istituto. Per quanto attiene all’ambito soggettivo, l’art. 4 individua le condizioni essenziali ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale in parola: - come illustrato dal comma 1, l’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. Restano escluse, invece, “le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa” (come riportato dall’ultimo periodo del comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 216 del 2023); - tali soggetti giuridici, devono avere esercitato “l’attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni”, nei fatti escludendo le newco o nuove imprese; I soggetti di cui ai capoversi che precedono sono dunque naturalmente predestinati ad una riduzione fiscale “ulteriore” rispetto all’ordinario, pari ad un ulteriore 20% del costo del lavoro. Sul punto il comma 1 dispone “Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo”. Ad una attenta lettura di quanto sopra, emerge chiaramente come: - per prima cosa l’ambito temporale viene identificato nel “periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023”. Con la solita leziosità il Legislatore intende il 2024 e, trattandosi di periodo al singolare, non si tratta di certo di norma strutturale ma valevole solo per l’anno in corso; - la maxi deduzione appare riferibile al “costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Dunque, le trasformazioni in corso d’anno saranno precluse? Se stessi parlando di normative previdenziali, oramai sappiamo che le circolari INPS più volte hanno equiparato l’assunzione alla trasformazione. Ma cosa ne penserà il Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà, “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina”, consegnare le disposizioni attuative (comma 6)? - peraltro, banalizzare sostenendo che il costo del lavoro a tempo indeterminato verrà dedotto di 120 punti percentuali appare sbagliato. Il disposto consegna una deduzione “di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo”. Il predetto comma terzo sancisce come “il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico”. Non dunque riferibile a quell’assunzione, ma valutando il costo complessivo (al netto di uscite, assunzioni, etc) Tale importo risulterà altresì maggiorato nei casi in cui il “nuovo assunti rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1” quali, ad esempio: - lavoratori molto svantaggiati ai sensi della normativa europea; - persone con disabilità; - donne di qualsiasi età con almeno due figli a carico di età minore di diciotto anni; - donne vittime di violenza; - beneficiari di assegno di inclusione, etc. Se già le condizioni di cui sopra non sembrano semplici da comprendere, deve altresì rilevarsi come vi sia un altro requisito di ingresso per l’applicazione dell’agevolazione. In effetti, il secondo comma della norma ci precisa come “gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. E non solo. in ogni caso “Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023”.

Volendo riassumere: - i titolari di redditi di impresa ed esercenti arti e professioni, non in “crisi” o in liquidazione (ordinaria o giudiziale); - che abbiano prestato attività per tutto il 2023; - che possano al termine del 2024, sostenere di avere un numero di lavoratori dipendenti, inclusi quelli a termine, maggiore degli stessi calcolati al 2023; - potranno dedurre il teorico 20% ulteriore del costo del lavoro dei contratti (da capire se anche trasformazioni) a tempo indeterminato effettuati nel 2024 che determinino “incremento occupazionale” ai sensi del secondo comma; - ed in ogni caso sarà deducibile il solo “costo riferibile” al sopra indicato incremento, pari al “minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425”.
Non male vero? Se poi, per esempio, se una impresa con oltre 1.000 dipendenti, con i turn over che ci sono e con la difficoltà di reclutare, calcolare questa agevolazione potrebbe sembrare non facile. Si rimanda comunque ad una conferma attuativa da parte del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 216 del 2023 e fornirà le disposizioni e le informazioni necessarie ai fini dell’effettiva applicazione della deduzione. Considerazioni conclusive Norma difficile, incerta, complessa. Il nocciolo della questione, tuttavia, sembra essere un altro. Dal tenore letterale dell’art. 4 non sembra che ci siano incompatibilità con altre agevolazioni (apprendistato? Under 30?). Nell’attesa di un chiarimento deve rilevarsi come quanto previsto dall’arti. 4 non sarà, per sua natura, mai dirimente rispetto alla assunzione a tempo indeterminato. Cercando di esemplificare al massimo, se ci trovassimo di fronte a tre candidati, uno dei quali agevolabile con la Legge n. 205/2017 (art. 1, commi 100-107 – massimo 3.000 euro annui per tre anni), a parità di altre condizioni probabilmente sapremo cosa scegliere. Con questa agevolazione, cosa sceglieremo? In effetti la stessa non appare legata ad un fenomeno individuale ma complessivo, comunque a tratti anche ingovernabile dall’impresa perché non direttamente a lei connesso (se si dimettessero in molti, addio agevolazione). Molti, infatti, i datori di lavoro che, letta la norma, hanno riferito di non farci affidamento. Peraltro, il 2025 è lontano ed in Italia, con la velocità del cambiamento normativo più rapido di quello climatico, meglio non pensarci. Vedremo in futuro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/30/maxi-deduzione-costo-lavoro-applica

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