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Lavoro sportivo: come effettuare le comunicazioni obbligatorie per evitare le sanzioni

Per i rapporti di lavoro in ambito sportivo è prevista una differenziazione nelle modalità di comunicazione e nelle tempistiche da rispettare a seconda della tipologia di rapporto e dal settore in cui opera il datore di lavoro/committente. In particolare, sono previste modalità diverse a seconda che il rapporto rientri nell’ambito delle co.co.co sportive svolte a favore di un’associazione/società sportiva dilettantistica ovvero che si tratti di un diverso rapporto di lavoro sempre nell’ambito dello sport. Occorre fare attenzione perché il mancato adempimento delle comunicazioni comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Quali sono le tempistiche da rispettare? Come deve essere gestita l’iscrizione e la registrazione nel LUL?

È terminato il regime temporaneo previsto per i rapporti stipulati nel periodo luglio - dicembre 2023 con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 2024 trovano applicazione gli ordinari termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione e instaurazione del rapporto di lavoro e di tenuta del LUL previsti dal D.Lgs. n. 36/2021. Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione, nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva nel settore dilettantistico, questo può essere adempiuto indistintamente attraverso la specifica funzione del RASD ovvero mediante la comunicazione UNILAV SPORT messa a disposizione dal Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, viene previsto che il mancato adempimento delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Quali sono le tempistiche da rispettare? Come deve essere gestita l’iscrizione e la registrazione nel LUL? Comunicazioni obbligatorie Con riferimento ai rapporti di lavoro nell’ambito sportivo, la norma prevede una differenziazione nelle modalità di comunicazione e nelle tempistiche da rispettare a seconda della tipologia di rapporto e dal settore in cui opera il datore di lavoro/committente. In particolare, sono previste modalità diverse a seconda che il rapporto rientri nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative sportive svolte a favore di un’associazione/società sportiva dilettantistica ovvero che si tratti di un diverso rapporto di lavoro sempre nell’ambito dello sport. Co.co.co sportive dilettantistiche L’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che con riferimento ai rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo, l'associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La norma prosegue nello stabilire che la comunicazione al RASD equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni di instaurazione del rapporto effettuate al centro per l'impiego. Ai sensi del successivo co. 5, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'art. 9-bis, co. 2 e 2-bis, D.L. n. 510/1996 (conv. con modifiche l. 608/1996) entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con il D.P.C.M. del 27 ottobre 2023, è stato previsto che le comunicazioni di instaurazione e di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico inteso come co.co.co. sportiva, possono essere effettuate in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o in alternativa, compilando il modello “UNILAV-Sport” messo a disposizione dal Ministero del lavoro all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it Pertanto, per quanto riguarda la comunicazione del rapporto di “lavoro sportivo” sotto forma del co.co.co sportivo, questa può essere fatta seguendo 2 differenti canali alternativi: 1. tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD); 2. compilando il Modello UNILAV Sport tramite un applicativo sul portale del Ministero del Lavoro. Si ricorda che l’eventuale comunicazione effettuata tramite il Registro delle attività sportive: - equivale per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico alle comunicazioni UNILAV, - deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Per quanto riguarda le altre diverse tipologie contrattuali utilizzabili, così come anche chiarito dal Dipartimento dello Sport, nel manuale “Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”, queste dovranno essere effettuate per il tramite degli ordinari canali (UNILAV). Con particolare riferimento alle tempistiche della comunicazione, la norma prevede che le comunicazioni in merito al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva nell’ambito del dilettantismo deve essere fatta, attraverso il RASD ovvero mediante UNILAV SPORT entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro ordinari, si deroga alla tempistica ordinaria che prevede l’obbligo della comunicazione di instaurazione del rapporto da effettuarsi entro le ore 24 del giorno precedente.

Tipo rapportoComeScadenza
CO.CO.CO sportivo dilettantismoRAS UNILAV SPORTEntro 30° giorno successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro
Lavoro subordinato sportivoUNILAVEntro le ore 24 del giorno precedente
CO.CO.CO amministrativoUNILAVEntro le ore 24 del giorno precedente
Rapporto lavoro non sportivo (es: manutentori, receptonist, baristi, ecc)UNILAVEntro le ore 24 del giorno precedente
Sanzioni Sotto il profilo sanzionatorio, il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni ordinarie al centro per l'impiego ovvero che in caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista la sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Libro unico del lavoro (LUL) Per quanto riguarda l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), rispetto alla disciplina ordinaria di tenuta, la norma prevede che per le sole collaborazioni coordinate e continuative per i lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo, la tenuta del LUL può essere adempiuta in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD. Si ricorda che la tenuta del LUL tramite il RASD è una alternativa rispetto alla tenuta ordinaria, così come previsto dal decreto correttivo bis dello sport (D.Lgs. n. 120/2023) che ha sostituito il termine “è” con “può essere”. L’iscrizione del libro unico del lavoro potrà avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti potranno essere erogati anche anticipatamente. Per quanto riguarda la tenuta del LUL relativo alle collaborazioni relative al 2023 per il tramite il RASD, si ricorda che l’INL con la circ. n. 1/2024 ha comunicato il differimento del termine utile ai fini delle registrazioni obbligatorie nel Libro Unico del Lavoro nell’ambito del lavoro sportivo, ed in particolare per quanto attiene alle collaborazioni coordinate e continuative per le quali l’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 ha previsto la possibilità di adempimento (anche in unica soluzione si base annuale entro trenta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento) in via telematica all’interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il differimento del termine si è reso necessario per la mancanza dello specifico D.P.C.M. che di fatto rende inapplicabile la norma in quanto è di fatto impossibile individuare con chiarezza le modalità di assolvimento dell’obbligo. Per tutti gli altri rapporti di lavoro subordinato sportivo e non stipulati al di fuori delle co.co.co sportive rimane la disciplina ordinaria di tenuta del LUL. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/07/lavoro-sportivo-effettuare-comunicazioni-obbligatorie-evitare-sanzioni

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